n. 32 SENTENZA 10 febbraio - 12 marzo 2015 -

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 8, comma 3, 10, comma 1, 11 e 15, comma 2, lettere c) ed e) della legge della Regione Liguria 24 febbraio 2014, n. 1 (Norme in materia di individuazione degli ambiti ottimali per l'esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla gestione integrata dei rifiuti), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 28-30 aprile 2014, depositato in cancelleria il 6 maggio 2014 ed iscritto al n. 34 del registro ricorsi 2014. Visto l'atto di costituzione della Regione Liguria;

udito nell'udienza pubblica del 10 febbraio 2015 il Giudice relatore Paolo Maria Napolitano;

uditi l'avvocato dello Stato Giovanni Paolo Polizzi per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Stefano Santarelli per la Regione Liguria. Ritenuto in fatto 1.- Con ricorso spedito per la notificazione il 28 aprile 2014, ricevuto dalla destinataria il successivo 30 aprile, depositato il 6 maggio 2014 e iscritto al n. 34 del registro ricorsi del 2014, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 8, comma 3, 10, comma 1, 11 e 15, comma 2, lettere c) ed e), della legge della Regione Liguria 24 febbraio 2014, n. 1 (Norme in materia di individuazione degli ambiti ottimali per l'esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla gestione integrata dei rifiuti), in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettere e) ed s), della Costituzione e, quali parametri interposti, agli artt. 147, 202 e 238, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), all'art. 3, comma 1, lettere d), e) ed f), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012 (Individuazione delle funzioni dell'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214), e all'art. 10, comma 14, lettere d), e) ed f), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia) convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 12 luglio 2011, n. 106. 1.1.- Premette il ricorrente che la legge regionale afferma di dettare, in attuazione delle disposizioni nazionali e comunitarie, norme relative all'individuazione degli ambiti territoriali ottimali per l'esercizio delle funzioni concernenti il servizio idrico integrato e la gestione integrata dei rifiuti, rafforzando il ruolo pubblico nel governo dei relativi servizi e definendo ruoli e competenze della Regione e degli enti locali, nel rispetto dei principi di sussidiarieta', differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione. Nonostante tali enunciazioni di principio, prosegue il ricorrente, la legge regionale in esame contiene alcune previsioni che, ponendosi in contrasto con gli evocati parametri interposti, sono lesive della competenza legislativa esclusiva riservata allo Stato nelle materie «tutela della concorrenza» e «tutela dell'ambiente», di cui all'art. 117, secondo comma, lettere e), ed s), Cost.). 1.2.- In particolare, l'art. 8 della legge reg. Liguria n. 1 del 2014 prevede che gli enti d'ambito, entro quattro mesi dalla data della loro costituzione, devono predisporre i piani d'ambito. La difesa dello Stato lamenta che il comma 3 dell'art. 8 in esame, nel disporre che «Il Piano d'ambito deve prevedere agevolazioni tariffarie e adeguati interventi a sostegno dei piccoli comuni», si pone in contrasto con quanto previsto dall'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012, attuativo dell'art. 21, comma 19, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201(Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale attribuisce all'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas (in seguito, «AEEG») le funzioni attinenti alla regolazione e al controllo del servizio idrico integrato (in seguito, anche «SII»), con i compiti, tra gli altri, di definire i criteri per la determinazione delle tariffe sulla base dei principi stabiliti con legge dello Stato, ed individuare le agevolazioni tariffarie attraverso la previsione di «forme di tutela per le categorie di utenza in condizioni economico sociali disagiate individuate dalla legge». Per tale motivo, ad avviso del ricorrente, la norma regionale invade l'ambito di competenza legislativa esclusiva statale nelle materie della tutela della concorrenza e tutela dell'ambiente, di cui e' espressione l'evocata disciplina sulle funzioni dell'AEEG in materia tariffaria (cita, in proposito, le sentenze di questa Corte n. 142 e n. 29 del 2010;

