n. 331 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 dicembre 2014 -

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE (Terza Sezione Civile) Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberto Monteverde, sciogliendo la riserva assunta all'odierna udienza del 16 dicembre 2014 ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 389/2011 promossa da: G.A.L.A. di Massimo Lari SAS (C.F. 05366230489), con il patrocinio dell'avv. Melozzi Benedetta, elettivamente domiciliato in Piazza Tanucci 25 - 50134 Firenze presso il difensore avv. Melozzi Benedetta, attore opponente;

Contro Banca SAI SPA Capogruppo Bancario BANCASAI (C.F. 04966500011), con il patrocinio dell'avv. De Fabritiis Cesare, elettivamente domiciliato in Viale Spartaco Lavagnini 20 - 50129 Firenze presso il difensore avv. De Fabritiis Cesare, convenuto opposto. Premesso Con atti di citazione in opposizione del medesimo contenuto, notificati l'11 gennaio 2011 e il 12 gennaio 2011 al decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 5367 del 2010, con formule esecutiva apposta in data 18 novembre 2010, emesso dal Tribunale di Firenze il 12 ottobre 2010, la GALA di Massimo Lari e C s.a.s., conveniva in giudizio la Banca SAI S.P.A. per sentire accogliere le seguenti conclusioni: «Voglia l'Ill.mo Tribunale adito ogni contraria istanza ed eccezione disattesa: in via preliminare: sospendere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto notificato il 3 dicembre 2010, concorrendo gravi motivi;

nel merito: accertare e dichiarare la mancanza del requisito della certezza del credito e l'illegittimita' della capitalizzazione degli interessi maturati nonche' la nullita' e/o illegittimita' e/o inefficacia del titolo esecutivo e del precetto per omessa valida notifica al debitore e, conseguentemente, di ogni eventuale ulteriore atto esecutivo per i motivi di cui in narrativa. Con vittoria di spese, diritti ed onorari». Si costituiva la Banca SAI S.P.A. contestando tutte le domande formulate dall'opponente. Come rilevato dall'opposta, la sintetica formulazione dell'odierna opposizione rivela un indubbio carattere dilatorio, non essendo stata contestata in alcun modo l'esistenza del credito azionato dall'opposta in sede monitoria. Deve preliminarmente rilevarsi che parte opponente, solo nelle conclusioni prese nell'atto di opposizione lamenti «la nullita', illegittimita', inefficacia del titolo esecutivo e del precetto per omessa valida notifica al debitore» senza riferire tuttavia alcunche', ne' in fatto ne' in diritto nella narrativa dell'atto. Si tratta dunque di affermazione priva di pregio sostanziale in quanto non minimamente motivata e peraltro infondata nel merito. Con riferimento all'asserita illegittima applicazione degli interessi passivi, l'opponente non motiva in alcun modo l'affermazione. Risulta per contro che gli interessi richiesti con il decreto ingiuntivo opposto siano tutti documentalmente provati e certificati ai sensi dell'art. 50 T.U. D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 (Docc. da 1 a 5 fascicolo monitorio). In ogni caso nell'allegato A del mutuo chirografario oggetto di causa, viene statuito all'art. 8 che: «la risoluzione del contratto comportera' la decadenza del beneficio del termine e quindi l'immediata restituzione della somma mutuata e di quant'altro eventualmente dovuto, con applicazione degli interessi di mora nella misura prevista all'articolo quattro...» (Doc. 5 fascicolo monitorio). Circa l'asserita illegittima capitalizzazione degli interessi maturati, l'opponente lamenta che tale circostanza parrebbe emergere dal conteggio risultante dagli atti di quanto asseritamente dovuto alla Banca SAI S.P.A., senza tuttavia indicare minimamente dove e come desumere l'applicazione di una capitalizzazione illegittima. L'eccezione oltre che meramente esplorativa e pertanto inammissibile, deve ritenersi chiaramente dilatoria, posto che dall'esame dei documenti risulta che l'art. 4 dell'allegato A espressamente preveda: «... su detti interessi non e' consentita una capitalizzazione periodica...», mentre all'art. 10: «... l'importo relativo a tale credito non e' consentita una capitalizzazione periodica degli interessi» (Doc. 5 fascicolo monitorio). Emerge pertanto dalla documentazione prodotta che le parti pattuirono un finanziamento a tasso variabile che prevedeva un ammortamento mediante rate costituite, in quota parte, da una componente di interessi decrescente;

variabilita' del tasso che comporta necessariamente il mutare del saggio applicato in relazione all'andamento del parametro di riferimento, nel caso di specie Euribor. D'altra parte nei prestiti con rimborso graduale del capitale si registra un fenomeno, per cosi' dire;

di segno inverso rispetto a quanto si verifica in regime di capitalizzazione nei mutui con rimborso graduale del prestito, come quello in esame, ciascuna rata paga, oltre all'interesse del periodo, anche una quota del debito in linea capitale, con conseguente riduzione del capitale che fruttifica nel periodo successivo. Le quote interessi di ciascuna rata sono sempre decrescenti perche' calcolate su un capitale che viene progressivamente abbattuto in concomitanza del pagamento delle rate che appunto contengono anche una quota capitale. Piu' frequentemente avviene l'abbattimento tanto piu' vantaggio ne trae il mutuatario. Pertanto, una volta che sia stabilito il numero complessivo delle rate destinate a rimborsare il prestito, non appare configurabile neppure teoricamente, ed in questa sede non e' stata rappresentata, la possibilita' che il mutuatario trovi nel piano allegato al contratto sorprese o variazioni a suo danno. Un simile sistema di ammortamento, largamente diffuso, rende davvero difficilmente comprensibile come possa qualificarsi illegittimo il conteggio degli interessi e la loro capitalizzazione, la cui prova sarebbe in ogni caso spettata alla parte opponente la quale, lungi dal fornirla, non l'ha neppure dedotta. L'opposizione deve essere rigettata, risultando infine manifestamente infondata e caratterizzata da asserzioni non fondate su motivi che ne possano indiziarne un qualche ragionevole fondamento, non emendate o integrate in sede di memorie ex art. 183 c.p.c., ne' in ordine alle ragioni dell'opposizione che definiscono il tema del giudizio, ne' con riferimento agli elementi di prova. L'opposizione, dunque, siccome alligata et (non) probata, risulta all'evidenza del tutto...

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