n. 36 ORDINANZA (Atto di promovimento) 24 novembre 2017 -

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Sezione lavoro composta dagli ill.mi sigg.ri magistrati: dott. Giovanni Mammone - Presidente;

dott. Enrica D'Antonio - consigliere;

dott. Umberto Berrino - consigliere;

dott. Roberto Riverso - rel. consigliere;

dott. Daniela Calafiore - consigliere;

ha pronunciato la seguente ordinanza interlocutoria sul ricorso 18205-2012 proposto da: Mounji Mohamed e Mounji Azedine, elettivamente domiciliati in Roma, via Carlo Poma, 2, presso lo studio degli avvocati Silvia Assennato, Massimiliano Pucci che li rappresentano e difendono, giusta delega in atti;

- ricorrenti - contro I.N.P.S. - Istituto nazionale previdenza sociale codice fiscale 80078750587, in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria, 29, presso l'Avvocatura centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati Emanuele De Rose, Vincenzo Triolo, Antonietta Coretti, giusta delega in atti - controricorrente - avverso la sentenza n. 159/2012 della Corte d'appello di Brescia, depositata il 7 aprile 2012 R.G.N. 763/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 3 ottobre 2017 dal consigliere dott. Roberto Riverso;

udito il pubblico ministero in persona del sostituto procuratore generale dott. Gianfranco Servello che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l'Avvocato Silvia Assennato;

udito l'Avvocato Vicenzo Stumpo per delega verbale avvocato Antonietta Coretti. Ritenuto in fatto 1. La Corte d'Appello di Brescia con sentenza n. 159/2012 ha rigettato l'appello proposto da Mounji Mohammed e Mounji Azdine - lavoratori agricoli a tempo indeterminato dal 1992 al 2008, licenziati il 31 dicembre del 2008 - avverso la sentenza del tribunale di Mantova che aveva respinto la loro domanda intesa ad ottenere l'indennita' di disoccupazione per l'anno 2009. 2. A fondamento della pronuncia, ribadendo le ragioni della decisione presa in primo grado, la Corte d'Appello sosteneva, anzitutto, che non fosse rilevante la questione di legittimita' costituzionale della disciplina dell'indennita' di disoccupazione agricola (art. 32 comma 1° comma legge 264/49) denunciata in subordine in ricorso, in quanto i medesimi ricorrenti - i quali avevano presentato domanda di indennita' di disoccupazione agricola rigettata dall'INPS per mancanza del requisito contributivo nel biennio anteriore alla cessazione del rapporto - avevano precisato di non aver diritto alla indennita' di disoccupazione agricola perche' non iscritti negli appositi elenchi, con cio' acquietandosi del diniego dell'INPS che non era stato mai impugnato nella causa, nella quale essi avevano domandato esclusivamente il riconoscimento dell'indennita' di disoccupazione non agricola. 3. La Corte d'Appello riaffermava, inoltre, che i ricorrenti non avessero diritto all'indennita' di disoccupazione ordinaria non agricola, in quanto i contributi assicurativi per essi versati erano confluiti nella gestione agricola e non in quella per il lavoro non agricolo;

e nel «sistema chiuso» gestito dall'Inps non esisteva la possibilita' di accedere all'indennita' di disoccupazione ordinaria se non risultassero versati contributi nella gestione corrispondente;

come confermava l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1049/70 che, regolando il caso dei lavoratori addetti in modo promiscuo ad attivita' agricola o non agricola, prevede l'erogazione della prestazione relativa alla gestione ove siano stati versati contributi in numero prevalente;

e nel caso di specie era pacifico che nel biennio precedente alla disoccupazione entrambi i lavoratori non avessero versato alcun contributo nella gestione non agricola. 4. Contro la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i due lavoratori con due motivi di censura. 5. Col primo motivo hanno dedotto la violazione dell'art. 24 legge 88/1989 avendo i giudici di merito errato a sostenere che i contributi versati fossero destinati esclusivamente al finanziamento della disoccupazione agricola e che percio' non fossero essi muniti dei requisiti assicurativi per ottenere l'indennita' di disoccupazione non agricola, in quanto tutti i contributi versati confluiscono in base alla norma citata nell'unica gestione che presiede all'erogazione delle «prestazione previdenziali a carattere temporaneo» (la cui unicita' era stata affermata anche da questa Corte di cassazione con sentenza n. 27914/2005). 6. Col secondo motivo i ricorrenti lamentano «la violazione a carattere processuale» consistente nella mancata disamina e conseguente mancata pronuncia da parte dei giudici di merito della domanda articolata in via subordinata, tanto nel ricorso in primo grado che in appello, con la quale essi richiedevano il riconoscimento della indennita' di disoccupazione agricola (pag. 1 e 2 ricorso in primo grado), previa rimessione alla Corte costituzionale della questione di costituzionalita' dell'art. 32, comma 1, lettera a) della legge n. 264 del 29 aprile 1949 e successive modificazioni, che reiteravano anche nel ricorso per cassazione. I giudici del merito avevano errato sul punto poiche', nel momento in cui avevano negato il loro diritto all'indennita' di disoccupazione ordinaria per il fatto che i contributi versati fossero confluiti nella gestione agricola, avrebbero dovuto esaminare la domanda di indennita' di disoccupazione agricola dispiegata in via subordinata (in relazione alla quale chiedevano appunto pregiudizialmente la pronuncia della Corte costituzionale);

essendo unico il bene della vita da essi richiesto in giudizio, con l'azione volta ad ottenere una protezione indennitaria contro il loro stato di disoccupazione involontaria. 7. L'Inps ha resistito con controricorso;

ed ha eccepito, quanto al primo motivo, che i ricorrenti non potessero godere della disoccupazione non agricola, non avendo nel biennio anteriore alla cessazione del loro rapporto lavorativo il requisito di 52 contributi settimanali versati nella apposita gestione della disoccupazione ordinaria;

e che allo scopo non potessero utilizzarsi quelli versati nella gestione assicurativa agricola, che e' speciale e del tutto distinta da quella degli altri lavoratori dipendenti ed autonomi. Quanto al secondo motivo, l'Inps ha eccepito l'irrilevanza della questione di costituzionalita', ribadendo quanto affermato dai giudici nei pregressi gradi di merito, ovvero che non fosse stata proposta...

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