n. 335 ORDINANZA (Atto di promovimento) 3 giugno 2015 -

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Sezioni Unite civili Composta dagli Ill.mi sigg.ri magistrati: Dott. Federico Roselli - Primo Pres.te f.f.;

Dott. Renato Rordorf - Presidente Sezione;

Dott. Renato Bernabai - Consigliere;

Dott. Aurelio Cappabianca - Rel. Consigliere;

Dott. Gianfranco Bandini - Consigliere;

Dott. Vittorio Nobile - Consigliere;

Dott. Angelo Spirito - Consigliere;

Dott. Pietro Curzio - Consigliere;

Dott. Adelaide Amendola - Consigliere;

Ha pronunciato la seguente ordinanza interlocutoria sul ricorso 27377-2008 proposto da: Agenzia del Territorio, in persona del Direttore Generale pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis;

ricorrente;

Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. (gia' Sviluppo Italia S.p.a.), in persona dell'Amministratore delegato pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Marocco 18, presso lo studio dell'avvocato Alessandro Trivoli, che la rappresenta e difende, per delega in calce al controricorso e ricorso incidentale;

controricorrente e ricorrente incidentale;

Contro Agenzia del Territorio, intimata;

Avverso la sentenza n. 36/4/2007 della Commissione tributaria regionale del Molise, depositata il 2 settembre 2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24 marzo 2015 dal Consigliere Dott. Aurelio Cappabianca;

udito l'Avvocato Alessandro Trivoli;

udito il pubblico ministero in persona dell'Avvocato Generale Dott. Umberto Apice, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo In relazione alle formalita' di cancellazione di ipoteca e privilegio speciale, oggetto di atto notarile 30.9.2003, concernenti mutuo agevolato in precedenza erogato e gestito da societa' poi incorporata, Sviluppo Italia s.p.a. - societa' d'intermediazione finanziaria - usufrui dell'esenzione dall'imposta ipotecaria, prevista dall'art. 15 decreto del Presidente della Repubblica n. 601/1973 per le operazioni di finanziamento a medio e lungo tempo (e per tutti gli atti e le formalita' connesse) effettuate da aziende ed istituti di credito. Riscontrata l'assenza del requisito soggettivo prescritto dalla norma agevolatrice (la qualita' di "azienda" o "istituto di credito" ovvero di relativa "sezione o gestione" del soggetto erogante il finanziamento), l'Agenzia del Territorio provvide al recupero dell'imposta, con due distinti avvisi di liquidazione. Avverso tali avvisi, la societa' contribuente propose ricorso, assumendo di avere diritto all'agevolazione, quale "intermediario finanziario" iscritto nell'elenco contemplato dall'art. 107, comma 1, decreto legislativo n. 385/1993 e, quindi, abilitato all'attivita' di concessione di finanziamenti. L'adita Commissione provinciale accolse il ricorso, con sentenza che, in esito all'appello dell'Agenzia, fu confermata dalla Commissione regionale. Ad avviso dei giudici di merito, le innovazioni normative, che hanno determinato la sopravvenuta inclusione degli intermediari finanziari (rispondenti a determinati requisiti) nel novero dei soggetti abilitati ad operare nel settore dell'erogazione del credito, comportano necessariamente che a tali soggetti si applichi integralmente la normativa correlativamente predisposta, ivi compreso il beneficio fiscale di cui all'art. 15 decreto del Presidente della Repubblica n. 601/1973. Avverso la pronuncia di appello, l'Agenzia del Territorio ha promosso ricorso per cassazione, in unico motivo. In particolare - denunciata "violazione e falsa applicazione dell'art. 15 decreto del Presidente della Repubblica n. 601/73 e dell'art. 12 disp. prel. al codice civile e del loro combinato disposto (art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c)" - la ricorrente ha censurato la decisione impugnata per non aver considerato che, in base al dato testuale dell'art. 15 decreto del Presidente della Repubblica n. 601/1973, il beneficio fiscale ivi previsto e' inequivocamente applicabile alle sole operazioni di finanziamento riferibili, dal punto di vista soggettivo, ad "aziende e istituti di credito" (e "loro sezioni o gestioni") e non anche a quelle ricollegabili all'attivita' di intermediari finanziari, seppur iscritti nell'elenco di cui all'art. 107, comma 1, decreto legislativo n. 385/1993. La societa' intimata ha resistito con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale condizionato, teso a far valere l'inammissibilita', in varia prospettiva, dell'appello promosso dall'Agenzia del Territorio;

con memoria ex art. 378 codice di procedura civile ha, poi, formulato eccezione di giudicato. In esito ad ordinanza interlocutoria 10066/14 della Sezione tributaria - che, disattesa l'eccezione di giudicato, ha riscontrato, sul punto centrale della controversia, la ricorrenza, in seno alla Sezione, di orientamenti dissonanti - la causa e' stata rimessa a queste Sezioni unite per la composizione del contrasto e, quindi, fissata per l'odierna udienza di discussione, in prospettiva della quale la societa' controricorrente ha depositato ulteriore memoria conclusionale. Motivi della decisione I) - La questione rimessa a queste Sezioni unite. Il contrasto rilevato dalla citata ordinanza interlocutoria e rimesso al vaglio di queste Sezioni unite investe la questione del se il beneficio fiscale, previsto dall'art. 15 decreto del Presidente della Repubblica n. 601/1973 in combinato con il successivo art. 17 per le operazioni di finanziamento a medio e lungo termine effettuate da "aziende" ed "istituti di credito" e "loro sezioni o gestioni", sia applicabile anche alle medesime operazioni poste, invece, in essere da "intermediari finanziari" abilitati alla relativa erogazione in quanto iscritti nell'apposito elenco speciale (poi Albo). II) - Il quadro normativa di riferimento. 1. - L'art. 15 decreto del Presidente della Repubblica n. 601/1973 (in particolare nella formulazione applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame) sancisce che sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecarie e catastali nonche' dalle tasse sulle concessioni governative le operazioni (e tutti indistintamente i provvedimenti, atti, contratti e formalita' ad esse inerenti) relative ai finanziamenti a medio e lungo termine (di durata contrattuale, cioe', superiore a diciotto mesi: v. il comma 3), "effettuate da aziende e istituti di credito e da loro sezioni o gestioni". Il successivo art. 17 dispone, complementarmente, che, nelle ipotesi di cui all'art. 15, "in luogo delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative", si corrisponde "una imposta sostitutiva". 2. - Il tenore delle riportate disposizioni rivela che, per le ipotesi considerate dall'art. 15 decreto del Presidente della Repubblica n. 601/1973, viene a delinearsi, in relazione alle imposte richiamate, un regime (agevolato) d'imposizione...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT