n. 33 ORDINANZA (Atto di promovimento) 25 settembre 2018 -

CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione I penale La Corte d'appello di Milano/Sezione I penale, riunito in camera di consiglio nella persona dei signori: dott. Marco Maria Maiga, Presidente;

dott.ssa Chiara Nobili, giudice relatore;

dott.ssa Maria Greca Zoncu, giudice, all'udienza del 25 settembre 2018 ha pronunciato la seguente ordinanza di rimessione di questione di legittimita' costituzionale dell'art. 570-bis del codice penale in relazione agli articoli 3 e 30 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che la disciplina in esso prevista si applichi anche nei confronti di colui che non adempia alle prescrizioni di natura economica stabilite in favore di figli minori nati fuori dai matrimonio. Oggetto del giudizio. Il caso in esame, che rende opportuna la rimessione della questione di legittimita' costituzionale sopra accennata, concerne un episodio di violazione degli obblighi di assistenza familiare posto in essere dall'ex convivente di fatto nei confronti della figlia minorenne, nata fuori dal matrimonio. Piu' nel dettaglio, con sentenza in data 20 gennaio 2016, emessa ad esito di giudizio abbreviato, il Tribunale di Milano dichiarava S.G. responsabile del reato di cui all'art. 3, legge n. 54/2006 in relazione agli articoli 12-sexies, legge n. 898/1970 e 570, commi 1 e 2 del codice penale, «per essersi sottratto all'obbligo mensile di corrispondere integralmente e puntualmente l'assegno mensile di mantenimento nei confronti della figlia minore M. nata nel 2001 di euro 350,00, come disposto con provvedimento del Tribunale di Milano del 7 marzo 2013. In Milano da marzo 2013 (in permanenza attuale)». Nella sentenza si legge che l'imputato e la persona offesa hanno avuto un rapporto di convivenza iniziato nel 2000 e proseguito per circa quattro anni, nel corso del quale nel 2001 era nata la figlia M. Nel 2004 il rapporto si era interrotto e la persona offesa aveva provveduto da sola al mantenimento della figlia, grazie al suo stipendio e all'aiuto di genitori e «suoceri». Poiche' pero' le esigenze della bambina continuavano ad aumentare, la B. si era rivolta al Tribunale civile che, con ordinanza del 7 marzo 2013, aveva posto a carico dell'imputato l'obbligo di corrispondere la somma mensile di €. 350,00 quale contributo al mantenimento di M.;

S. non aveva mai versato l'importo indicato;

solo nel 2015 aveva contribuito «in qualche modo» alle spese per la palestra e per l'abbonamento ATM, e a qualche ricarica telefonica, aveva regalato...

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