n. 33 ORDINANZA 27 gennaio - 17 febbraio 2016 -

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 1, della legge della Regione Veneto 24 febbraio 2012, n. 11 (Modifiche alla legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 "Norme per la tutela dell'ambiente" e successive modificazioni), sostitutivo dell'art. 65-bis, comma 1, della legge della Regione Veneto 16 aprile 1985, n. 33 (Norme per la tutela dell'ambiente), promosso dal Tribunale ordinario di Verona nel procedimento vertente tra la Garda Uno Spa e la Provincia di Verona con ordinanza del 24 febbraio 2014, iscritta al n. 101 del registro ordinanze 2015 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 2015. Visto l'atto di intervento della Regione Veneto. Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 2016 il Giudice relatore Marta Cartabia. Ritenuto che il Tribunale ordinario di Verona, con l'ordinanza indicata in epigrafe, dubita della legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 1, della legge della Regione Veneto 24 febbraio 2012, n. 11 (Modifiche alla legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 "Norme per la tutela dell'ambiente" e successive modificazioni), nella parte in cui attribuisce alle Province il compito di irrogare le sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione, previste dall'art. 133 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

che il giudice rimettente ritiene la questione di legittimita' costituzionale rilevante, in quanto la determinazione circa la legittimita' costituzionale delle disposizioni che attribuiscono alle Provincie ordinarie il potere di irrogare siffatte sanzioni amministrative sarebbe pregiudiziale alla decisione nel merito, concernente l'impugnazione di un'ordinanza di ingiunzione emanata dalla Provincia di Verona;

che, secondo il rimettente, la disposizione censurata invaderebbe la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema» e di «giurisdizione e norme processuali», determinando una violazione dell'art. 117, secondo comma, lettere s) ed l), della Costituzione;

che, secondo il rimettente, anche a voler ricondurre la norma regionale censurata nell'ambito di una materia legislativa concorrente, trattandosi di determinazione dei principi fondamentali della materia, vi sarebbe comunque violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. e dei relativi principi fondamentali della materia;

che, con atto depositato in data 22...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT