N. 35 ORDINANZA (Atto di promovimento) 4 novembre 2010

IL TRIBUNALE Osserva Con decreto di rinvio a giudizio emesso in data 20 gennaio 2009 dal GUP presso il Tribunale di Nola Bozza Ciro era accusato del delitto di cui all'art. 314 c.p. (peculato) perche', nominato custode del veicolo Renault Megane tg. AL 713 VK (di proprieta' di Bozza Assunta), sottoposto a sequestro amministrativo da personale della Compagnia Carabinieri di Castello di Cisterna in data 1° febbraio 2008, se ne appropriava ponendosi alla guida dello stesso; in Casalnuovo in data 8 maggio 2008.

Acquisito su consenso delle parti ex art. 493 c.p.p.

l'informativa di reato all'udienza del 7 gennaio 2010, il processo era chiamato, previa chiusura dell'istruttoria, al 4 novembre 2010 per la discussione.

All'esito di camera di consiglio il Collegio emetteva la presenta ordinanza.

I fatti In data 1° febbraio 2008 Bozza Ciro era sottoposto a controllo dei Carabinieri di Castello di Cisterna nel mentre era alla guida dell'autovettura Renault Megane tg. AL 713 VK, di proprieta' di Bozza di specialita' tra la fattispecie penale e quella sanzionata amministrativamente dall'art. 213, comma 4, del predetto decreto, la relativa condotta rientra esclusivamente nel campo di applicazione di tale ultima disposizione speciale (Cassazione penale, sez. III, 24 gennaio 2008, n. 17837; perviene alle medesime conclusioni, ma con una motivazione differente, che implica il ricorso anche all'art. 15 c.p., Cass. Pen. Sez. 3ª, 20 marzo 2008, n. 25116, P.M. c. Pisa).

Secondo altro orientamento, di contro, nessuna depenalizzazione e' intervenuta per effetto dell'art. 213 cit., atteso che presupposto per delimitare l'ambito di operativita' del principio di specialita' e' l'esistenza di un concorso apparente di norme che sanzionano, in modo convergente, uno stesso fatto. Questa identita' , si sostiene, postula un raffronto tra le due fattispecie, al fine di stabilire se tra le stesse, considerate in astratto, vi sia omogeneita', quanto agli elementi costitutivi dell'illecito, all'ambito dei soggetti attivi, all'oggetto giuridico e all'interesse protetto, salva la presenza nella norma speciale di quel quid pluris che ne determina l'applicabilita' in via esclusiva. In difetto di convergenza sullo stesso fatto, allora, non vi e' spazio per risolvere, in base al principio di specialita', il concorso tra la disposizione sanzionata penalmente e quella sanzionata come mero illecito amministrativo.

E nei rapporti tra l'art. 334 c.p., e l'art. 213 C.d.S.:

  1. differenti sono le condotte considerate dalle due norme, in quanto la disposizione penale prevede urta serie di comportamenti, tra loro equivalenti e alternativi, che si sostanziano nella sottrazione, soppressione, distruzione, dispersione, deterioramento della cosa sottoposta a sequestro nel corso di un procedimento penale o dall'autorita' amministrativa; mentre la violazione amministrativa contempla un'unica condotta, identificata nella circolazione abusiva del veicolo durante il periodo in cui lo stesso e' sottoposto a sequestro disposto ai sensi dello stesso art. 213 C.d.S.;

  2. diversi sono i soggetti attivi degli illeciti, visto che l'art. 334 c.p. e' reato proprio, in quanto punisce il 'custode', il 'proprietario-custode' o il semplice 'proprietario', mentre l'art.

    213 C.d.S. si rivolge genericamente a 'chiunque' ed ha come destinatario anche il soggetto che non riveste la qualita' di custode o di proprietario;

  3. distinti sono i beni giuridici protetti, laddove la norma del codice penale e' finalizzata a predisporre una tutela penale per l'interesse cautelativo proprio del vincolo imposto con il sequestro, che rappresenta un momento di protezione strumentale per il buon andamento e l'imparzialita' della Pubblica Amministrazione in senso lato; invece la previsione dell'illecito amministrativo e' rivolta esclusivamente ad impedire l'abusiva circolazione stradale del veicolo sequestralo (tanto da prevede anche, quale sanzione accessoria, la sospensione della patente di guida, tipica del diverso interesse protetto della sicurezza stradale, cfr., Cassazione penale , sez. VI, 03 dicembre 2009, n. 49895; Cass. Pen. sez. VI n. 2168 del 15 gennaio 2008, P.G. in proc. Ricci).

    Ora, la...

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