n. 346 ORDINANZA (Atto di promovimento) 30 settembre 2015 -

TRIBUNALE DI PISTOIA Il G.O.T. avv. Massimo Nistri in funzione di Giudice Monocratico nella causa civile n. RG. 43/2013 tra Bechelli Vladimiro, rappresentato e difeso da avv. Lorenzo Magrini ricorrente Fauzia Angelo Rosario, rappresentato e difeso da avv. Franco Ballati convenuto a scioglimento della riserva presa alla udienza 5 giugno 2015 ha emesso la seguente ordinanza Con ricorso ex art. 447 bis cpc il ricorrente Bechelli, premesso di avere in data 15/7/2002 concesso in locazione abitativa al convenuto l'immobile posto in Serravalle Pistoiese via Giusti 18 per euro 400,00 mensili, deduceva che il convenuto aveva poi provveduto a denuncia di contratto verbale di locazione ai sensi dell'articolo 3 commi 8, 9 e 10 del dlgs 23/2011 denunciando il pagamento di maggior canone rispetto al pattuito, con determinazione di nuovo canone nella misura di euro 145,25 mensili, e, sollevando questioni di costituzionalita' di tale ultima normativa, svolgeva domanda per sentir dichiarare la nullita' e la mancanza di effetto giuridico della denuncia di contratto verbale, e invece valido ed efficace il contratto originario del 2002, e per sentir condannare il convenuto alla corresponsione ad esso ricorrente della somma di euro 1.783,25 pari a differenza tra il dovuto ed i pagato dal maggio 2012, oltre interessi di legge. In via subordinata chiedeva la condanna della controparte alla restituzione di garage di terreno non ricompresi dal convenuto nella denuncia di contratto verbale. La parte ricorrente deduceva altresi' che il canone di locazione era stato pagato direttamente alla di lui madre Sig.ra Caldon Lidia, con "riconduzione" sin dal 16/2/2012 al canone effettivo pagato dal conduttore nei limiti di euro 400,00 mensili come contrattualmente previsto. Si costituiva la parte convenuta, per la infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, per il rigetto della domanda del ricorrente, e svolgendo domanda riconvenzionale per sentir dichiarare la vigenza tra le parti del contratto come registrato in data 1/5/2012 alle condizioni di legge, con rigetto anche della domanda subordinata della parte ricorrente;

in via gradata, nel caso di ritenuta validita' del contratto originario 15/7/2002, svolgeva domanda riconvenzionale per la condanna del Bechelli alla restituzione al convenuto della somma di euro 25.400,00, o quella diversa, per il titolo di maggior importo del canone pagato rispetto al pattuito contrattuale, oltre interessi e rivalutazione...

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