n. 348 ORDINANZA (Atto di promovimento) 5 novembre 2015 -

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI GROSSETO Il Giudice di pace di Grosseto dott. Adriano Simonetti, ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile sotto il n. 1073 Reg. gen. Aff. Cont. dell'anno 2015, promossa da Panelli Paolo, rappresentato e difeso dall'avv. Sergio Sorrentini ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio in Grosseto, ricorrente Equitalia Centro Spa di Grosseto, in persona del rappresentante pro tempore Ufficio territoriale del Governo di Grosseto, amministrazioni opposte. Oggetto: ricorso in opposizione ad una cartella esattoriale relativa ad un provvedimento di irrogazione di una sanzione amministrativa. Conclusioni: come da verbale di causa. In Fatto Con ricorso depositato a norma e nei termini di cui all'art. 22 della legge n. 689/1981 e ss.mm., e' stata proposta opposizione avverso una cartella esattoriale emessa da Equitalia Spa, in relazione ad una verbalizzazione della Polstrada di Grosseto, con la quale predetta cartella e' stato reclamato nei confronti dell'ingiunto il pagamento della cifra complessiva di euro 2.848,04, di cui euro 2.263,38 per «contrav. codice strada legge n. 689/1981 i=prefettura b=» ed euro 452,64 per «Contra. codice strada magg. legge n. 689/1981... POLSTRADA GR V:70/11028864 12 agosto 2013 t:ACTR2NOTIF. 12 giugno 2013». Nel suo ricorso la parte opponente dichiara che la somma in questione le e' stata pretesa «per la sua presunta qualita' di obbligato in solido» relativamente a violazioni stradali commesse da Dandolini Riccardo in quanto costui, alla data dei verbali della Polstrada di cui all'impugnata cartella, era, «a tutti gli effetti di legge», il proprietario del ciclomotore alla cui guida era stato fermato dai predetti agenti per contestargli le infrazioni stradali. Deduce, altresi', che il Dandolini si era impegnato pagare la sanzione amministrativa contestagli, chiedendone la rateizzazione, senza pero' rispettare tale sua obbligazione, e che la Prefettura aveva omesso di comunicare al ricorrente questo suo omesso adempimento. Per tali motivi chiedeva l'annullamento della cartella esattoriale, in quanto notificata a soggetto privo di titolo. Equitalia, costituitasi in giudizio, eccepiva la carenza di legittimazione passiva in ordine ai profili di merito della pretesa creditoria e, quindi «l'assoluta pretestuosita' delle doglianze mosse» nei suoi confronti. La Prefettura a sua volta, precisava che la cartella esattoriale avversata «e' stata legittimamente notificata a soggetto avente titolo a riceverla e, quindi, ad onorarla». All'udienza del 1° ottobre 2015, alla presenza delle parti, che insistevano nell'accoglimento delle rispettive richieste formulate nei loro atti, il giudice si riservava la decisione nel merito di quanto dalle stesse prospettato, ritenendo pregiudiziale, nel caso de quo, che via valutata la ipotizzabile incostituzionalita' dell'art. 27 della legge n. 689/1981, per effetto del quale e' stato calcolato l'importo della maggiorazione ex legge n. 689/1981, pari ad E. 452,64, conseguente all'omesso pagamento della sanzione originaria, con riguardo agli artt. 3 e 97 della Costituzione, disponendo, pertanto, con la presente ordinanza di sollevare presso la Consulta la questione per i seguenti...

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