n. 35 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 5 marzo 2015 -

Ricorso del Presidente della Giunta Regionale Regione Abruzzo (codice fiscale: 80003170661), in persona del suo Presidente pro tempore Dott. Luciano D'Alfonso, giusta delibera della Giunta Regionale n. 123 del 20 febbraio 2015, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Manuela de Marzo (DMRMNL70C41C632R), (avvmanuelademarzo@cnfpec.it) e Stefania Valeri (VLRSFN67A54L103Y) dell'Avvocatura Regionale, ai sensi della L.R. n. 9 del 14 febbraio 2000 ed in virtu' di procura speciale a margine del presente atto, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. Francesca Lalli, in Roma, via Lucio Sestio n. 12, sc. C, Roma;

Contro il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato. Per la declaratoria della illegittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 552 e 554, legge n. 190/2014, per contrasto con gli artt. 117 e 118 Cost. La proposizione del presente ricorso e' stata deliberata dalla Giunta Regionale dell'Abruzzo nella seduta del 20 febbraio 2015. La legge n. 190/2014 (legge di stabilita' per il 2015), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29 dicembre 2014 - Suppl. Ordinario n. 99, all'art. 1, commi 552 e 554, contiene modifiche di precedenti testi normativi in materia di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi. La normativa sopra richiamata esplica la sua efficacia sul territorio regionale della Regione Abruzzo in particolare in relazione ai procedimenti ad oggi in corso e relativi proprio alle attivita' di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi che interessano la medesima Regione Abruzzo. Dette disposizioni presentano profili di illegittimita' costituzionale per i seguenti Motivi Prima di entrare nel merito specifico delle censure, questa difesa ritiene necessario premettere una breve disamina dell'origine del testo normativo oggi impugnato. In data 29 agosto 2014, il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto-legge n. 133/2014, recante "Disposizioni urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico, la ripresa delle attivita' produttive", entrato in vigore il 13 settembre 2014. Gia' all'indomani dell'entrata in vigore del decreto cd. "sblocca Italia" le Regioni, ivi compreso l'Abruzzo, hanno manifestato al Governo, in sede di Conferenza Stato-Regioni, le criticita' del decreto medesimo e del relativo disegno di conversione come di seguito brevemente riassunto. Il D.L. 133/2014, nell'introdurre misure urgenti in materia di energia, ha riconosciuto alle attivita' di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi ed a quelle di stoccaggio sotterraneo, la qualifica di interesse strategico, pubblica utilita', urgenza ed indifferibilita' volendo con cio' attrarre la materia nella competenza esclusiva statale sottraendola a quella concorrente cui invece indubbiamente spetta ex art. 117, 3° comma, Cost. Le denunciate disposizioni configuravano, infatti, una «chiamata in sussidiarieta'» (in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, riservata alla competenza legislativa concorrente) senza che a monte vi fosse stata l'imprescindibile intesa forte con le Regioni territorialmente interessate. Ciononostante, il Governo ha proceduto all'approvazione della legge di conversione (n. 164/2014) senza tener in alcun conto le istanze manifestate in ordine agli articoli 37 e 38, tanto che la Regione Abruzzo ha gia' impugnato i suddetti articoli dinanzi a codesta Ecc.ma Corte (RG 2/2015). Successivamente, con i commi 552 e 554 dell'art. 1, legge n. 190/2014, il legislatore statale ha ulteriormente esteso la semplificazione dei procedimenti connessi alla realizzazione delle infrastrutture energetiche strategiche ed ha affidato al Ministro dello Sviluppo Economico il compito di redigere il piano nazionale delle aree ove consentire la ricerca e l'estrazione di idrocarburi. Dette disposizioni normative, in quanto intervengono in materia di produzione trasporto e distribuzione dell'energia, rientrano nella potesta' legislativa concorrente tra Stato e Regioni e, come tali, avrebbero dovuto rispettare le garanzie sancite dalla Costituzione agli artt. 117, 3° comma, e 118, 1° comma, in favore delle Regioni e degli Enti locali, in considerazione altresi' della commistione della materia in esame con la tutela della salute dei cittadini, con il governo del territorio e la tutela dell'ecosistema locale nonche' delle sue risorse naturali e paesaggistiche, terrestri e marine. Al contrario esse sono lesive della competenza...

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