n. 33 ORDINANZA (Atto di promovimento) 15 dicembre 2016 -

IL CONSIGLIO DI STATO in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 6303 del 2016, proposto da: Vitale Marco, Ardenghi Alfredo, Ardenghi Roberto, Dono Patrizio, Pedeferri Aldo, Donzelli Paolo, Parrini Adriano, Cherubini Emilio Luigi rappresentati e difesi dagli avvocati Fausto Capelli, c.f. CPLFST36B10B201D, Francesco Saverio Marini c.f. MRNFNC73D28H501U, Ulisse Corea c.f. CROLSS69T19C352X, con domicilio eletto presso Ulisse Corea in Roma, via di Villa Sacchetti n. 9;

rappresentato e difeso dagli avvocati Ulisse Corea c.f. CROLSS69T19C352X, Francesco Saverio Marini c.f. MRNFNC73D28H501U, Fausto Capelli c.f. CPLFST36B10B201D, con domicilio eletto presso Ulisse Corea in Roma, via di Villa Sacchetti n. 9;

Contro: Banca d'Italia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Donatella La Licata c.f. LLCDTL67P49G273T, Marino Ottavio Perassi c.f. PRSMRN60B26G691X, Raffaele D'Ambrosio c.f. DMBRFL64A04H703Q, con domicilio eletto presso Ufficio legale Banca d'Italia in Roma, via Nazionale, 91;

Presidenza del Consiglio dei ministri, in persona del Presidente del Consiglio pro tempore, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di Banca Popolare di Sondrio, Veneto Banca Spa, Banco Popolare Societa' cooperativa, Unione di Banche Italiane Spa, Codacons, Banca Popolare di Milano non costituiti in giudizio;

sul ricorso numero di registro generale 6424 del 2016, proposto da: Associazione Difesa Utenti Servizi Bancari Finanziari Postali Assicurativi (Adusbef), Federazione Nazionale di Consumatori ed Utenti (Federconsumatori), in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, Giovanni Bianchini, Elio Brusco, Alessandro Cacciavillani, Corrado Filangeri, Stefania Lassalaz, Leonida Mosca, Gianluca Omodei, Aldo Enzo Antonio Saccomani, Mendes Ramos Valente, Federico Brugnoli, Pasquale Maidecchi, Errico Polani, rappresentati e difesi dagli avvocati Federico Tedeschini c.f. TDSFRC48A24H501P, Lucio Golino c.f. GLNLCU65L04A271X, con domicilio eletto presso Studio Tedeschini in Roma, largo Messico, 7;

Contro: Banca d'Italia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Marino Ottavio Perassi c.f. PRSMRN60B26G691X, Raffaele D'Ambrosio c.f. DMBRFL64A04H703Q, Donatella La Licata c.f. LLCDTL67P49G273T, con domicilio eletto presso Ufficio legale Banca d'Italia in Roma, via Nazionale, 91;

Ministero dell'economia e delle finanze, Presidenza del Consiglio dei ministri, in persona del rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di: Banca Popolare di Vicenza Societa' Cooperativa Per Azioni, Veneto Banca Societa' Cooperativa Per Azioni, Unione di Banche Italiane - Ubi Banca Societa' cooperativa per azioni, Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio Sc in amministrazione straordinaria non costituiti in giudizio;

Codacons, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Carlo Rienzi c.f. RNZCRL46R08H703I, Gino Giuliano c.f. GLNGNI65A02D636M, con domicilio eletto presso Ufficio legale nazionale Codacons in Roma, viale Giuseppe Mazzini n. 73;

sul ricorso numero di registro generale 6605 del 2016, proposto da: Piero Sergio Lonardi, Piergiovanni Rizzo, Anna Maria Sanchirico, Vito Morelli, Leonardo Matteo Ancona, Laura Saurgnani, Matteo Volpi, Ennio Lanfranchi, rappresentati e difesi dagli avvocati Mario Zanchetti c.f. ZNCMRA62A08E625C, Maurizio Allegro Pontani c.f. LLGMRZ72M11I138N, Antonino Restuccia c.f. RSTNNN76A09C352U, Sergio Di Nola c.f. DNLSRG79M26F839J, Carlo Comande' c.f. CMNCRL73B25G273O, con domicilio eletto presso Carlo Comande' in Roma, via Pompeo Magno n. 23/A;

Contro Banca d'Italia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Marino Ottavio Perassi c.f. PRSMRN60B26G691X, Raffaele D'Ambrosio c.f. DMBRFL64A04H703Q, Donatella La Licata c.f. LLCDTL67P49G273T, con domicilio eletto presso Ufficio legale Banca d'Italia in Roma, via Nazionale, 91;

nei confronti di: Banca Popolare di Sondrio S.C.P.A., Banca Popolare di Milano non costituiti in giudizio;

