n. 32 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 4 marzo 2015 -

Ricorso proposto dalla Regione Campania (codice fiscale n. 80011990636), in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore, On. Dott. Stefano Caldoro, rappresentata e difesa, ai sensi della delibera della Giunta regionale n. 50 del 13 febbraio 2015, giusta procura a margine del presente atto, unitamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Maria D'Elia (codice fiscale: DLEMRA53H42F839H) e Almerina Bove (codice fiscale: BVOLRN70C46I262Z) dell'Avvocatura regionale, e dal prof. Avv. Beniamino Caravita di Toritto (codice fiscale: CRVBMN54D19H501A), del libero foro, ed elettivamente domiciliata presso l'Ufficio di rappresentanza della Regione Campania sito in Roma alla via Poli n. 29 (fax: 06/42001646;

pec abilitata: cdta@legalmail.it);

Contro il Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 122, 202, 224, 421, 422, 427, 552, lett. b), 554 e 580 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, avente ad oggetto "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2015)", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale, n. 300 del 29 dicembre 2014, per violazione degli articoli 5, 114, 117, secondo, terzo, quarto e sesto comma, 118, 119, primo, quarto e quinto comma, 120, e 3 e 97 della Costituzione. Fatto Con l'art. 1, della legge n. 190 del 29 dicembre 2014, il Parlamento ha adottato "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato", ovvero la legge di stabilita' 2015, la quale, tuttavia, reca alcune disposizioni gravemente lesive dell'autonomia regionale. In particolare, per quanto qui di interesse, il comma 122 del predetto art. 1 - che presenta criticita' analoghe a quelle gia' evidenziate con riferimento all'impugnativa della Regione degli articoli 18 e 19 del D.L. n. 91/2014 (r.r. n. 86/2014) - dispone, del tutto illegittimamente, che al finanziamento degli incentivi di cui ai commi 118 e 121 - relativi a contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro - si provveda, quanto a 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 e a 500 milioni di euro per l'anno 2018, a valere sulle risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui alla legge n. 183/1987 gia' destinate agli interventi del Piano di Azione Coesione, che risultino non ancora impegnate alla data del 30 settembre 2014. Il comma 202 detta poi disposizioni per la realizzazione delle azioni relative al piano straordinario per la promozione del made in Italy e l'attrazione degli investimenti in Italia di cui all'art. 30, comma 1, del D.L. n. 133/2014. Tale disposizione stabilisce lo stanziamento, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, di ulteriori 130 milioni di euro per l'anno 2015, 50 milioni per l'anno 2016 e 40 milioni per l'anno 2017, da assegnare all'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane. Ancora, la norma censurata prevede, per la realizzazione delle azioni di cui al citato art. 30, D.L. n. 133/2014 relative alla valorizzazione e alla promozione delle produzioni agricole e agroalimentari italiane nell'ambito del piano di cui al medesimo art. 30, l'istituzione del Fondo per le politiche per la valorizzazione, la promozione, la tutela, in Italia e all'estero, delle imprese e dei prodotti agroalimentari, con una dotazione iniziale di 6 milioni di euro. Sempre per la realizzazione delle menzionate azioni, il comma 202 prevede poi che una quota delle risorse stanziate per l'ICE sia destinata all'Associazione delle camere di commercio italiane all'estero, e un'ulteriore quota ai consorzi per l'internazionalizzazione previsti dall'art. 42 e ss. del D.L. n. 83/2012 "per il sostegno alle piccole e medie imprese nei mercati esteri e la diffusione internazionale dei loro prodotti e servizi nonche' per incrementare la presenza e la conoscenza delle autentiche produzioni italiane presso i mercati e presso i consumatori internazionali, al fine di contrastare il fenomeno dell'Italian sounding e della contraffazione dei prodotti agroalimentari italiani". I successivi commi 223 e 224 contengono disposizioni in materia di trasporto pubblico locale. In particolare, il comma 223 stabilisce che le risorse di cui all'art. 1, comma 83, della legge n. 147/2013, finalizzate a favorire il rinnovo dei parchi automobilistici destinati ai servizi di trasporto regionale e interregionale, sono destinate all'acquisto di materiale rotabile su gomma. Conseguentemente ed in modo del tutto lesivo delle prerogative regionali, il comma 224 stabilisce che con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato - Regioni, sono stabilite le modalita' di attuazione dei commi 223 e 227 e la ripartizione delle risorse su base regionale secondo i criteri ivi indicati. Sotto diverso profilo, i commi da 421 a 428 dell'art. 1, l. n. 190/2014 disciplinano la progressiva riduzione della spesa dei personale sostenuta