n. 32 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 21 giugno 2016 -

Ricorso ex art. 127 Costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato c.f. 80224030587, fax 06/96514000 e PEC roma@mailcert.avvocaturastato.it, presso i cui uffici ex lege domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

Nei confronti della Regione Veneto, in persona del presidente della giunta regionale pro tempore, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 2 della legge regionale Veneto n. 12 del 12 aprile 2016, recante «Modifica della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio" e successive modificazioni», pubblicata nel B.U.R. n. 35 del 15 aprile 2016, giusta delibera del Consiglio dei Ministri in data 31 maggio 2016. Con la legge regionale n. 12 del 12 aprile 2016, indicata in epigrafe, che consta di cinque articoli, la Regione Veneto ha emanato le disposizioni per la «Modifica della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio" e successive modificazioni». In particolare, l'art. 2, recante «Inserimento degli articoli 31-bis e 31-ter nella legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio», inserisce nella legge regionale n. 11/2014 citata gli articoli 31-bis «Edifici e attrezzature di interesse comune per servizi religiosi» e 31-ter «Realizzazione e pianificazione delle attrezzature di interesse comune per servizi religiosi». E' avviso del Governo che, con la norma denunciata in epigrafe, la Regione Veneto abbia ecceduto dalla propria competenza in violazione della normativa costituzionale, come si confida di dimostrare in appresso con l'illustrazione dei seguenti Motivi 1) L'art. 2 della legge Regione Veneto 12 aprile 2016, n. 12 viola gli articoli 3, 8 e 19 della Costituzione. Come si e' detto, l'art. 2 citato introduce, dopo l'art. 31 della legge Regione Veneto n. 11/2004 citata, l'art. 31-bis e l'art. 31-ter. La disciplina contenuta nell'art. 31-bis prevede che la Regione e i Comuni del Veneto, ciascuno nell'esercizio delle rispettive competenze, individuino i criteri e le modalita' per la realizzazione di attrezzature di interesse comune per servizi religiosi da effettuarsi, distinguendo, da parte degli enti istituzionalmente competenti in materia di culto della Chiesa Cattolica, delle confessioni religiose, i cui rapporti con lo Stato siano disciplinati ai sensi dell'art. 8, terzo comma, della Costituzione, e delle altre confessioni religiose. La norma di cui all'art. 31-bis citato, come introdotto dall'art. 2 della legge Regionale n. 12/2016, contrasta con gli articoli 3, 8 e 19 della Costituzione nella parte in cui riconosce alle Regioni e ai Comuni del Veneto la potesta' amministrativa di individuare i criteri e...

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