n. 323 ORDINANZA (Atto di promovimento) 22 luglio 2015 -

TRIBUNALE DI NAPOLI I Sezione civile Il Tribunale di Napoli, in composizione collegiale, nella persona dei magistrati: dott. Umberto Antico, Presidente;

dott. Raffaele Sdino, Giudice;

dott.ssa Anna Scognamiglio, Giudice Rel. Riunito in camera di consiglio, all'esito della riserva espressa all'udienza del 17 luglio 2015;

ha pronunciato la seguente Ordinanza nella causa civile iscritta al n. 16879 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2015 avente ad oggetto: contenzioso elettorale tra De Luca Vincenzo elettivamente domiciliato a Napoli al viale Gramsci n. 16, presso lo studio dell'avv. prof. Giuseppe Abbamonte, dal quale e' rappresentato e difeso unitamente agli avv.ti Antonio Brancaccio e Lorenzo Lentini in virtu' di procura a margine del ricorso;

Ricorrente e Presidenza del Consiglio dei ministri, Ministero dell'interno, Prefettura U.T.G. di Napoli in persona dei legali rapp.ti in carica p.t rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli presso cui domiciliano ope legis in Napoli alla via Armando Diaz n. 11;

Resistenti Movimento difesa del Cittadino in persona del presidente Longo Antonio e Longo Antonio in proprio rappresentati e difesi dall'avv. Gianluigi Pellegrino, elettivamente domiciliati in Napoli alla via Melisurgo n. 4 presso lo studio dell'avv.to Andrea Abbamonte, in virtu' di procura agli atti;

Interventore e Aurisicchio Raffaele, Barra Francesco, De Cristofaro Giuseppe, D'Alessandro Antonio, Di Luca Antonio, Grimaldi Amodio, Mari Franco, Scotto Arturo, Vozza Salvatore, tutti elettivamente domiciliati a Napoli alla Riviera di Chiaia n. 267, presso lo studio dell'avv. Francesco Lombardi, rappresentati e difesi dal prof. avv. Arnaldo Miglino in virtu' di procura in calce all'atto di intervento;

Interventore e Partito socialista italiano (P.S.I.) Federazione regionale della Campania in persona del legale rapp.te p.t. il segretario regionale avv. Antonio Scuderi, procuratore e difensore di se stesso, rapp.to e difeso, anche disgiuntamente, dall'avv. Enrico Ricciuto, presso cui elettivamente domicilia in Napoli alla via Vecchia Poggioreale n. 14 in virtu' di mandato a margine dell'atto di intervento;

Interventore e Ciarambino Valeria, Viglione Vincenzo, Saiello Gennaro Cammarano Michele, Muscara' Maria, Malerba Tommaso, Cirillo Luigi, tutti elettivamente domiciliati a Napoli alla via Melisurgo n. 23, presso lo studio dell'avv. Enrico Bonelli, rappresentati e difesi anche disgiuntamente dagli avv.ti Agosto Oreste e Marchese Stefania;

Interventore e Germano Giovanni elettivamente domiciliato a Napoli alla via Toledo n. 282, presso l'avv. Antonino Gebbia dal quale e' rappresentato e difeso in virtu' di procura a margine dell'atto di intervento;

Interventore Avolio Sergio elettivamente domiciliato a Napoli alla via Blundo n. 54, presso lo studio dell'avv. Mario Montefusco dal quale e' rappresentato e difeso in virtu' di procura in calce all'atto di intervento;

Interventore e regione Campania in persona del presidente p.t. elettivamente domiciliata a Napoli alla via S. Lucia n. 81, presso l'avvocatura regionale, rappresentata e difesa dagli avv.ti Maria d'Elia, Fabrizio Niceforo, Massimo Lacatena e Almerina Bove dell'avvocatura regionale;

Interventore e D'Amelio Rosa elettivamente domiciliata a Napoli alla via S. Brigida n. 64, presso gli avv.ti Lelio della Pietra, Fulvio Bonavitacola e Giuseppe Russo in virtu' di procura a margine dell'atto di intervento;

Interventore e Foglia Pietro, Maisto Giuseppe, Fortunato Giovanni, Salvatore Gennaro, Marino Angelo, Romano Paolo, Nappi Sergio, Ruggiero Antonia, Schifone Luciano, Amente Mafalda, tutti rappresentati e difesi dal prof avv. Giuseppe Olivieri, dagli avv.ti Salvatore e Giuliano Di Pardo, dall'avv. Nicola Scapillati, dall'avv. Andrea Latessa e dall'avv. Francesco Percuoco, presso cui sono elettivamente domiciliati a Napoli al viale Raffaello n. 34, in virtu' di mandato in calce alla comparsa di intervento;

Interventore nonche' il pubblico ministero presso il Tribunale di Napoli in persona del sostituto procuratore della Repubblica dott.ssa Valeria Gonzales y Reyero;

Interventore ex lege;

Visto il ricorso ex art. 700 del codice di procedura civile, depositato il 30 giugno 2015 in corso di causa, nel giudizio promosso ex art. 22 del decreto legislativo n. 150/2011 ed art. 702-bis del codice di procedura civile, nell'interesse di De Luca Vincenzo con il quale il ricorrente ha richiesto di sospendere/disapplicare il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 giugno 2015 e conseguentemente reintegrare, con effetto immediato, l'on. le Vincenzo De Luca nella carica di presidente della regione Campania, con esercizio dei connessi poteri e funzioni, fino alla decisione del giudizio di merito, anche inaudita altera parte, in via subordinata rimettersi la questione di legittimita' costituzionale degli articoli 7 e 8 del decreto legislativo n. 235/2012 alla Corte costituzionale e medio tempore sospendersi il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 giugno 2015, con reintegrazione provvisoria del ricorrente nella carica di presidente, almeno fino alla udienza successiva alla decisione della Corte. Vista la comparsa di costituzione e risposta dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli e gli atti di intervento delle parti. Visti gli atti e la documentazione prodotti, sentite le parti ed il PM. Osserva Preliminarmente quanto all'eccezione di inammissibilita' del ricorso perche' proposto nella forma cartacea anziche' telematica come previsto dall'art. 16-bis della legge n. 221/2012 (di conversione del decreto-legge n. 179/2012) come introdotto dalla legge n. 228/2012 rileva il collegio che il ricorso cautelare, sebbene proposto in corso di causa, costituisce comunque nuova domanda che poteva essere proposta anche con il deposito tradizionale in cancelleria;

tale ricorso non puo' considerarsi un successivo atto processuale rispetto al giudizio ex art. 22 del decreto legislativo n. 150/2011, avendo natura eventuale e non necessaria rispetto al ricorso principale anche perche' oltre alla sussistenza del diritto (quanto meno del fumus boni iuris) richiede, come presupposto, il periculum in mora, necessita di uno specifico mandato ad litem e del versamento di un ulteriore contributo unificato, tant'e' che allo stesso viene dato autonomo numero di ruolo (rispetto al ricorso di merito). In ogni caso si e' correttamente instaurato il contraddittorio e l'atto quindi, al di la della forma prescelta, ha raggiunto lo scopo sanando ogni eventuale nullita', tra l'altro non espressamente prevista e quindi non dichiarabile (articoli 156 e 157 del codice di procedura civile). Lo stesso ragionamento va applicato alla memoria difensiva degli avv.ti Marchese e Agosto depositata in udienza dovendosi ritenere una comparsa di costituzione integrativa di quella gia' depositata il 2 luglio 2015 per il principio di simmetria delle forme. Questo collegio quanto alle eccezioni preliminari di inammissibilita' e di incompetenza territoriale del ricorso proposto ritiene che la controversia appartenga alla giurisdizione del giudice ordinario adito, competente territorialmente. Come gia' osservato da questa stessa sezione nell'ordinanza del 19 settembre 2015 dep. il 25 giugno 2015 e resa nel procedimento n. 14976/15, noto come «ricorso De Magistris»: «In via preliminare, ritiene il tribunale che effettivamente la questione relativa alla sospensione di cui all'art. 11, comma 1 del decreto legislativo n. 235/2012 rientri tra le cause indicate dall'art. 22 del decreto legislativo n. 150 cit. che, nell'ambito della cosiddetta "semplificazione dei riti", ha dettato una disciplina omogenea per le controversie in materia di eleggibilita', decadenza ed incompatibilita' nelle elezioni comunali, provinciali e regionali. Invero, sebbene non esplicitamente richiamata dal legislatore, la sospensione e' sicuramente assimilabile alle questioni di ineleggibilita', incandidabilita' e decadenza, differenziandosi in particolare da quest'ultima perche' a tempo determinato e perche' riconnessa ad una condanna non ancora definitiva, che, tuttavia, allorquando lo divenga determina appunto la decadenza dal munus pubblico. In sostanza, anche nel caso di specie cio' che viene richiesto e' la verifica dei requisiti per la permanenza nella carica elettiva (cd. ius in officio). Del resto, in passato, l'orientamento espresso, in alcune pronunce, dalla Suprema Corte (cfr. per il caso di sospensione dalla carica di consigliere regionale: Cass. Sez. I n. 17020 del 12 novembre 2003 e per il caso di sospensione dalla carica di consigliere comunale Cass. Sez. I n. 1990 del 20 gennaio 2004 e Cass. Sez. I n. 16052 dell'8 luglio 2009), nelle controversie aventi ad oggetto l'impugnativa di una delibera applicativa di una sospensione dalla carica si sono ritenute applicabili - secondo un'interpretazione estensiva del concetto di "delibere in materia di eleggibilita'" - le disposizioni di cui all'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, in quanto l'art. 9-bis del citato decreto abrogato dall'art. 274, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 8 agosto 2000, n. 267, fatta salva l'applicabilita' agli amministratori regionali - ai sensi dell'art. 19 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, richiamava per i relativi giudizi i termini stabiliti dall'art. 82». A tal proposito la Suprema Corte a sezioni unite nella sentenza n. 11131/15 nell'affermare la giurisdizione del giudice ordinario ha affermato che «la sospensione e' assimilabile, per continenza, alle suddette questioni di ineleggibilita', incadidabilita', decadenza e che, «la mera circostanza delle temporaneita' degli effetti della causa che impedisce di rivestire la carica in nessun modo e' idonea a far rifluire la situazione giuridica di diritto soggetto ad un posizione di interesse legittimo cosi' da radicare la giurisdizione del g.a.». Ricondotto il giudizio...

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