n. 326 ORDINANZA (Atto di promovimento) 4 agosto 2015 -

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO (Sezione Terza Ter) Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 15325 del 2014, proposto da: Soc San Vito Srl, rappresentato e difeso dagli avv. Germana Cassar, Andrea Leonforte, Vincenzo Dei Giudici, con domicilio eletto presso Studio Legale Macchi Di Cellere Gangemi in Roma, Via Cuboni, 12;

Contro: Presidenza del Consiglio dei ministri, Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero Dell'Economia e delle Finanze, Autorita' Per L'Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

Governo della Repubblica, Soc Gestore Servizi Energetici Gse Spa;

Per l'annullamento, previa sospensiva: delle "Istruzioni operative per gli interventi sulle tariffe incentivanti relative agli impianti fotovoltaici, ai sensi dell'art. 26 della legge n. 116/2014 (c.d. "Legge Competitivita'")' emanate dal GSE e pubblicate sul relativo sito internet in data 3 novembre 2014;

del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 17 ottobre 2014, recante "Modalita' per la rimodulazione delle tariffe incentivanti per l'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici, in attuazione dell'art. 26, comma 3, lettera b) del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, pubblicato in G.U., serie generale n. 248 del 24.10.2014 e delle relative tabelle redatte e pubblicate dal GSE;

e per l'accertamento del diritto della ricorrente a non esercitare alcuna delle opzioni previste dall'art. 26, comma 3 del decreto-legge 24.6.2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 192 del 20.8.2014, (S.O. n. 72);

previa rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 26, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge n. 91/2014, per violazione degli articoli 3, 41, 42, 97 della Costituzione e del principio del legittimo affidamento, nonche' per violazione degli articoli 10 e 117, comma 1, della Costituzione, in relazione all'art. 1 del Protocollo n. 1 della CEDU, (Protezione della proprieta'), per violazione degli articoli 10 e 117, comma 1 della Costituzione, con riferimento agli obblighi internazionali derivanti dal Trattato sulla Carta europea dell'energia, stipulato a Lisbona il 17.12.1994, e ratificato in Italia con legge 10 novembre 1997, n. 415, e in relazione ai contenuti della Direttiva 2009/28/CE, recepita nel nostro ordinamento con il decreto legislativo n. 28 del 2011, alla violazione del diritto comunitario e in relazione alle Direttive 2000/35/CE e 2011/7/UE;

oppure, previa disapplicazione dell'art. 26, comma 3,lettere a), b), c), del decreto-legge n. 91/2014 per violazione del diritto comunitario, segnatamente del Protocollo n. 1 alla CEDU, (Protezione della proprieta'), del Trattato sulla Carta europea dell'energia, stipulato a Lisbona il 17.12.1994, e ratificato in Italia con legge 10 novembre 1997, n. 415, della Direttiva 2009/28/CE e dei principi generali del diritto comunitario di tutela dell'affidamento, della certezza del diritto, della parita' di trattamento, oppure, in alternativa, previa remissione alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea dell'interpretazione pregiudiziale ai sensi dell'art. 267 Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (ex art. 234 TCE) della conformita' dell'art. 26, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge n. 91/2014 ai principi di diritto comunitario ed alle norme della Direttiva 2009/28/CE;

nonche' per il risarcimento dei danni subiti e subendi dalla societa' ricorrente derivanti dall'applicazione della riduzione dell'incentivo riconosciuto da determinarsi in corso di causa. Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Presidenza del Consiglio dei ministri e di Ministero dello sviluppo economico e di Ministero dell'economia e delle finanze e di Autorita' per L'Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 marzo 2015 la dott.ssa Maria Grazia Vivarelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

In fatto La Societa' ricorrente, quale soggetto responsabile (ai sensi dell'art. 3, lettera s del decreto ministeriale 5 maggio 2011), titolare dell'impianto fotovoltaico nel Comune di Fossano, di KW 998,30, entrato in esercizio in data 29 marzo 2013, e' il beneficiario della tariffa incentivante prevista dal decreto ministeriale 5 maggio 2011, avendo richiesto ed ottenuto l'ammissione alla tariffa incentivante e stipulato in data 27 novembre 2013 con il GSE la relativa convenzione (n. I02T275671107) di durata ventennale (20 anni) avente ad oggetto il riconoscimento da parte del GSE delle tariffe incentivanti. Con ricorso, spedito per la notifica il 13/11/14 e depositato il 5/12/14, la societa' San Vito Srl ha chiesto l'annullamento delle "Istruzioni operative per gli interventi sulle tariffe incentivanti relative agli impianti fotovoltaici, ai sensi dell'art. 26 della legge n. 116/2014 (c.d. "Legge Competitivita'")" emanate dal GSE e pubblicate sul relativo sito internet in data 3 novembre 2014;