da province e citta' metropolitane, attraverso una ricollocazione del personale in mobilita' presso le amministrazioni titolari delle funzioni non fondamentali in attuazione della legge n. 56/2014 e in altre amministrazioni pubbliche. A tal proposito, il comma 421 prevede che la dotazione organica delle citta' metropolitane e delle province delle regioni a statuto ordinario e' stabilita, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di stabilita' (1° gennaio 2015), in misura pari alla spesa del personale di ruolo alla data di entrata in vigore della legge n. 56/2014, ridotta, rispettivamente, tenuto conto delle funzioni attribuite ai predetti enti dalla medesima legge n. 56, in misura pari al 30 e al 50 per cento. Ai sensi del comma 422, tenuto conto del procedimento di riordino delle funzioni di cui alla citata legge n. 56/2014, e' individuato, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, il personale che rimane assegnato agli enti di cui al precedente comma 421 e quello da destinare alle procedure di mobilita', nel rispetto delle forme di partecipazione sindacale previste dalla normativa vigente. Infine, il comma 427 precisa che, nelle more della conclusione delle procedure di mobilita' di cui ai commi da 421 a 428, il relativo personale rimane in servizio presso le citta' metropolitane e le province con possibilita' di avvalimento da parte delle regioni e degli enti locali, attraverso apposite convenzioni che tengano conto del riordino delle funzioni e con oneri a carico dell'ente utilizzatore. A conclusione del processo di riallocazione di cui ai commi da 421 e 425, continua erroneamente la norma, le regioni e i comuni, in caso di delega o di altre forme, anche convenzionali, di affidamento di funzioni agli enti di cui al comma 421 o ad altri enti locali, dispongono contestualmente l'assegnazione del relativo personale con oneri a carico dell'ente delegante e affidante, previa convenzione con gli enti destinatari. Sotto profilo ancora ulteriore, il comma 554, sostituisce il comma 1-bis, dell'art. 38, del D.L. n. 133/2014 ("Misure per la valorizzazione delle risorse energetiche nazionali") gia' oggetto dell'impugnativa della Regione Campania (r.r. n. 13/2015), prevedendo che "Il piano, per le attivita' sulla terraferma, e' adottato previa intesa con la Conferenza unificata". Tuttavia, del tutto illegittimamente, il comma prosegue statuendo che in caso di mancato raggiungimento dell'intesa, si provvede con le modalita' di cui all'art. 1, comma 8-bis, della l. n. 239 del 2004, secondo il quale "in caso di mancata espressione da parte delle amministrazioni regionali degli atti di assenso o di intesa [...] entro il termine di 150 giorni dalla richiesta [...], il MISE invita le medesime a provvedere entro un termine non superiore a 30 giorni. In caso ulteriore inerzia da parte delle amministrazioni regionali interessate, lo stesso ministero rimette gli atti alla presidenza del consiglio dei ministri, la quale, entro 60 giorni dalla remissione, provvede in merito con la partecipazione della regione interessato". Censure analoghe possono essere sollevate con riguardo al comma 552, lett. b), che introduce il comma 3-bis, all'art. 57, del D.L. n. 5/2015. Il predetto comma disciplina il caso in cui non vengano raggiunte le intese con le regioni interessate relative alle autorizzazioni per le infrastrutture energetiche strategiche rilasciate dal Ministero dello sviluppo economico, stabilendo che in tale circostanza "si provvede con le modalita' di cui all'art. 1, comma 8-bis, della legge n. 239/2004, nonche' con le modalita' di cui all'art. 14-quater, comma 3, della legge n. 241/1990". Da ultimo, viene in rilievo il comma 580, dell'art. 1, L. n. 190/2014. In particolare, il precedente comma 579 prevede che le regioni e le province provvedano alla costituzione dei nuovi organi degli istituti zooprofilattici sperimentali entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore delle leggi regionali di riordino degli istituti, adottate in applicazione dell'art. 10, comma 1, del D.L. n. 106/2012. Il citato comma 580 stabilisce poi che, in caso di mancato rispetto del termine sopra riportato, il Ministro della salute provveda alla nomina di un commissarioad acta. Le richiamate disposizioni della legge n. 190 del 2014 risultano gravemente lesive delle prerogative della Regione ricorrente, in quanto viziate da manifesta illegittimita' costituzionale per i seguenti motivi di Diritto 1. Illegittimita' dell'art. 1, comma 122, della l. n. 190 del 2014, per contrasto con l'art. 119, quinto comma, Cost. Come visto nella parte in "fatto", l'art. 1, comma 122, della l. n. 190/2014 prevede che al finanziamento degli incentivi previsti dai commi 118 e 121 si provveda a valere sulle risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie (l. n. 183/1987) gia'...

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