n. 246 del 2009). 1.3.- L'art. 10, comma 1, della legge reg. Liguria n. 1 del 2014 disciplina la facolta' di gestione autonoma del servizio idrico integrato. Esso prevede che «I comuni gia' appartenenti alle comunita' montane e con popolazione inferiore o uguale a tremila residenti, ferma restando la partecipazione all'ATO, hanno facolta' in forma singola o associata di gestire autonomamente l'intero servizio idrico integrato». Anche tale disposizione, ad avviso della difesa erariale, risulta essere in contrasto con la disciplina del SII tracciata dall'art. 147 del d.lgs. n. 152 del 2006 in funzione della razionalizzazione e concorrenzialita' del mercato (sono nuovamente citate le sentenze di questa Corte sopra richiamate). Secondo l'evocata normativa interposta, i servizi idrici sono organizzati sulla base degli ambiti territoriali ottimali (in seguito, «ATO») definiti dalle Regioni, che possono modificare le delimitazioni di detti ambiti per migliorare la gestione del SII, assicurandone lo svolgimento secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicita', nel rispetto dei seguenti principi: unita' del bacino idrografico;

unitarieta' della gestione e, comunque, superamento della frammentazione verticale delle gestioni delle risorse idriche;

adeguatezza delle dimensioni gestionali. Sostiene il ricorrente che la norma regionale censurata, introducendo una soglia quantitativa di tipo demografico, senza considerare parametri fisici e tecnici e derogando all'unicita' della gestione, contrasta con i suindicati principi e, pertanto, viola la competenza esclusiva statale nelle materie della tutela della concorrenza e tutela dell'ambiente. 1.4.- L'Avvocatura generale dello Stato deduce profili di illegittimita' costituzionale anche in relazione all'art. 11 della legge ligure n. 1 del 2014, il quale regolamenta l'esercizio dei poteri sostitutivi della Regione nei confronti degli enti d'ambito e dei Comuni inadempienti qualora non vengano predisposti i piani d'ambito nei termini previsti e «non vengano posti in essere gli atti per la realizzazione delle opere previste dai piani d'ambito e necessarie a garantire il rispetto degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea». Lamenta il ricorrente che la previsione in esame e' lesiva delle competenze legislative esclusive statali sancite dall'art. 117, secondo comma, lettere e) ed s), Cost., in riferimento ai parametri interposti rappresentati dall'art. 10, comma 14, lettere d), e) ed f), del d.l. n. 70 del 2011, come convertito, sulle funzioni della soppressa Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua e dal corrispondente art. 3, comma 1, lettere d), e) ed f), del d.P.C.m. 20 luglio 2012 che ha individuato le funzioni di regolazione del servizio idrico integrato trasferite all'AEEG, ai sensi dell'art. 21, comma 19, del d.l. n. 201 del 2011, come convertito, i quali tra i compiti dell'Autorita' contemplano la predisposizione del metodo tariffario per la determinazione della tariffa del SII;

la verifica della corretta redazione del piano d'ambito, tramite osservazioni e rilievi, ed impartendo prescrizioni;

l'approvazione delle tariffe proposte dal soggetto competente sulla base del piano d'ambito. In tale quadro, la difesa erariale prospetta come «possibile il verificarsi di una indebita ingerenza della Regione, quando agisca in attuazione dei poteri sostitutivi degli enti d'ambito, nelle competenze che la legge dello Stato ha inteso attribuire specificamente alla competenza dell'AEEG» e richiama, in relazione all'art. 11 in scrutinio, le stesse censure mosse all'art. 8, comma 3, della legge regionale n. 1 del 2014. A sostegno della prevalenza dei titoli competenziali statali di cui all'art. 117, secondo comma, lettere e) ed s), Cost., nel settore della uniforme metodologia tariffaria del SII, invoca, altresi', la recente sentenza di questa Corte n. 67 del 2013. 1.5.- In materia di gestione integrata dei rifiuti, il ricorrente deduce analoghi profili di illegittima incidenza, sulle materie della tutela della concorrenza e della tutela dell'ambiente, dell'art. 15, comma 2, lettere c) ed e), della legge regionale n. 1 del 2014, relativo alle funzioni del Comitato d'ambito, organo attraverso il quale opera l'Autorita' d'ambito per il governo del ciclo dei rifiuti, che il comma 1 dello stesso art. 15 in esame individua nella Regione Liguria. In particolare, quanto alla censurata lettera c) del comma 2 dell'art. 15 - che attribuisce al Comitato la funzione di definire «l'articolazione degli standard di costo intesi come servizi minimi da garantire al territorio omogeneo e i criteri di determinazione delle tariffe da applicare a fronte della erogazione dei servizi nelle aree territoriali omogenee» - la difesa erariale evoca, quale parametro interposto, l'art. 238, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006, che demanda all'Autorita' d'ambito la determinazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani sulla base dei criteri...

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