n. 35 ORDINANZA (Atto di promovimento) 7 novembre 2018 -

UFFICIO DI SORVEGLIANZA DI AVELLINO Il Magistrato di sorveglianza letta l'istanza con cui la Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Torre Annunziata ha trasmesso, ex art. 660 comma 2 codice di procedura penale, a questo Magistrato gli atti per la conversione della pena pecuniaria di €

150,00 di multa inflitta Palo Maurizio, nato a Salerno 7 settembre 1951, con sentenza del Tribunale di Torre Annunziata sezione distaccata di Castellammare di Stabia del 22 giugno 2010;

Osservato che in allegato all'istanza vi sono soltanto il titolo esecutivo - ovvero la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata del 22 giugno 2010 - ed un prospetto del contribuente per partita, dal quale risulta iscritta nell'anno 2011 una partita di credito nei confronti del condannato - debitore Palo Maurizio, ma non risulta effettuata alcuna procedura esecutiva nei confronti di quest'ultimo, al quale la cartella di pagamento risulta notificata in data 26 gennaio 2013 ma condizioni di «irreperibilita' relativa»;

Considerato che in base al nuovo testo dell'art. 238-bis comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002, il mancato esperimento di attivita' esecutiva da parte dell'agente di riscossione e' oggi presupposto sufficiente, a norma del citato articolo, affinche' il pubblico ministero investa il Magistrato di sorveglianza competente alla conversione ex art. 660 codice di procedura penale, e che soltanto quando il Magistrato di sorveglianza accerta la solvibilita' del debitore, l'agente di riscossione riavvia le attivita' di competenza sullo stesso articolo di ruolo;

tanto premesso, osserva. L'art. 238-bis citato, come introdotto dalla legge di bilancio per il 2018 ovvero legge n. 205/2017, che lo ha inserito nel corpo del testo unico sulle spese di giustizia decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002, con il dichiarato scopo di creare una norma di raccordo tra la disciplina della riscossione a mezzo ruolo e la disciplina delle pene pecuniarie idonea a consentire una tempestiva attivazione del procedimento di conversione delle pene pecuniarie, detta una puntuale disciplina, con la relativa scansione delle fasi, volta alla «Attivazione delle procedure di conversione delle pene pecuniarie non pagate», prevedendo al comma 2 che «l'ufficio investe il pubblico ministero perche' attivi la conversione presso il Magistrato di sorveglianza competente, entro venti giorni dalla ricezione della prima comunicazione da parte dell'agente della riscossione, relativa all'infruttuoso esperimento del primo pignoramento su tutti i beni» e, al comma successivo, che «ai medesimi fini di cui al comma 2, l'ufficio investe, altresi', il pubblico ministero se, decorsi ventiquattro mesi dalla presa in carico del ruolo da parte dell'agente della riscossione ed in mancanza della comunicazione di cui al comma 2, non risulti esperita alcuna attivita' esecutiva ovvero se gli esiti di quella esperita siano indicativi dell'impossibilita' di esazione della pena pecuniaria o di una rata di essa». Va premesso che l'istituto della conversione della pena pecuniaria e' stato spesso sottoposto al vaglio della Corte costituzionale, in esso concentrandosi il difficile equilibrio tra le esigenze di effettivita' della pena da una parte, e di rispetto del principio di uguaglianza dall'altro, stante il carattere maggiormente afflittivo della pena succedanea, e lo sforzo della Corte nelle diverse pronunce succedutesi negli anni e' stato costantemente volto alla ricerca di' un punto di congiunzione tra le due contrapposte istanze. Del resto, la stessa conversione delle pene pecuniarie non pagate in liberta' controllata, e' stata introdotta dalla legge n. 689 del 1981 proprio al fine di eliminare la lacuna venutasi a creare nel sistema esecutivo a seguito della sentenza 21 novembre 1979 n. 131 con cui la Corte ebbe a dichiarare l'incostituzionalita' del vecchio art. 136 codice penale, statuente la conversione della multa e dell'ammenda non pagate per insolvibilita' del condannato nelle corrispondenti pene detentive, per la condizione di disuguaglianza che si veniva a creare tra soggetti condannati per i medesimi reati sulla base delle differenti condizioni economiche. Significativa in tal senso e' stata l'introduzione, con la nuova disciplina, della facolta' offerta al condannato di eseguire il lavoro sostitutivo in luogo della sottoposizione alla liberta' controllata. Vanno poi sinteticamente ricordate le sentenze della Corte 12-23 dicembre 1994 n. 53, e la 9-12 gennaio 2012 n. 1, che ebbero a dichiarare l'illegittimita' dell'art. 102 terzo comma della legge n. 689/1981 in relazione al tasso di ragguaglio tra pena pecuniaria (da convertire in caso di insolvenza) e liberta' controllata (originata dalla conversione) che il legislatore aveva dimenticato di adeguare, rompendo la simmetria che la Corte aveva...

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