n. 33 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 5 marzo 2015 -

Ricorso della Regione Lombardia (C.F. 80050050154), con sede in Milano (20124), Piazza Citta' di Lombardia, n. 1, in persona del Presidente pro tempore, Roberto Maroni, rappresentata e difesa, in forza di procura a margine del presente atto ed in virtu' della Deliberazione di Giunta regionale n. 3150 del 18 febbraio 2015 (doc. 1), dal Prof. Avv. Francesco Saverio Marini del foro di Roma (CF. MRNFNC73D28H501U;

pec:francescosaveriomarini@ordineavvocatiroma.org fax. 06.36001570), presso il cui studio in Roma, via dei Monti Parioli, 48, ha eletto domicilio;

-ricorrente- Contro il Governo della Repubblica, in persona del Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore, con sede in Roma (00187), Palazzo Chigi - Piazza Colonna, 370, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio in Roma (00186), via dei Portoghesi, 12;

-resistente- Per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilita' 2015)», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 300, Suppl. Ordinario n. 99, del 29 dicembre 2014, limitatamente all'art. 1, commi 20, 398, 421, 424, 555, 556, 557, di tale atto normativo. Fatto 1. La legge 23 dicembre 2014, n. 190, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300, Suppl. Ordinario n. 99, del 29 dicembre 2014, reca «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2015)». 2. Molte delle norme contenute nella citata legge, tuttavia, incidono indebitamente su sfere di competenza e attribuzioni che la Costituzione riserva alla Regione, nonche' alle Province e Citta' metropolitane situate sul territorio di quest'ultima. Si tratta, in particolare, delle seguenti previsioni normative: l'art. 1, comma 20, che, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, aggiunge all'art. 11 del d.lgs. n. 446 del 1997 (recante "Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina dei tributi locali") il nuovo comma 4-septies. La norma in questione, nel disciplinare le modalita' di calcolo della base imponibile ai fini IRAP, ammette in deduzione - per le societa' di capitali, gli enti commerciali, i produttori agricoli titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32 del TUIR, gli esercenti attivita' d'allevamento d'animali di cui all'art. 78 del predetto TUIR - la differenza tra il costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e le deduzioni gia' spettanti ai sensi dei commi 1, lettera a), 1-bis, 4-bis.1 e 4-quater dello stesso art. 11. Per i produttori agricoli titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32 del TUIR, la deduzione e' ammessa altresi' per ogni lavoratore agricolo dipendente avente i requisiti di cui al comma 1.1 dell'art. 11. l'art. 1, comma 398, che novella il comma 6 dell'art. 46 del d.l. n. 66 del 2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 89 del 2014. Per cio' che qui rileva, la disposizione incrementa il contributo alla finanza pubblica dovuto dalle Regioni ordinarie, per gli anni 2015-2018, di 3.452 milioni di euro annui, in ambiti di spesa e per importi complessivamente proposti, fermi i livelli essenziali di assistenza, in sede di autocoordinamento dalle Regioni. La posizione espressa dalle Regioni, ai sensi della norma in questione, deve successivamente essere recepita in un'intesa, adottata in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 gennaio 2015. In caso non si addivenga ad intesa nel termine da ultimo menzionato, gli importi sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato previa deliberazione del Consiglio dei ministri, e sono assegnati ad ambiti di spesa nonche' alle singole Regioni, tenendo conto del PIL, della popolazione residente e delle risorse destinate al finanziamento corrente del Servizio Sanitario Nazionale. l'art. 1, comma 421, che stabilisce la dotazione organica delle Citta' metropolitane e delle Province, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di stabilita' 2015, in misura pari alla spesa del personale di ruolo alla data di entrata in vigore della legge 7 aprile 2014, n. 56, ridotta del 30% per le Citta' metropolitane, del 50% per le Province, del 30% per le Province con territorio interamente montano e confinanti con Paesi stranieri di cui all'art. 1, comma 3, secondo periodo, della legge n. 56 del 2014. l'art. 1, comma 424, che, per gli anni 2015-2016, vincola le Regioni e gli enti locali a destinare le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblicato collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della legge di stabilita' 2015, nonche' alla ricollocazione in ruolo delle unita' soprannumerarie destinate ai processi di mobilita'. La norma prevede altresi' che siano affette da nullita' tutte le assunzioni effettuate in violazione della previsione. l'art. 1, comma 555, che, in attuazione del Patto per la salute per gli anni 2014-2016 di cui all'intesa 10 luglio 2014, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, dichiara applicabili le disposizioni di cui ai commi da 556 a 588 del medesimo art. 1 della legge n. 190 del 2014. l'art. 1, comma 556, che fissa il livello del finanziamento del SSN cui concorre lo Stato in 112.062.000.000 euro per l'anno 2015 e in 115.444.000.000 euro per l'anno 2016, salve eventuali rideterminazioni in attuazione dell'articolo 46, comma 6, del d.l. n. 66 del 2014, come modificato dal comma 398 della legge di stabilita' 2015. l'art. 1, comma 557, il quale novella il terzo periodo dell'art. 30, comma 1, del d.lgs. n. 118 del 2011, prevedendo che gli eventuali risparmi nella gestione del SSN conseguiti dalle Regioni rimangono nella disponibilita' delle Regioni stesse per finalita' sanitarie. 3. Tutto cio' premesso, la Regione Lombardia, come sopra rappresentata e difesa, ritenuta la lesione della proprie competenze costituzionali per effetto della richiamata disciplina statale, impugna l'art. 1, commi 20, 398, 421, 424, 555, 556, 557 della legge n. 190 del 2014, alla luce dei seguenti motivi di Diritto Preliminarmente, per quanto riguarda la legittimazione della Regione a far valere in sede di giudizio in via principale l'interesse degli enti locali situati sul suo territorio, deve ricordarsi la consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, secondo cui "le Regioni sono legittimate a denunciare la legge statale anche per la lesione delle attribuzioni degli enti locali, indipendentemente dalla progettazione della violazione della competenza legislativa regionale. Questa Corte, infatti, ha piu' volte affermato il principio che la suddetta legittimazione sussiste in capo alle Regioni, in quanto da stretta connessione, in particolare [...] in tema di finanza regionale e locale, tra le attribuzioni regionali e quelle delle autonomie locali consente di ritenere che la lesione delle competenze locali sia potenzialmente idonea a determinare una vulnerazione delle competenze regionali» (sentenze n. 169 e n. 95 del 2007, n. 417 del 2005 e n. 196 del 2004). Tale giurisprudenza si riferisce, in modo evidente, a tutte le attribuzioni costituzionali delle Regioni e degli enti locali e prescinde, percio', dal titolo di competenza...

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