n. 338 ORDINANZA (Atto di promovimento) 31 agosto 2015 -

CORTE DI APPELLO DI PALERMO La Corte di Appello di Palermo, Sezione Prima Civile, composta dai magistrati: dott. Guido Librino - Presidente;

dott. Gioacchino Mitra - consigliere;

dott. Tania Hmeljak - consigliere rel. riunita in Camera di consiglio, ha emesso la seguente ordinanza nella causa civile iscritta al n. 109/2015 V.G. di questa Corte di Appello, promossa in questo grado da G. D. rappresentata e difesa dall'avv. Caterina Mirto nello studio della quale, sito in Palermo via Agrigento n. 51, e' elettivamente domiciliata, reclamante;

Contro P. G. rappresentata e difesa dall'avv. Arianna Ferrito nello studio della quale, sito in Palermo via Giovanni Pacini n. 67, e' elettivamente domiciliata, resistente e reclamante incidentale;

con l'intervento del Procuratore generale;

rilevato che con ricorso ex art. 737 c.p.c., depositato il 5 maggio 2014, P.G. chiedeva pronunziarsi - nell'interesse superiore dei minori S. e M. - un provvedimento volto a statuire tempi e modalita' di frequentazione tra la stessa e i due bambini, figli della ex compagna G.D. con la quale aveva avuto una relazione sentimentale, durata otto anni, nel corso della quale la G. aveva avviato - con il sostegno morale ed economico della P. - un processo di procreazione assistita di tipo eterologo, conclusosi con la gravidanza e la nascita dei due gemelli, accuditi e cresciuti da entrambe le donne, come dimostrato dal ricorso proposto dalle stesse nel settembre del 2011 al Tribunale per i Minorenni di Palermo (che rigettava la domanda, con successiva conferma del rigetto anche da parte di questa Corte di Appello), volto ad ottenere il riconoscimento in capo alla P. di una potesta' analoga a quella genitoriale;

rilevato che la P. e oltre a sollecitare che venisse disposta una CTU, diretta a verificare l'esistenza di una significativa relazione affettiva con i minori, chiedeva sollevarsi questione di legittimita' costituzionale dell'art. 337-ter c.c., in relazione agli artt. 2 e 30 Cost., e in combinato disposto con gli artt. 317, 317-bis, 336 e 337-bis c.c., nella parte in cui non prevede il diritto al mantenimento di un rapporto equilibrato, continuativo e significativo del minore con il genitore sociale nel caso di separazione di una coppia omosessuale;

rilevato che G.D. si e' costituita eccependo in via preliminare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Palermo in favore del Tribunale di Termini Imerese, l'inammissibilita' della domanda, in considerazione dell'assenza nel nostro ordinamento di diritti del convivente del genitore di mantenere rapporti con i figli dell'ex partner, una volta cessata la convivenza, e sostenendo comunque nel merito l'infondatezza della domanda, stante l'inesistenza di una famiglia di fatto fra la stessa, i di lei figli e la ricorrente, pur ammettendo di avere avuto una relazione sentimentale con la P. rilevato che con atto del 17 novembre 2014, a seguito di comunicazione effettuata dal Tribunale adito ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c., interveniva il Pubblico Ministero assumendo in proprio e nell'interesse pubblico le richieste formulate dalla ricorrente;

rilevato che, espletata la CTU e in assenza di ulteriori atti di istruzione probatoria, la parte resistente, oltre a disconoscere il valore probatorio dell'elaborato peritale e a chiedere l'ammissione di ulteriori mezzi istruttori, formulava ulteriori eccezioni nelle note conclusive, chiedendo dichiararsi l'incompetenza per materia del Tribunale adito in favore del Tribunale per i Minorenni, la mancanza di legitimatio ad causam della P. e l'improcedibilita' del giudizio per il principio del ne bis in idem ex art. 39 c.p.c.;

rilevato che l'adito Tribunale, con decreto del 6/15 aprile 2015, ha dichiarato il difetto di legittimazione attiva di P.G. ha accolto la domanda formulata dal P.M. nell'interesse dei minori e - in applicazione del combinato disposto degli artt. 337-bis e 337-ter c.c., nell'interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente conforme agli artt. 7 e 24 della Carta di Nizza e all'art. 8 della CEDU (come interpretato dalla Corte di Strasburgo) - a garanzia del preminente interesse dei minori S. e M. di mantenere un rapporto stabile e significativo con P.G., come riconosciuto dalla consulenza tecnica espletata (rigettando sul punto le doglianze sollevate dalla difesa della G. sulle asserite irregolarita' di svolgimento delle operazioni peritali), ha disposto, in mancanza di diverso accordo...

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