n. 33 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 23 aprile 2018 -

Ricorso ex art. 127 costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri (c.f. 80188230587) rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato (c.f. 80124030587), presso i cui uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12, manifestando la volonta' di ricevere le comunicazioni all'indirizzo PEC ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it Nei confronti di Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia a Statuto speciale, in persona del Presidente pro tempore, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale degli articoli 4, lett. p) e lett. w), 14, 15, comma 1 e 16 comma 1 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 3 del 6 febbraio 2018 pubblicata nel B.U. Friuli-Venezia Giulia 14 febbraio 2018, n. 7 recante «Norme urgenti in materia di ambiente, di energia, di infrastrutture e di contabilita'» giusta delibera del Consiglio dei ministri 10 aprile 2018;

Con la legge regionale n. 3 del 6 febbraio 2018 indicata in epigrafe, che consta di 19 articoli, la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia a statuto speciale ha adottato «Norme urgenti in materia di ambiente, di energia di infrastrutture e di contabilita'». E' avviso del Governo che, con le norme denunciate in epigrafe, la Regione Friuli-Venezia Giulia a Statuto speciale abbia ecceduto dalla propria competenza in violazione della normativa costituzionale, come si confida di dimostrare nei seguenti Motivi 1. - L'art. 4, lettera p) della legge regionale Friuli-Venezia Giulia n. 3 del 6 febbraio 2018 viola i limiti della potesta' legislativa regionale ex art 117, comma secondo, lett. s) e 118 primo comma Cost. L'art. 4, alla lettera p), rubricato «modifiche alla legge regionale n. 11/2015 prevede quanto segue: «dopo il comma 7 dell'art. 36 sono aggiunti i seguenti: «comma 7-bis-qualora sul territorio regionale si configuri una situazione di deficit idrico, il Presidente della regione, sulla base dei dati rilevati e di quelli forniti dalla Direzione centrale competente in materia di risorse agricole, con decreto di cui e' data pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, in via d'urgenza: a) dichiara lo stato di sofferenza idrica;

  1. individua le riduzioni temporanee del deflusso minimo vitale, commisurate all'entita' del deficit idrico. 7-ter) - le riduzioni temporanee di cui al comma 7-bis, lettera b), si applicano alle derivazioni d'acqua per utilizzo irriguo in esercizio lungo i corsi d'acqua dei fiumi Tagliamento e Isonzo e dei torrenti Torre, Meduna, Cellina e Judrio». La legislazione statale primaria e secondaria ha individuato i soggetti cui e' demandata la gestione delle acque e, per quanto rilevante in questa sede, l'esercizio delle funzioni tecniche relative alla determinazione dei livelli di deflusso minimo vitale. In particolare, si richiama l'art. 95, comma 4, del decreto legislativo n. 152/2006, ai sensi del quale tutte le derivazioni di acqua «comunque in atto alla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto sono regolate dall'Autorita' (di bacino) concedente mediante la previsione di rilasci volti a garantire il minimo deflusso vitale nei corpi idrici, come definito secondo i criteri adottati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con apposito decreto, previa intesa con la Conferenza Stato-regioni, senza che cio' possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione». La norma e' stata adottata dallo Stato in virtu' dell'art. 117, comma secondo, lettera s), Cost., con finalita' di «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema», e in virtu' dell'art. 118, primo comma, Cost., per cui le funzioni amministrative de quo sono attribuite alle Autorita' di bacino. Nello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 le derivazioni d'acqua ricadono nell'ambito della competenza concorrente a mente dell'art. 5, comma primo, n. 14). Nel contesto del Titolo V della Costituzione le derivazioni di acqua devono invece ritenersi ascrivibili alla competenza residuale regionale di cui all'art. 117, quarto comma, Cost. La disposizione e' dunque cogente anche per le Regioni a statuto speciale, in virtu' dell'art. 10 della legge...

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