n. 32 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 20 aprile 2018 -

Ricorso ex art. 127, comma 1, Cost. del Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. 80224030857 - n. fax 0696514000 ed indirizzo P.E.C. per il ricevimento degli atti ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it), presso i cui uffici e' domiciliato in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, in base alla deliberazione adottata dal Consiglio dei ministri nella seduta in data 10 aprile 2018;

Contro la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore, con sede in Trieste, piazza Unita' d'Italia n. 1, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 9 febbraio 2018, n. 5, recante «Norme per il sostegno e la valorizzazione del sistema informativo regionale», pubblicata sul Bollettino Ufficiale della predetta Regione n. 7 del 14 febbraio 2018 , S.O. n. 14, quanto all'art. 1, comma 3, per violazione degli articoli 3, 97 e 117, secondo comma, lettera l) della Costituzione, nonche' dell'art. 4, primo comma, n. 1 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia). Premessa In data 14 febbraio 2018, sul Supplemento n. 14 del Bollettino Uficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e' stata pubblicata la legge regionale 9 febbraio 2018, n. 5, recante «Norme per il sostegno e la valorizzazione del sistema informativo regionale». Tra le disposizioni introdotte, l'art. 1, intitolato «Finalita'», stabilisce, al comma 3, che «Nelle more dell'attuazione di quanto previsto dall'art. 9, comma 5, della legge 7 giugno 2000, n. 150 (Disciplina delle attivita' di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni), al personale iscritto all'albo dei giornalisti che presta servizio presso gli uffici stampa istituzionali delle amministrazioni del comparto unico del Friuli-Venezia Giulia e degli enti del Servizio sanitario regionale si applica il contratto nazionale di lavoro giornalistico.». Siffatta disposizione eccede le competenze regionali e presenta ulteriori profili di illegittimita' costituzionale per i seguenti Motivi Violazione degli articoli 3, 97 e 117, secondo comma, lettera l) della Costituzione, nonche' dell'art. 4, primo comma, n. 1 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia). La disposizione qui censurata, nel prevedere l'applicazione del contratto...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT