n. 36 ORDINANZA 11 febbraio - 12 marzo 2015 -

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 8, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), promosso dal Consiglio di Stato nel procedimento vertente tra G.G. e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), con ordinanza del 15 aprile 2014, iscritta al n. 139 del registro ordinanze 2014 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell'anno 2014. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio dell'11 febbraio 2015 il Giudice relatore Giuliano Amato. Ritenuto che con ordinanza depositata il 15 aprile 2014, il Consiglio di Stato ha sollevato, in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 8, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) - come modificato dall'art. 1-sexies del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688 (Manovre urgenti in materia previdenziale, di tesoreria e di servizi delle ragionerie provinciali dello Stato), convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 1986, n. 11 - nella parte in cui limita la continuazione, ed il conseguente cumulo giuridico delle sanzioni, alle sole violazioni di leggi in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie;

che il Consiglio di Stato e' chiamato a rendere il parere sul ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da G.G., gia' sub-agente di una compagnia di assicurazioni, al fine di ottenere l'annullamento dell'ordinanza con la quale il presidente dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (d'ora in avanti, IVASS) gli ha irrogato la sanzione amministrativa di 108.029,60 euro, applicando il cumulo del minimo edittale di 1.000 euro per ciascuna delle 108 violazioni degli artt. 117 (obbligo di separazione patrimoniale, per l'omesso versamento dei premi assicurativi riscossi su un apposito conto) e 183 (obbligo di correttezza) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private);

che il giudice rimettente - ritenuta l'infondatezza degli altri motivi di impugnazione - riferisce che, a fondamento del ricorso, e' stata altresi' denunciata la mancata applicazione del cumulo giuridico delle sanzioni e, in ogni caso, l'eccessivita' della sanzione;

che il Consiglio di Stato osserva che l'art. 8 della legge n. 689 del 1981, come modificato dall'art. 1-sexies del d.l. n. 688 del 1985, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 11 del 1986, ha introdotto nel sistema sanzionatorio amministrativo il cumulo giuridico - corrispondente a quello previsto per le pene dall'art. 81, secondo comma, del codice penale - limitandolo tuttavia alle sole violazioni di leggi in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie;

tale limitazione violerebbe l'art. 3, primo comma, Cost., in quanto determinerebbe un'irrazionale disparita' di trattamento tra chi commetta violazioni in materia previdenziale e assistenziale e chi commetta illeciti amministrativi in altre materie;

che ad avviso del Consiglio di Stato - mediante un intervento...

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