n. 34 ORDINANZA (Atto di promovimento) 27 dicembre 2017 -

LA CORTE DEI CONTI Sezione regionale di controllo per la Liguria La Sezione regionale di controllo per la Liguria, composta dai magistrati: dott. Fabio Viola - Presidente;

dott. Alessandro Benigni - primo referendario;

dott. Francesco Belsanti - primo referendario;

dott. Donato Centrone - primo referendario;

dott. Claudio Guerrini - primo referendario;

ha pronunciato la seguente ordinanza nel giudizio di parificazione del rendiconto della Regione Liguria, per l'esercizio finanziario 2016. Visti gli articoli 81, 97, 100, comma 2, 103, comma 2, 117, comma 2, lettera l), 117, comma 3, 119, comma 2, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Vista la legge regionale 26 marzo 2002, n. 15 (Ordinamento contabile della Regione Liguria) e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge regionale 29 dicembre 2015, n. 27 (legge di stabilita' regionale 2016);

Vista la legge regionale 29 dicembre 2015, n. 28 (bilancio di previsione finanziario della Regione Liguria per gli anni finanziari 2016-2018);

Vista la legge regionale 2 novembre 2016, n. 26 (assestamento del bilancio per gli anni 2016-2018);

Visto l'art. 7, comma 3, della legge 15 luglio 2002, n. 145 (Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato);

Vista la legge regionale n. 10 del 2008, art. 10 (Vice-dirigenza);

Vista la legge regionale n. 42 del 2008, art. 2 (Risorse decentrate);

Vista la legge regionale n. 22 del 2017, art. 1, con cui e' stata abrogata la vice-dirigenza;

Viste (e osservazioni depositate dal magistrato istruttore con nota n. 15 del 2017;

Vista la nota n. 2922 del 6 giugno 2017 con cui il Presidente della Sezione regionale di controllo per la Liguria ha convocato per il 13 giugno la Camera di consiglio per discutere in contradditorio con la Regione Liguria le osservazioni del magistrato istruttore;

Viste le deduzioni inviate dalla Regione Liguria con nota n. 210482/2017;

Visto il verbale n. 17/2017/CC della suddetta Camera di consiglio;

Vista la memoria depositata dalla Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Liguria in data 30 giugno 2017;

Vista la nota della Regione Liguria n. 241800 dell'11 luglio 2017 contenente precisazioni sui compensi delle posizioni di responsabilita';

Viste le note n. 172418 e n. 179406 rispettivamente del 5 e 12 maggio 2017 con le quali la Regione Liguria ha trasmesso a questa Sezione il rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2016, completo del conto del bilancio e del conto del patrimonio, unitamente alla relazione dei Revisori dei conti e alla relazione di accompagnamento;

Vista l'ordinanza n. 27/2017 con cui il Presidente della Sezione regionale di controllo per la Liguria ha convocato la Sezione per il giorno 21 luglio 2017 per il giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione Liguria per l'esercizio finanziario 2016;

Vista l'ordinanza n. 31/2017 con cui il Presidente della Sezione regionale di controllo per la Liguria ha convocato la Sezione per il giorno 18 luglio 2017, per l'audizione in contraddittorio dei rappresentanti dell'Amministrazione regionale in ordine allo schema di relazione sul relativo rendiconto generale per l'anno 2016;

Viste le controdeduzioni depositate dalla Regione Liguria con nota n. 247825 del 17 luglio 2017;

Visto il verbale n. 24/2017/CC della suddetta audizione in contraddittorio;

Vista l'istanza depositata nell'udienza di parificazione del rendiconto da parte dei rappresentanti regionali con cui la Regione Liguria ha chiesto di rinviare ogni statuizione sulla vice-dirigenza a dopo l'approvazione di un disegno di legge regionale, in itinere, abrogativo della figura del vice-dirigente;

Vista l'ordinanza n. 33/2017 con cui il Presidente della Sezione regionale di controllo per la Liguria ha disposto la separazione del giudizio di parificazione limitatamente al capitolo n. 200 del disegno di legge n. 55 del 14 luglio 2017, con rinvio all'udienza fissata per il giorno 14 settembre 2017;

Vista la decisione n. 65/2017 con cui la Sezione ha parificato, parzialmente, il rendiconto finanziario 2016 della Regione Liguria;

Visto il decreto n. 36/2017 con cui il Presidente della Sezione regionale di controllo per la Liguria ha disposto, su richiesta della Procura contabile, il differimento del giudizio di parifica sul capitolo 200 all'udienza del 5 ottobre 2017;

Vista la nota della Regione Liguria n. 299661 del 15 settembre 2017, con la quale sono state comunicate la conclusione dell'iter applicativo dell'innanzi citato disegno di legge e la conseguente decurtazione delle risorse disponibili per l'anno 2017 per le politiche di sviluppo e per la produttivita' dei personale del comparto;