nonche' del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 17 ottobre 2014, recante "Modalita' per la rimodulazione delle tariffe incentivanti per l'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici, in attuazione dell'art. 26, comma 3, lettera b) del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, pubblicato in G.U., serie generale n. 248 del 24.10.2014 e delle relative tabelle redatte e pubblicate dal GSE;

ha inoltre chiesto l'accertamento del diritto di non esercitare alcuna delle tre opzioni di rimodulazione dell'incentivo per la produzione di energia elettrica fotovoltaica, previste dall'art. 26 comma 3° lettere a), b) e c) decreto-legge n. 91/2014, e la condanna delle parti resistenti al risarcimento dei danni. Esposti gli argomenti a sostegno dell'ammissibilita' dell'azione di accertamento e illustrata la natura provvedimentale e autoapplicativa dell'art. 26, comma 3, decreto-legge n. 91/2014, parte ricorrente ha denunciato l'illegittimita' costituzionale di questa disposizione per contrasto con gli articoli: 3 e 41 Cost.;

11 e 117, 1° comma, Cost., in relazione all'art. 1 Prot. addiz. CEDU;

11 e 117, 1° comma, Cost., in relazione agli obblighi internazionali derivanti dal Trattato sulla Carta europea dell'energia;

11 e 117, 1° comma, Cost., in relazione ai contenuti della dir. 2009/28/CE (conss. 14 e 25 e articoli 23 e 24 decreto legislativo n. 28/2011);

77 Cost. Il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'economia e delle finanze, l'Autorita' per l'Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico e la Presidenza del Consiglio dei ministri, costituitisi con atto depositato il 24/12/14, hanno eccepito l'inammissibilita' delle domande e concluso per la reiezione del gravame. All'udienza pubblica del 19 marzo 2015, in vista della quale le parti resistenti hanno depositato memorie, il giudizio e' stato discusso e trattenuto in decisione. In diritto Con separata sentenza non definitiva, decisa in pari data e pubblicata, sono state respinte le eccezioni di rito sollevate dalle parti resistenti e sono state disattese alcune questioni prospettate dalla parte ricorrente. Per la disamina delle rimanenti doglianze e' necessario sottoporre in via pregiudiziale l'art. 26, comma 3, decreto-legge n. 91/2014 al giudizio della Corte costituzionale, secondo quanto si passa a dire (nei nn. da 1 a 3 si dara' conto del contesto di riferimento, nel n. 4 della rilevanza e infine, nel n. 5 della non manifesta infondatezza). 1. Quadro normativo relativo all'incentivazione della produzione elettrica da fonte solare. 1.1. Le direttive europee. La produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e' obiettivo rilevante delle politiche energetiche e ambientali europee. Essa trova collocazione nel contesto di favore sancito a livello internazionale dal Protocollo di Kyoto (Protocollo alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997, di cui e' stata autorizzata la ratifica e disposta l'esecuzione con legge 1° giugno 2002, n. 120;

cfr. anche art. 11, comma 5, decreto legislativo n. 79/1999 nella versione anteriore alle modificazioni di cui al decreto legislativo n. 28/2011;

in Europa, il protocollo e' stato approvato con decisione del Consiglio 2002/358/CE del 25 aprile 2002), il cui art. 2, par. 1, lettera a), del Protocollo impegna le parti contraenti, "nell'adempiere agli impegni di limitazione quantificata e di riduzione delle emissioni [...], al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile", ad applicare o elaborare "politiche e misure, in conformita' con la sua situazione nazionale, come: [...] iv) Ricerca, promozione, sviluppo e maggiore utilizzazione di forme energetiche rinnovabili [...]". Con la dir. n. 2001/77/CE (sulla "promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricita'") il legislatore europeo, riconosciuta "[...] la necessita' di promuovere in via prioritaria le fonti energetiche rinnovabili, poiche' queste contribuiscono alla protezione dell'ambiente e allo sviluppo sostenibile", potendo "inoltre creare occupazione locale, avere un impatto positivo sulla coesione sociale, contribuire alla sicurezza degli approvvigionamenti e permettere di conseguire piu' rapidamente gli obiettivi di Kyoto" (cons. 1, che sottolinea ulteriormente la necessita' di "garantire un migliore sfruttamento di questo potenziale nell'ambito del mercato interno dell'elettricita'"), ha affermato chiaramente che "la promozione dell'elettricita' prodotta da fonti energetiche rinnovabili e' un obiettivo altamente...

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