n. 34 ORDINANZA 27 gennaio - 17 febbraio 2016 -

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 448-bis del codice civile, promosso dal Tribunale ordinario di Brescia nel procedimento vertente tra A.I. e A.F., con ordinanza del 26 novembre 2014, iscritta al n. 18 del registro ordinanze 2015 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell'anno 2015. Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 2016 il Giudice relatore Mario Rosario Morelli. Ritenuto che - in un giudizio per prestazione di alimenti, promosso, ai sensi dell'art. 433, primo comma, numero 2) del codice civile, da un genitore nei confronti del figlio (maggiorenne), il quale si opponeva alla domanda, sostenendo che il padre si era allontanato da casa e si era disinteressato di lui fin dalla sua nascita - l'adito Tribunale ordinario di Brescia, in composizione monocratica, ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, ed ha per cio' sollevato, con l'ordinanza in epigrafe, questione incidentale di legittimita' costituzionale dell'art. 448-bis dello stesso codice, rubricato «Cessazione per decadenza dell'avente diritto dalla responsabilita' genitoriale sui figli» (disposizione aggiunta dall'art. 1, comma 9, della legge 10 dicembre 2012, n. 219, recante «Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali», e successivamente modificata dall'art. 66, comma 1, del decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154, «Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell'articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219»);

che, in particolare, secondo il rimettente, la norma denunciata - nel disporre che «Il figlio [...] e, in sua mancanza, i discendenti prossimi non sono tenuti all'adempimento dell'obbligo di prestare gli alimenti al genitore nei confronti del quale e' stata pronunciata la decadenza dalla responsabilita' genitoriale» - contrasterebbe, appunto, con il precetto della eguaglianza, nella parte in cui non esclude la permanenza dell'obbligo alimentare del figlio nei confronti del genitore anche nei casi (come quello al suo esame) in cui non risulti essere stata emessa una pronuncia di decadenza dalla responsabilita' (gia' potesta') genitoriale da parte dell'autorita' giudiziaria (Tribunale per i minorenni o giudice penale), e cio' malgrado vi siano state reiterate violazioni dei doveri inerenti...

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