n. 33 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 21 giugno 2016 -

Ricorso ex art. 127 della Costituzione per il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici e' domiciliato in Roma alla via dei Portoghesi, 12, contro la Regione autonoma della Sardegna, in persona del Presidente pro-tempore, per la declaratoria di illegittimita' costituzionale dell'art. 3 della legge regionale Sardegna 11 aprile 2016, n. 6, come da delibera del Consiglio dei ministri in data 10 giugno 2016. Sul B.U.R. Sardegna 13 aprile 2016, n. 18 (S.O. n. 1) e' stata pubblicata la legge regionale 11 aprile 2016, n. 6, recante «Bilancio di previsione per l'anno 2016 e bilancio pluriennale per gli anni 2016-2018)». Il Governo ritiene che tale legge sia censurabile nella disposizione contenuta nell'art. 3 per contrasto con l'art. 81, terzo comma, Cost. Propone pertanto questione di legittimita' costituzionale ai sensi dell'art. 127 primo comma Cost. per i seguenti motivi. La L.R. 11 aprile 2016, n. 6, all'art. 3 (recante «Spesa») cosi' dispone: 1. E' approvato in euro 8.884.339.515,84 in termini di competenza e in euro 8.515.821.189,22 in termini di cassa, dal 1° gennaio al 31 dicembre, il totale della spesa della Regione per l'anno 2016. La differenza tra il totale dell'entrata di cui all'art. 2, comma 6, e il totale della spesa, pari a euro -31.553.438,75, costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 13, del decreto legislativo n. 118 del 2011, e successive modifiche ed integrazioni, disavanzo tecnico da coprirsi, nei bilanci degli esercizi successivi con i residui attivi reimputati a tali esercizi eccedenti rispetto alla somma dei residui passivi reimputati e del fondo pluriennale vincolato di entrata. 2. Sono autorizzati gli impegni e le liquidazioni delle spese, per l'anno 2016, 2017 e 2018, dal l° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno, secondo lo stato di previsione della spesa annesso alla presente legge entro il limite di stanziamento di competenza e per l'anno 2016 sono autorizzati i pagamenti nei limiti degli stanziamenti di cassa. La disposizione approva il bilancio della Regione non in pareggio, con una differenza di €

31.553.438,75 pari al disavanzo tecnico da riaccertamento straordinario. In applicazione dell'art. 3, comma...

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