Codacons Coordinamento delle Associazione e dei Comitati di tutela dell'ambiente e diritti utenti e consumatori, rappresentato e difeso dagli avvocati Carlo Rienzi c.f. RNZCRL46R08H703I, Gino Giuliano c.f. GLNGNI65A02D636M, con domicilio eletto presso Ufficio legale nazionale Codacons in Roma, viale Giuseppe Mazzini n. 73;

per la riforma: quanto al ricorso n. 6303 del 2016: della sentenza del Tribunale amministrativo regionale Lazio - Roma: Sezione III n. 06548/2016, resa tra le parti, concernente aggiornamento circolare recante «disposizioni di vigilanza per le banche»;

quanto al ricorso n. 6424 del 2016: della sentenza del Tribunale amministrativo regionale Lazio - Roma: Sezione III n. 06544/2016, resa tra le parti, concernente modificazione al testo unico bancario in materia di disciplina delle banche popolari;

quanto al ricorso n. 6605 del 2016: della sentenza del Tribunale amministrativo regionale Lazio - Roma: Sezione III n. 06540/2016, resa tra le parti, concernente modifiche al testo unico bancario relative alla disciplina delle banche popolari. Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Banca d'Italia, della Presidenza del Consiglio dei ministri del Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto l'atto di intervento in appello del Codacons;

Visto l'appello incidentale condizionato proposto dalla Banca d'Italia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia delle sentenze del Tribunale amministrativo regionale di reiezione dei ricorsi di primo grado, presentate in via incidentale dalle parte appellanti;

Relatore nella Camera di consiglio del giorno 1° dicembre 2016 il Cons. Roberto Giovagnoli e uditi per le parti l'avvocato Fausto Capelli, l'avvocato Ulisse Corea, anche per delega dell'avvocato Federico Tedeschini, l'avvocato Donatella La Licata, l'avvocato Raffaele D'Ambrosio, l'avvocato dello Stato Giovanna Maria De Socio, l'avvocato Lucio Golino, l'avvocato Gino Giuliano, l'avvocato Carlo Comande' e l'avvocato Maurizio Allegro Pontani;

1. Con tre distinti ricorsi proposti innanzi al Tribunale amministrativo regionale Lazio, ADUSBEF (Associazione difesa utenti servizi bancari finanziari postali assicurativi), Federconsumatori (Associazione nazionale consumatori e utenti), nonche' i soci di alcune banche popolari (UBI Banca, Banca Popolare di Milano, Banca Popolare di Sondrio, Veneto Banca, Banco Popolare) hanno impugnato, chiedendone l'annullamento, gli atti emessi dalla Banca d'Italia a seguito delle modificazioni apportate all'art. 29 del Testo Unico Bancario (TUB, decreto legislativo n. 385 del 1993) dall'art. 1 del decreto-legge n. 3 del 2015, convertito con modificazioni nella legge n. 33 del 2015. Si tratta, in particolare: del 9° aggiornamento del 9 giugno 2015 apportato alla circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 («Disposizioni di vigilanza per le banche»);

delle «Disposizioni di vigilanza - Banche popolari» del 9 aprile 2015, che disciplinano: a) le modalita' di calcolo della soglia «sensibile» pari a 8 miliardi di euro di capitale sociale, da computare secondo le segnalazioni di vigilanza individuali o consolidate;

b) il rimborso degli strumenti di capitale al socio che ha esercitato il recesso dalla societa' dopo la trasformazione della Popolare in s.p.a., che puo' essere limitato «anche in deroga a disposizioni di legge», affermando che detta facolta' deve essere contemplata nello statuto della banca ed e' attribuita all'organo di gestione, fermi i poteri autorizzativi dell'autorita' di vigilanza rispetto al rimborso di fondi propri ai sensi dell'art. 77 CRR (ossia del regolamento UE/575/2013 del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento UE/648/2012);

del resoconto della consultazione, pubblicato in data 11 giugno 2015;

del documento «Analisi impatto della regolamentazione» dell'11 giugno 2015. 2. Gli atti impugnati sono stati adottati sulla base del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3 (Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti), convertito, con modificazioni, in legge 24 marzo 2015, n. 33, con cui il legislatore ha introdotto la riforma della banche popolari. 2. I ricorrenti, nei giudizi di primo grado, hanno dedotto, fra gli altri motivi, che i provvedimenti impugnati sarebbero affetti da illegittimita' derivata a causa dell'illegittimita' costituzionale della disciplina legislativa sulla cui base essi sono stati adottati. 3. Sono stati fatti poi valere anche vizi autonomi: in particolare, nel ricorso iscritto in primo grado al n. 10463/2015 del R.G. e in appello al n. 6605/2016, i ricorrenti hanno censurato, ritenendola affetta principalmente da vizi autonomi, la disciplina introdotta con l'aggiornamento della circolare n. 285/2013 della Banca d'Italia, che a pag. II.9 afferma che «non saranno ritenute in linea con la riforma operazioni in cui risulti la detenzione, da parte della societa' holding riveniente dalla ex popolare, di una maggiorazione totalitaria o maggioritaria nella s.p.a. bancaria, o, comunque, tale da rendere possibile il controllo nella forma dell'influenza dominante». Secondo i ricorrenti, con l'impugnato aggiornamento dell'atto di natura regolamentare, l'Autorita' di regolazione avrebbe introdotto un divieto privo di base legislativa: il divieto di controllo dell'istituto bancario trasformato in societa' per azioni ordinaria da parte di un soggetto terzo, a sua volta controllato dai soci di una ex banca popolare nella sua...

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