n. 344 ORDINANZA (Atto di promovimento) 8 ottobre 2015 -

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI FIRENZE Sezione 2 Riunita con l'intervento dei signori: Del Carlo Alberto, Presidente Rados Bruno, Relatore Costa Giuseppe, Giudice Ha emesso la seguente Ordinanza sul ricorso n. 1124/15 depositato il 23 giugno 2015 avverso Cartella di pagamento n. 04120150002697040 Tas. Automobili 2012 contro: Regione Toscana avverso Cartella di pagamento n. 04120150002697040 Tas. Automobili 2012 contro: Agente di Riscossione Firenze Equitalia Centro S.p.a. Proposto dal ricorrente: Gonnelli Sandra, via Dianella n. 2/C 50059 Vinci (FI). Difeso da: Cremona avv. Diego, via Tornabuoni n. 10, 50100 Firenze. La Commissione Tributaria Provinciale di Firenze Sezione II composta come sopra rilevato che con ricorso presentato contro la Regione Toscana ed Equitalia Centro S.p.a. Sandra Gonnelli, chiede l'annullamento della cartella esattoriale n. 04120150002697040 concernente il credito della Regione Toscana per mancato pagamento dell'importo di €

340,71 oltre interessi e spese a titolo di tassa automobilistica per l'annualita' 2012 in ordine al veicolo targato BP284KJ, dalla ricorrente acquistato con scrittura privata del 26 marzo 2007 e risultato essere gravato, al momento dell'acquisto, da fermo amministrativo iscritto da «Cerit S.p.a.» in data 1-13.2.2007;

che essendo detto veicolo rimasto inutilizzabile e inutilizzato, la ricorrente sostiene di non dover pagare la tassa automobilistica per lo stesso in forza dell'art. 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953 (convertito in legge 28 febbraio 1983, n. 53) secondo cui «la perdita del possesso del veicolo o dell'autoscafo per forza maggiore o per fatto di terzo o la indisponibilita' conseguente a provvedimento dell'autorita' giudiziaria o della pubblica amministrazione, annotate nei registri indicati nel trentaduesimo comma, fanno venir meno l'obbligo del pagamento del tributo per i periodi d'imposta successivi a quello in cui e' stata effettuata l'annotazione»;

che - prosegue parte ricorrente - l'art. 8-quater, comma 4, della legge della Regione Toscana n. 49/2003 («Norme in materia di tasse automobilistiche regionali», cosi' come modificata dalla legge della Regione Toscana n. 35/12), il quale stabilisce che «la trascrizione presso il PRA del provvedimento di fermo derivante dalla procedura di riscossione coattiva di crediti di natura pubblicistica non esplica effetti ai fini della interruzione e sospensione dell'obbligo tributario» viola la competenza esclusiva dello...

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