N. 358 ORDINANZA 1 - 15 dicembre 2010

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Ugo DE SIERVO;

Giudici: Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza

nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 500, comma 2, del codice di procedura penale, promosso dal Tribunale di Biella nel procedimento penale a carico di P.E. con ordinanza del 5 febbraio 2010, iscritta al n. 146 del registro ordinanze 2010 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21, 1ª serie speciale, dell'anno 2010.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 17 novembre 2010 il giudice relatore Giuseppe Frigo.

Ritenuto che, con ordinanza del 5 febbraio 2010, il Tribunale di Biella, in composizione monocratica, ha sollevato, in riferimento all'art. 111, quinto comma, della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 500, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui consente di valutare le dichiarazioni lette per la contestazione solo ai fini del giudizio sulla credibilita' del teste, e non anche ai fini della prova della violenza o della minaccia, ovvero dell'offerta o della promessa di denaro o di altra utilita', che, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo, permetterebbe l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento delle dichiarazioni precedentemente rese dal testimone, contenute nel fascicolo del pubblico ministero;

che il giudice a quo riferisce di essere investito del processo penale nei confronti di una persona imputata del delitto di maltrattamenti in famiglia, commesso in danno della convivente;

che la persona offesa, esaminata in dibattimento in qualita' di teste, aveva integralmente ritrattato le accuse mosse all'imputato nel corso delle indagini preliminari - e, segnatamente, nelle plurime occasioni in cui era stata assunta a sommarie informazioni dalla polizia giudiziaria - negando di essere mai stata vittima di maltrattamenti;

che, a specifica domanda, la persona offesa aveva negato, altresi', di essersi indotta a modificare la propria deposizione per timore di ritorsioni da parte dell'imputato o di altri;

che - contestatole dal pubblico ministero di avere invece dichiarato alla polizia giudiziaria di temere 'per la propria incolumita'', tanto da indursi a non denunciare precedenti episodi di maltrattamento - la testimone aveva asserito che detta dichiarazione era falsa;

che dalla lettura delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini emergeva, peraltro, che in tutti i casi in cui la persona offesa si era rivolta alle...

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