n. 36 ORDINANZA (Atto di promovimento) 17 settembre 2014 -

TRIBUNALE DI VITERBO Il Giudice dell'Esecuzione Ordinanza di rimessione alla Corte Costituzionale, ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Nel procedimento R.E. n. 291/2014 promosso da Ciancolini Daniela - creditrice procedente, contro Piergentili Luciana - debitrice;

Letti gli atti della procedura esecutiva di cui alla epigrafe, sciogliendo la riserva presa alla udienza del 21 maggio 2014;

Rilevato che il credito di Ciancolini Daniela nei confronti di Piergentili Luciana, ammonta in base al precetto ad €

10.513,13, sulla base della sentenza del Tribunale di Viterbo n. 824/12, 6101/07 r.g., oltre le spese della procedura esecutiva;

Rilevato che il terzo pignorato: Poliedra S.r.l, in data 21 maggio 2014, ha reso dichiarazione positiva del suo obbligo di corrispondere al debitore uno stipendio mensile netto di circa €

474,00 (al netto delle ritenute previste dalla legge);

Rilevato che deve applicarsi il regime di pignorabilita' degli stipendi ed altri emolumenti riguardanti il rapporto di lavoro;

Rilevato che in base all'art. 545 cpc "Tali somme possono essere pignorate nella misura di un quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle province ed ai comuni, ed in eguale misura per ogni, altro credito" e che da tale disposizione si ricava che lo stipendio e' pignorabile fino ad 1/5, e che un quinto dello stipendio ammonta ad €

94,8, per cui resterebbero alla debitrice €

379,20 per la sua sopravvivenza (non risultando agli atti che abbia altre fonti di sostentamento);

Rilevato che nel decreto-legge n. 16/2012 (cd. "decreto Semplificazioni") convertito in legge n. 44/2012, l'art. 3, comma 5, che ha aggiunto, nel d.P.R. n. 602/1973, in materia di pignoramento presso terzi disposto dall'agente della riscossione per i tributi dovuti allo Stato (in tema di pignoramenti Equitalia), l'art. 72-ter, recante il titolo "Limiti di pignorabilita'", secondo il quale: "Le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennita' relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate dall'agente della riscossione: a) in misura pari ad 1/10 per importi fino a 2.500,00 euro;

  1. in misura pari ad 1/7 per importi da 2.500,00 a 5.000,00 euro". «Resta ferma la misura di cui all'articolo 545, comma 4, c.p.c., se le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennita' relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, superano i cinquemila euro";

    Rilevato che, la somma di €

    379,20 che resterebbe alla debitrice dedotto un quinto del suo stipendio, appare inferiore al minimo indispensabile ad un essere umano che lavora per sostentarsi (dubitando che tale importo possa bastare anche a sostentare la propria famiglia), tenuto conto anche del fatto che quello stesso essere umano, per produrre quel reddito deve comunque sostenere delle spese (per mangiare, vestirsi, recarsi sul luogo di lavoro etc.), per cui e' impensabile che senza un reddito minimo il lavoratore possa comunque prestare la sua opera;

    Rilevato che, nella ipotesi di pignoramento della pensione, la Corte costituzionale con la nota sentenza 4 dicembre 2002, n. 506 in merito alla questione di legittimita' costituzionale sollevata relativamente all'art. 128 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, art. 69 della legge 30 aprile 1969, n. 153, afferma la pignorabilita' per ogni credito, nei modi e nei limiti stabiliti dall'art. 545 c.p.c., solo di quella parte della pensione che non sia necessaria a garantire al pensionato i "mezzi adeguati alle sue esigenze di vita";

    Rilevato che in relazione alle pensioni la soglia minima impignorabile non e' stata definita dal legislatore ma e' stata individuata dalla giurisprudenza che ha ritenuto trattarsi di questione di merito rimessa alla valutazione del Giudice della esecuzione (cfr. Cass. n. 6548/11 confermata da Cass. III civ. 18755/2013 "le soluzioni che si rifanno alle normative la cui utilizzabilita' diretta era gia'...

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