n. 325 ORDINANZA (Atto di promovimento) 3 luglio 2015 -

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO (Sezione Terza Ter) ha pronunciato la presente Ordinanza sul ricorso numero di registro generale 14749 del 2014, proposto da: Sulmona Energia s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti prof. Francesco Saverio Marini e Andrea Sticchi Damiani, elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, Via dei Monti Parioli n. 48;

contro Ministero dello sviluppo economico e Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, sono domiciliati;

GSE - Gestore dei servizi energetici s.p.a., n.c.;

sul ricorso numero di registro generale 14752 del 2014, proposto da: Finance &

Consulting s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti prof. Francesco Saverio Marini e Andrea Sticchi Damiani, elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, Via dei Monti Parioli n. 48;

contro Ministero dello sviluppo economico, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, e' domiciliato;

Presidenza del Consiglio dei Ministri e GSE - Gestore dei servizi energetici s.p.a., n.c.;

sul ricorso numero di registro generale 14753 del 2014, proposto da: Poa Solar s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti prof. Francesco Saverio Marini e Andrea Sticchi Damiani, elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, Via dei Monti Parioli n. 48;

contro Ministero dello sviluppo economico, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, e' domiciliato;

Presidenza del Consiglio dei Ministri e GSE - Gestore dei servizi energetici s.p.a., n.c.;

sul ricorso numero di registro generale 14755 del 2014, proposto da: Circus Energy s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti prof. Francesco Saverio Marini e Andrea Sticchi Damiani, elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, Via dei Monti Parioli n. 48;

contro Ministero dello sviluppo economico e Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, sono domiciliati;

GSE - Gestore dei servizi energetici s.p.a., n.c.;

sul ricorso numero di registro generale 14815 del 2014, proposto da: Terni Enterprise for Research and New Industries - TERNI s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti prof. Francesco Saverio Marini e Andrea Sticchi Damiani, elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, Via dei Monti Parioli n. 48;

contro Ministero dello sviluppo economico e Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, sono domiciliati;

GSE - Gestore dei servizi energetici s.p.a., n.c.;

per l'annullamento - del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 17 ottobre 2014, recante "Modalita' per la rimodulazione delle tariffe incentivanti per l'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici, in attuazione dell'articolo 26, comma 3, lett. b), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116";

- delle "Istruzioni operative per gli interventi sulle tariffe incentivanti relative agli impianti fotovoltaici, ai sensi dell'art. 26 della legge n. 116/2014", adottate dal GSE e pubblicate sul relativo sito il 3.11.2014;

nonche' per l'accertamento - del diritto a non esercitare alcuna delle tre opzioni di riduzione dell'incentivo, previste dall'art. 26, co. 3, d.l. n. 91/2014 e a conservare le condizioni contrattuali stabilite nella convenzione stipulata con il GSE, senza che quest'ultimo possa applicare l'opzione c), di cui all'art. 26, co. 3, cit., nel caso in cui il responsabile dell'impianto non provveda a comunicare quale opzione intende esercitare entro il 30.11.2014 e per la condanna al risarcimento dei danni. Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti intimate;

Relatore nell'udienza pubblica del 19 marzo 2015 il cons. M.A. di Nezza e uditi i difensori delle parti come da verbale;

I) Rilevato in FATTO Con distinti ricorsi spediti per le notificazioni a mezzo del servizio postale il 12.11/14.11.2014 (depositati tra il 27.11 e il 28.11), le societa' in epigrafe, deducendo di essere ciascuna proprietaria di impianti fotovoltaici con potenza nominale superiore a 200kW, che fruiscono delle tariffe incentivanti riconosciute in base agli artt. 7 d.lgs. n. 387/2003 e 25, co. 10, d.lgs. n. 28/2011, con i termini e le modalita' stabilite in apposite convenzioni di diritto privato stipulate con il GSE - ai sensi del d.m. 5.5.2011 (entrati in esercizio: Sulmona Energia, il 25.8.2011;

Finance &

Consulting il 28.7.2011;

Poa Solar, il 26.8.3011;

