n. 330 ORDINANZA (Atto di promovimento) 15 dicembre 2014 -

TRIBUNALE DI BARI Seconda sezione penale - rito monocratico Il giudice, Antonio Dello Preite, letti gli atti di causa nel processo penale iscritto al n. 2836/11 R.G. Trib. - n. 9787/07 R.G.N.R. a carico di V.A. nato a ... il ... imputato dei delitti di cui agli articoli 527, 1° comma e 594 del Codice Penale, meglio descritti in rubrica, commessi in Bari il 26 marzo 2007;

rilevato che il presente processo viene chiamato all'odierna udienza per essere deciso e che, alla richiesta di affermazione di penale responsabilita' dell'imputato e susseguente condanna alla pena di mesi 10 di reclusione avanzata dal p.m., il difensore ha concluso per il suo proscioglimento, in quanto le due fattispecie contestate sono: depenalizzata, la prima, ed abrogata la seconda, ai sensi dell'art. 2 della recente legge 28.04.14 n. 67 (Deleghe al governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili), Osserva La legge 24.04.14 n. 67 prevede, all'art. 2, che, unitamente ad altre ipotesi, sia trasformato in illecito amministrativo il delitto previsto dall'art. 527, comma 1° del codice penale (atti osceni in luogo pubblico) ed abrogato del tutto, quello previsto dall'art. 594 del codice penale (ingiuria): essendo una legge delega, sono previsti diciotto mesi per l'adozione dei decreti legislativi di attuazione, cosa che, al momento non e' ancora avvenuta. In particolare, mentre si prevede la degradazione dell'art. 527 codice penale in illecito amministrativo, per l'art. 594 codice penale, viene ipotizzata la sua abrogazione con creazione della nuova ed inedita figura della "sanzione pecuniaria civile", le cui caratteristiche, sono state delineate in via generale e dovranno esser meglio specificate nell'emanando decreto attuativo.. Orbene il Tribunale di Bari, II sez. pen., con sentenza del 16 giugno 2014 n. 1465, in analogo caso in cui si verteva di altra fattispecie criminosa depenalizzata dalla suddetta legge (omesso versamento ritenute INPS - art. 2, comma 1-bis del decreto-legge 12 settembre 1983 n. 463, convertito con modificazioni nella legge 11 novembre 1983 n. 638), aveva concluso per il proscioglimento dell' imputato, assolvendolo perche' il fatto non e' previsto dalla legge come reato (confr. in tal senso anche Tribunale Asti, sez. pen. 20 giugno 2014). Tuttavia, in date successive, altra giurisprudenza di merito e di legittimita', ha ritenuto ancora sussistenti le fattispecie penali, in quanto, pur in presenza della suddetta legge delega, a tutt'oggi non e' ancora stato promulgato il decreto legislativo di attuazione. Cosi' si legge nella motivazione del Supremo Collegio: «... Il ricorso e' manifestamente infondato. La fattispecie in esame (omesso versamento di ritenute INPS al di sotto dei 10.000 euro annui - ndr) e' tutt'ora prevista come reato, limitandosi la legge 28 aprile 2014 n. 67 a stabilire una delega al governo in materia di pene detentive non carcerarie, percio' non apportando in nessun modo modifiche alla figura di reato in oggetto ...» (Cass. Sez. Feriale n. 18 del 31 luglio 2014). In senso analogo, si afferma altresi' che « ... non appare rilevante al fine della valutazione dell'offensivita' in concreto la circostanza che il Parlamento si sia espresso nel senso della irrilevanza penale delle condotte oggi contestate, poiche', come si e' detto, in assenza di attuazione della delega legislativa, tale parametro non puo' ritenersi facente parte del...

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