n. 36 ORDINANZA (Atto di promovimento) 22 gennaio 2016 -

TRIBUNALE DI PALERMO Sezione Lavoro Il Giudice Giuseppe Tango nella causa iscritta al n. 6994/2013 R.G., promossa ex artt. 442 e ss. c.p.c. da Cardinale Giuseppe, rappresentato e difeso dagli avv.ti Alessia Sciranna e Concetta Pia Dell'Aquila ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Nunzio Pinelli in Palermo, piazza Virgilio n. 4 - ricorrente;

Contro INPS, rappresentato e difeso dall'avv. Rosaria Ciancimino ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale dell'istituto in Palermo, via Laurana n. 59 - resistente;

Sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 21 gennaio 2016;

Osserva Con ricorso depositato il 27 giugno 2013, Cardinale Giuseppe - previa rimessione degli atti del presente giudizio alla Corte costituzionale per l'esame della questione di legittimita' costituzionale del comma 25, dell'art. 24 del d.l. n. 201/2011, convertito con modificazioni in legge n. 214/2011, per contrasto con gli artt. 3, 36, comma 1, 38, comma 2, e 53 Cost., nonche' con il combinato disposto degli artt. 3, 36 e 38. Cost. e con il combinato disposto degli artt. 2, 23, 53 Cost. - Chiedeva dichiararsi l'illegittimita' del blocco della perequazione automatica delle pensioni superiori a tre volte il trattamento minimo Inps per il biennio 2012/2013 e, per l'effetto, condannare l'ente previdenziale convenuto a riliquidare in proprio favore il trattamento pensionistico perequato ex legge n. 448/1998, art. 34, comma 1 ed a corrispondergli i relativi ratei maturati e non percepiti e/o percipiendi nel biennio 2012/2013, maggiorati di interessi e rivalutazione monetaria come per legge sino all'effettivo soddisfo. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, resisteva l'Istituto convenuto, chiedendo il rigetto del ricorso, del quale deduceva variamente l'improponibilita' e infondatezza. Sospeso il giudizio in seguito all'ordinanza - emessa da questo Tribunale in data 6 novembre 2013 - di rimessione degli atti alla Corte costituzionale affinche' si pronunciasse in ordine alla questione di legittimita' costituzionale avente ad oggetto la suddetta disposizione legislativa, la Consulta ha dichiarato con la sentenza n. 70 del 2015 "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 24, comma 25, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, nella parte in cui prevede che «In considerazione della contingente situazione finanziaria, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e' riconosciuta, per gli anni 2012 e 2013, esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento»". Riassunto il giudizio, parte ricorrente, reiterando le richieste gia' formulate nel ricorso introduttivo del giudizio, rinnovava, per le ragioni di cui infra, l'eccezione di incostituzionalita' del comma 25, dell'art. 24, del d.l. n. 201/2011, convertito con modificazioni in legge n. 214/2011, cosi' come modificato dal D.L. 65/2015, convertito nella legge n. 109/2015, emesso in seguito ed in conseguenza della sentenza della Corte costituzionale di cui sopra. L'eccezione d'incostituzionalita' sollevata dalla parte ricorrente appare rilevante e non manifestamente infondata. Preliminarmente giova ricordare che nella scelta del meccanismo perequativo da utilizzare, il legislatore gode di una certa discrezionalita', atteso che il combinato disposto dell'art. 36 e 38 Cost. impone il raggiungimento del fine (l'adeguamento delle pensioni all'incremento del costo della vita), senza impone una particolare modalita' attuativa del principio indicato. Tuttavia, sebbene non esista un principio costituzionale che possa garantire l'adeguamento costante delle pensioni al successivo trattamento economico dell'attivita' di servizio corrispondente, il legislatore e tenuto ad individuare meccanismi che assicurino la perdurante adeguatezza delle pensioni all'incremento del costo della vita. Infatti, per scongiurare il verificarsi di "un non sopportabile scostamento" fra l'andamento delle pensioni e delle retribuzioni, il legislatore non puo' eludere il limite della ragionevolezza (Corte Cost. 7 maggio 1993, n. 226) ed, in ogni caso, deve ispirarsi ai principi costituzionali di cui agli artt. 36, primo comma, e 38, secondo comma, Cost. (cosi' come ribadito dalla menzionata sentenza della Consulta n. 70 del 2015). Anzi, "il rispetto dei parametri citati si fa tanto piu' pressante per il legislatore, quanto piu' si allunga la speranza di vita e con essa l'aspettativa, diffusa fra quanti beneficiano di trattamenti pensionistici, a condurre un'esistenza libera e dignitosa, secondo il dettato dell'art. 36 Cost." (Corte Cost. 30 aprile 2015, n. 70). Tale principio ha portato piu' volte la Corte costituzionale a dichiarare l'illegittimita' di disposizioni che non contenevano alcuna previsione volta ad assicurare nel tempo la conservazione del valore delle prestazioni da loro erogate. Esemplificativamente puo' essere ricordata la vicenda relativa alla rivalutazione dei contributi versati ai fini dell'assicurazione facoltativa per l'invalidita', la vecchiaia ed i...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT