n. 318 ORDINANZA (Atto di promovimento) 18 febbraio 2015 -

IL TRIBUNALE DI TREVISO Sezione Penale in composizione monocratica Nel procedimento penale a carico di BARBON FRANCO per il reato di cui all'art. 10-ter in relazione all'art. 10-bis D.L.vo n. 74/2000 ha emesso la seguente ordinanza: Premessa Con decreto di giudizio a seguito di opposizione al decreto penale di condanna, emesso in data 4/02/2014, il G.I.P. del Tribunale di Treviso citava a giudizio l'imputato in epigrafe indicato per rispondere del reato di cui all'all'art. 10-ter in relazione all'art. 10-bis D.L.vo n. 74/2000, perche': "...nella sua veste di legale rappresentante della ditta "Barbon Trasporti s.r.l.", non versava l'imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale Modello Unico per l'anno d'imposta 2009 per un ammontare pari ad €

128.889,00 entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo". In sede dibattimentale, all'udienza del 13/06/2014, nella fase degli atti preliminari, il difensore dell'imputato sollevava questione di legittimita' costituzionale (in relazione agli artt. 77 2° comma e/o 117 1° comma Cost.) e di disapplicazione dell'art. 10-ter D.L.vo n. 74/2000 per contrasto con l'art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, per i motivi illustrati in memoria. Evidenziava, in sintesi, la difesa che: 1) La norma in questione, introdotta con l'art. 35 comma VII della Legge 4/08/2006 (c.d. decreto Bersani-Visco), mancava di qualsiasi indicazione circa i presupposti di necessita' ed urgenza legittimanti la decretazione ex art. 77 Cost., sostenendo che "...la Corte costituzionale ha affermato che l'esistenza dei requisiti della straordinarieta' del caso di necessita' e di urgenza puo' essere oggetto di scrutinio di costituzionalita', negando efficacia sanante alla legge di conversione e ricostruendo il difetto della straordinaria necessita' ed urgenza quale vizio formale, come tale trasmissibile alla legge parlamentare...";

2) La norma in questione contrasta inoltre con l'art. 117 1° comma Cost. (vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario), in quanto l'art. 4 del protocollo n. 7 alla convenzione intitolato "ne bis in idem", vieta che si possa essere perseguiti o condannati penalmente dalla giurisdizione dello stesso stato per un'infrazione per cui e' gia' stato scagionato o condannato a seguito di una sentenza definitiva conforme alla legge e alla procedura penale di tale Stato;

sotto tale profilo, dunque, verrebbe violato il suddetto principio del "ne bis in idem" in quanto la sanzione (apparentemente) amministrativa prevista dall'art. 13 D.lgs n. 471/1997 (che pur a seguito della normativa penale introdotta, punisce la medesima omissione dei versamenti IVA con sanzioni pecuniarie, non essendo stata abrogata) ha in realta' natura penale;

3) La norma contrasta inoltre con l'art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea la quale statuisce il "diritto di non essere giudicato o punito due volte per lo stesso reato", sostenendo che le sanzioni tributarie previste dalla normativa italiana abbiano in realta' carattere penale, secondo i criteri stabiliti dalla Corte di Giustizia Europea (qualificazione giuridica formale dell'illecito compiuta dal diritto interno, natura oggettiva dell'illecito, natura della sanzione prevista e suo grado di severita', come delineati dalla giurisprudenza europea). In merito alla sollevata eccezione, il Pubblico Ministero si rimetteva alla decisione del Giudice. La normativa oggetto del ricorso A norma dell'art. 10-ter del D.Lgs n. 74 del 2000, inserito con l'art. 35 comma VII del D.L. del 4 luglio del 2006, convertito con modificazioni nella Legge 4 agosto del 2006, la sanzione prevista dall'art. 10-bis per il delitto di omesso versamento di ritenute certificate si applica anche a chiunque non versi l'imposta sul valore aggiunto, dovuto in base alla dichiarazione annuale, entro il termine del versamento del conto relativo al periodo di imposta successivo. L'omesso versamento dell'IVA e' anche sanzionato in via amministrativa dal D.Lgs n. 471/97, art. 13 1° comma, che assoggetta ad una sanzione amministrativa pari al 30% di ogni importo non versato chiunque non esegue, in tutto in parte alle prescritte scadenze periodiche, i versamenti dei debiti IVA. Sotto il profilo normativo e giuridico, quindi le fattispecie di cui agli art. 10-bis e 10-ter D.Lgs n. 74/2000 hanno la medesima oggettivita' giuridica e rispondono ai medesimi requisiti, relativi all'integrazione della fattispecie di reato sotto il profilo soggettivo ed oggettivo. La Corte di Cassazione si e' gia' occupata, con una pronuncia a Sezioni Unite, sulla questione sollevata in questa sede in ordine alla "sovrapposizione sanzionatoria" tra normativa penale ed amministrativa, relativamente alla fattispecie di reato prevista dall'art. 10-bis L. 74/2000 (come detto del tutto assimilabile a quella di cui all'art. 10-ter), statuendo che: "Il reato di omesso versamento di ritenute certificate (art. 10-bis d.lgs. n. 74 del 2000), che si consuma con il mancato versamento per un ammontare superiore ad euro cinquantamila delle ritenute complessivamente risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti entro la scadenza del termine finale per la presentazione della dichiarazione annuale, non si pone in rapporto di specialita' ma di progressione illecita con l'art. 13, comma primo, d.lgs. n. 471 del 1997, che punisce con la sanzione amministrativa l'omesso versamento periodico delle ritenute alla data delle singole scadenze mensili, con la conseguenza che al trasgressore devono essere applicate entrambe le sanzioni." (1) Con tale pronuncia, la Suprema Corte, ha sostenuto che: "a) con l'introduzione dell'art. 10-bis nel d.lgs. 74 del 2000 non si e' formalmente determinata la sostituzione di un regime sanzionatorio ad un altro, ma si e' aggiunta, alla generale previsione delle fattispecie di illecito amministrativo di cui al comma 1 dell'art. 13 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 (rimasto in vigore), comprendenti l'omesso versamento, alle previste scadenze mensili, delle ritenute alla fonte, la previsione di una specifica fattispecie penale, ruotante si' nell'ambito dello stesso fenomeno omissivo ma ancorata a presupposti fattuali e temporali nuovi e diversi. In questo caso, quindi, non si pone un problema di successione di norme sanzionatorie, bensi' una questione di eventuale concorso apparente di norme (penale ed amministrativa), ed e' una questione che, evidentemente, non riguarda solo l'anno 2004 ma anche gli anni successivi;

  1. detto concorso e' regolato dal principio di specialita', quale previsto in generale nell'...

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