Vista la memoria depositata dalla Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Liguria in data 18 settembre 2017;

Ritenuto in fatto Con note n. 172418 e n. 179406, rispettivamente del 5 e 12 maggio 2017, il Presidente della Regione Liguria ha trasmesso a questa Sezione di controllo, ai fini della parifica, il rendiconto generale della Regione Liguria per l'esercizio 2016, completo del conto del bilancio e del conto del patrimonio, unitamente alla relazione dei Revisori dei conti, alla relazione di accompagnamento e al disegno di legge approvato con delibera n. 49 dalla Giunta regionale nella seduta del 28 aprile 2017. L'esame della documentazione inviata dalla Regione Liguria, ha consentito di evidenziare come nel corso del 2016 siano state erogate risorse del Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttivita' del personale del comparto di cui all'art. 15 CCNL 1° aprile 1999 (d'ora innanzi Fondo per la contrattazione decentrata) relative all'esercizio 2015 (decreto n. 552), divenute esigibili nell'esercizio esaminato (principio applicato concernente la contabilita' finanziaria Allegato 4/2 al decreto legislativo n. 118/2011, paragrafo 5.2 lettera a)), per retribuire le prestazioni individuali e la performance organizzativa. Con delibera di Giunta regionale n. 1057/2016 sono state, poi, individuate le risorse relative al trattamento accessorio e premiante 2016 (esigibili nell'esercizio 2017, comprensive delle somme dovute dall'Amministrazione per oneri riflessi e IRAP) facendo riferimento a quanto analogamente erogato nell'anno 2016 per trattamento economico premiante delle prestazioni individuali e della performance organizzativa dell'anno 2015. Risorse pari ad euro 2.822.089,64 per il personale del comparto, ed euro 1.663.637,84 per la dirigenza, individuate nel bilancio gestionale 2016/2018 - Missione 1 - Programma U.01.010.000 - Macro Aggregati 101 e 102 - Capitoli 200-201-205-208-217-220-479-483-7604-7605. Con le risorse del fondo per la contrattazione decentrata sono state retribuite, tra l'altro, le posizioni di vice-dirigenza e le posizioni organizzative. Ma tali erogazioni hanno rivelato le criticita' gia' emerse ed evidenziate nel corso delle procedure di parifica dei rendiconti 2013, 2014 e 2015, relative ad una sospetta illegittimita' costituzionale di norme che hanno costituito il fondamento delle erogazioni appena evidenziate. La sospetta illegittimita' costituzionale riguarderebbe: a) l'istituzione della vice-dirigenza, avvenuta con l'art. 10 della legge regionale n. 10 del 2008;

  1. la copertura finanziaria delle posizioni sopra richiamate (vice-dirigenza e posizioni organizzative) con risorse del fondo per il trattamento accessorio, all'uopo incrementate ex lege dalla Regione Liguria con l'art. 2 della legge n. 42 del 2008. Entrambe le norme sopra evidenziate risulterebbero costituzionalmente illegittime per contrasto con l'art. 117, comma 2, lettera l) (giurisdizione e norme processuali ordinamento civile e penale;

    giustizia amministrativa), nonche', per cio' che riguarda l'art. 2 della legge n. 42 del 2008, con l'art. 81, comma 4, concernente copertura finanziaria delle spese (nel testo antecedente alla modifica di cui all'art. 1 della legge cost. 20 aprile 2012, n. 1). Le disposizioni richiamate prevedono l'istituzione ed il finanziamento della vice-dirigenza, posizione lavorativa di responsabilita' prevista dall'art. 7, comma 3, della legge 15 luglio 2002, n. 145 (Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato), che aveva aggiunto al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), l'art. 17-bis, il quale al comma 1, primo periodo - come modificato dall'art. 14-octies, comma 1, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115 (Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalita' di settori della pubblica amministrazione), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1 e ss., della legge 17 agosto 2005, n. 168 - prevedeva: «La contrattazione collettiva del comparto Ministeri disciplina l'istituzione di un'apposita separata area della vice-dirigenza nella quale e' ricompreso il personale laureato appartenente alle posizioni C2 e C3, che abbia maturato complessivamente cinque anni di anzianita' in dette posizioni o nelle corrispondenti qualifiche VIII e IX del precedente ordinamento»;

    La disposizione di cui al comma 1 si applica, ove compatibile, al personale dipendente dalle altre amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, appartenente a posizioni equivalenti alle posizioni C2 e C3 del comparto Ministeri;

    l'equivalenza delle posizioni e' definita con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze

    . Infine, l'art. 10, comma 3, disponeva che «La disciplina relativa alle disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 7, che si applicano a decorrere dal periodo...

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