Circus Energy il 17.8.2011) e del d.m. 19.2.2007 (quanto alla societa' T.e.r.n.i.) - per un periodo di venti anni dalla data di entrata in esercizio, hanno avanzato le domande di accertamento, di annullamento e di condanna riportate in epigrafe. Illustrate le misure introdotte dall'art. 26, co. 3, d.l. n. 91/2014 e gli effetti pregiudizievoli sui rapporti di incentivazione in corso, esse hanno prospettato l'illegittimita' costituzionale di detta disposizione sotto i profili della violazione: i) degli artt. 3 e 41 Cost.: l'intervento, avente portata sostanzialmente retroattiva in quanto incidente su su rapporti di durata cristallizzati in convenzioni di diritto privato, violerebbe il legittimo affidamento e la liberta' di iniziativa economica delle ricorrenti;

ii) degli artt. 11 e 117, 1° co., Cost., in riferimento a norme principi comunitari e internazionali: l'art. 26, co. 3, cit. violerebbe: a) l'art. 1 Prot. n. 1, CEDU, sulla tutela, oltre che della proprieta', dei diritti di credito (secondo l'interpretazione della Corte EDU), stante l'assenza di "causa di pubblica utilita'" idonea a sorreggere la rimodulazione degli incentivi;

b) il Trattato della Carta europea dell'energia, recante obbligo di prevedere "condizioni stabili, eque, favorevoli e trasparenti";

c) i contenuti della dir. 2009/28/CE, recepita con il d.lgs. n. 28/2011, nella parti relative alla creazione di un quadro stabile e certo per gli investitori (conss. 14 e 25 e artt. 23 e 24 d.lgs. n. 28/2011);

iii) dell'art. 77 Cost.: sarebbero carenti i presupposti per il ricorso alla decretazione d'urgenza, stante l'eterogeneita' delle disposizioni del d.l. n. 91/2014. Costituitesi in resistenza le intimate amministrazioni statali, alla suindicata udienza di merito - in vista della quale le parti ricorrenti hanno depositato (il 4.2 e il 5.2.15) "atto di contestazione e diffida alla corretta esecuzione della convenzione", inviato al GSE, e il Ministero dello sviluppo economico memorie difensive - i giudizi sono stati discussi e trattenuti in decisione. II) Considerato in DIRITTO Definite con separata sentenza parziale - decisa in pari data e pubblicata - le questioni in rito (giurisdizione e ammissibilita'), per la soluzione della controversia e' necessario sottoporre al giudizio della Corte costituzionale, in via pregiudiziale, l'art. 26, co. 3, d.l. n. 91/2014, secondo quanto si passa a dire (ai nn. da 1 a 3 si dara' conto del contesto di riferimento, al n. 4 della rilevanza e al n. 5 della non manifesta infondatezza). 1. Quadro normativo relativo all'incentivazione della produzione elettrica da fonte solare. 1.1. Le direttive europee. La produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e' obiettivo rilevante delle politiche energetiche e ambientali europee. Essa trova collocazione nel contesto di favore sancito a livello internazionale dal Protocollo di Kyoto (Protocollo alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997, di cui e' stata autorizzata la ratifica e disposta l'esecuzione con l. 1° giugno 2002, n. 120;

cfr. anche art. 11, co. 5, d.lgs. n. 79/1999 nella versione anteriore alle modificazioni di cui al d.lgs. n. 28/2011;

in Europa, il protocollo e' stato approvato con decisione del Consiglio 2002/358/CE del 25 aprile 2002), il cui art. 2, par. 1, lett. a), impegna le parti contraenti, "nell'adempiere agli impegni di limitazione quantificata e di riduzione delle emissioni [...], al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile", ad applicare o elaborare "politiche e misure, in conformita' con la sua situazione nazionale, come: [...] iv) Ricerca, promozione, sviluppo e maggiore utilizzazione di forme energetiche rinnovabili [...]". Con la dir. n. 2001/77/CE ("promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricita'") il legislatore europeo, riconosciuta "[...] la necessita' di promuovere in via prioritaria le fonti energetiche rinnovabili, poiche' queste contribuiscono alla protezione dell'ambiente e allo sviluppo sostenibile", potendo "inoltre creare occupazione locale, avere un impatto positivo sulla coesione sociale, contribuire alla sicurezza degli approvvigionamenti e permettere di conseguire piu' rapidamente gli obiettivi di Kyoto" (cons. 1, che sottolinea ulteriormente la necessita' di "garantire un migliore sfruttamento di questo potenziale nell'ambito del mercato interno dell'elettricita'"), ha affermato chiaramente che "la promozione dell'elettricita' prodotta da fonti energetiche rinnovabili e' un obiettivo altamente prioritario a livello...

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