n. 35 ORDINANZA 10 febbraio - 12 marzo 2015 -

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 17, comma 1, della legge della Regione Lombardia 18 aprile 2012, n. 7 (Misure per la crescita, lo sviluppo e l'occupazione), promosso dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia nel procedimento vertente tra Cerutti Rosanna e il Comune di Paderno Dugnano e altri, con ordinanza del 20 giugno 2013, iscritta al n. 260 del registro ordinanze 2013 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell'anno 2013. Visto l'atto di costituzione della Regione Lombardia;

udito nell'udienza pubblica del 10 febbraio 2015 il Giudice relatore Marta Cartabia;

udito l'avvocato Piera Pujatti per la Regione Lombardia. Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, con ordinanza del 20 giugno 2013 (r.o. n. 260 del 2013), ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 17, comma 1, della legge della Regione Lombardia 18 aprile 2012, n. 7 (Misure per la crescita, lo sviluppo e l'occupazione), in riferimento all'art. 136, comma primo, della Costituzione e all'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 (Norme sui giudizi di legittimita' costituzionale e sulle garanzie d'indipendenza della Corte costituzionale), nonche' in riferimento all'art. 117, comma terzo, Cost., in relazione all'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia - testo A), e altresi' in riferimento all'art. 97 Cost.;

che il Tribunale espone di essere stato adito dalla proprietaria di un immobile, confinante con un'area nella quale il competente Comune ha autorizzato, con permesso di costruire del 9 novembre 2010, un intervento di ristrutturazione mediante demolizione dell'edificio esistente e ricostruzione con sagoma diversa;

che la ricorrente ha rivolto al Comune istanza di autotutela in relazione al permesso di costruire, invocando la sentenza n. 309 del 2011, successiva al rilascio del provvedimento, con la quale questa Corte ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale: a) dell'art. 27, comma 1, lettera d), ultimo periodo, della legge della Regione Lombardia 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio), nella parte in cui escludeva l'applicabilita' del limite della sagoma alle ristrutturazioni edilizie mediante demolizione e ricostruzione;

  1. dell'art. 103 della stessa legge reg. Lombardia n. 12 del 2005, nella parte in cui disapplicava l'art. 3 del d.P.R. n. 380 del 2001, il cui comma 1, lettera d), stabiliva che rientrano nella definizione di ristrutturazione edilizia solo gli interventi di demolizione e ricostruzione con identita' di volumetria e di sagoma rispetto all'edificio preesistente;

  2. dell'art. 22 della legge della Regione Lombardia 5 febbraio 2010, n. 7 (Interventi normativi per l'attuazione della programmazione regionale e di modifica ed integrazione di disposizioni legislative - Collegato ordinamentale 2010), il quale, in via di interpretazione autentica del citato art. 27, comma 1, lettera d), della legge reg. Lombardia n. 12 del 2005, prevedeva che, nell'ambito degli...

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