n. 336 ORDINANZA (Atto di promovimento) 10 luglio 2014 -

TRIBUNALE DI MONZA Sezione Lavoro La dott.ssa Mariarosa Pipponzi in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Monza ha pronunciato la seguente ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1004/2013 R.G. promossa da Bianca Lagana' con il patrocinio dell'avv. Palotti Roberta e, con elezione di domicilio in Viale Lombardia, 25 - 20131 Milano, presso e nello studio dell'avv. Palotti Roberta come da mandato in calce al ricorso, ricorrente, contro INPS Istituto Nazionale della Previdenza Sociale con il patrocinio dell'avv. Tommaselli Clara ed elettivamente domiciliato in c/o INPS Via Morandi,1 - 20052 Monza presso lo studio dell'avv. Tommaselli Clara come da mandato generale alle liti, resistente. Premesso in fatto che: Lagana' Bianca, gia' dipendente del Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca dall'11 settembre 2000 al 31 agosto 2010 e titolare di posizione INPS per il periodo 1964-2008, ha presentato in data 21 giugno 2010, domanda di pensione di vecchiaia ordinaria all'INPS;

in data 30 luglio 2010, in pendenza della istruttoria sulla sua domanda di pensione di vecchiaia, ha chiesto all'INPS la ricongiunzione gratuita ex art. 1 della legge n.29/79 avente ad oggetto la contribuzione versata all'INPDAP;

l'INPS in data 5 settembre 2010 ha accolto la domanda di ricongiunzione chiedendo, tuttavia, il versamento della somma di euro 84.498,45 in ottemperanza al disposto dell'art. 12, comma 12-septies della legge n. 122/2010 nel frattempo emanata;

ad avviso dell'INPS, per le istanze presentate dopo il 1° luglio 2010, non poteva piu' essere accolta la domanda di ricongiunzione gratuita ostandovi il disposto della sopra citata disposizione di legge;

con il presente ricorso la Lagana' chiede a questo Giudice di accertare il suo diritto, alla ricongiunzione gratuita (trasferimento gratuito della contribuzione) eccependo la illegittimita' costituzionale dell'art. 12, comma septies della legge n. 122 del 2010 con riferimento all'articolo 3 della Costituzione per aver reso onerosa una ricongiunzione gia' garantita come gratuita dall'art. 1 della legge n. 29 del 1979 senza prevedere una disciplina transitoria idonea a consentire l'esercizio di una facolta' che sino al 30 giugno 2010 era gratuitamente esercitabile, senza prevedere una disciplina transitoria indispensabile per i soggetti che si trovavano nella imminenza della cessazione del rapporto di impiego ma addirittura rendendo retroattiva la disposizione a partire dal 1° luglio 2010";

l'INPS si e' tempestivamente costituito in giudizio sottolineando la legittimita' del suo operato conforme alla legge di conversione in presenza di una domanda di ricongiunzione successiva alla data prevista dalla legge come termine ultimo, appunto il 1° luglio 2010;

l'INPS ha sostenuto la irrilevanza e la inammissibilita' della eccezione sollevata affermando che, con la ricongiunzione gratuita la Lagana', non avrebbe perfezionato il requisito...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT