n. 32 SENTENZA 27 gennaio - 17 febbraio 2016 -

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 4 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146 (Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 21 febbraio 2014, n. 10, promosso dal Tribunale per i minorenni di Milano con ordinanza del 10 marzo 2015, iscritta al n. 138 del registro ordinanze 2015 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell'anno 2015. Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 2016 il Giudice relatore Nicolo' Zanon. Ritenuto in fatto 1.- Con ordinanza del 10 marzo 2015 il Tribunale per i minorenni di Milano ha sollevato - in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, e 31, secondo comma, della Costituzione - questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 4 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146 (Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 21 febbraio 2014, n. 10. Il Tribunale procede quale giudice del reclamo proposto dal detenuto Z.I.C. contro un provvedimento del Magistrato di sorveglianza territorialmente competente. Il reclamante e' ristretto in esecuzione della pena complessiva della reclusione per dieci anni ed otto mesi, inflittagli per il delitto di omicidio volontario aggravato e per altri reati minori, tutti commessi nell'ottobre del 2007, epoca nella quale era persona minore d'eta'. La fine della pena era prevista, al momento dell'ordinanza di rimessione, per il 19 febbraio 2017. L'impugnativa concerne un provvedimento del 20 gennaio 2015 con il quale il Magistrato di sorveglianza, in rapporto al piu' recente semestre di esecuzione della sanzione detentiva, aveva accordato al richiedente la liberazione anticipata prevista dalla legge di ordinamento penitenziario, nella misura ordinaria di quarantacinque giorni. Secondo il reclamante, in applicazione dell'art. 4 del d.l. n. 146 del 2013, come modificato in sede di conversione, la riduzione di pena avrebbe dovuto ammontare invece a settantacinque giorni. Ben vero, infatti, che la pena in esecuzione era stata inflitta anche per un reato compreso nell'elenco di cui all'art. 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'), come tale escluso dalla previsione speciale di allungamento dei periodi di liberazione anticipata, tuttavia l'esclusione non dovrebbe operare - sempre secondo il reclamante - nei confronti di persone minori d'eta' al momento del fatto, pena la violazione degli artt. 3 e 27 Cost. Il Tribunale ritiene la questione rilevante e non manifestamente infondata. Dopo aver osservato come, nella perdurante attesa di disposizioni ad hoc, l'esecuzione della pena per reati commessi da minorenni sia tuttora regolata dalle disposizioni generali sulla materia (art. 79 della legge n. 354 del 1975), il giudice a quo rammenta che, comunque, la giurisprudenza...

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