n. 31 SENTENZA 27 gennaio - 12 marzo 2015 -

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge della Regione autonoma Sardegna 21 gennaio 2014, n. 7 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione - legge finanziaria 2014), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 24-27 marzo 2014, depositato in cancelleria il 27 marzo 2014 ed iscritto al n. 27 del registro ricorsi 2014. Visto l'atto di intervento di Cossa Michele ed altro;

udito nell'udienza pubblica del 27 gennaio 2015 il Giudice relatore Aldo Carosi;

uditi l'avvocato Andrea Panzarola per Cossa Michele ed altro e l'avvocato dello Stato Paolo Marchini per il Presidente del Consiglio dei ministri. Ritenuto in fatto 1.- Con ricorso notificato il 24-27 marzo 2014 ed iscritto al n. 27 del registro ricorsi dell'anno 2014, il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma, 1, della legge della Regione autonoma Sardegna 21 gennaio 2014, n. 7 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione - legge finanziaria 2014), in riferimento agli artt. 8, 54 e 56 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), nonche' agli artt. 117, primo e secondo comma, lettere a), e) e q) e all'art. 119 della Costituzione. L'art. 1, comma l, della legge reg. Sardegna n. 7 del 2014 dispone che «Ai sensi dell'art. 8, primo comma, lettera d), e secondo comma della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), nelle entrate spettanti alla Regione sono comprese anche le imposte di fabbricazione su tutti i prodotti che ne siano gravati generate nel territorio regionale anche se riscosse nel restante territorio dello Stato». L'art. 8, comma 1, della legge costituzionale n. 3 del 1948 dispone che: «Le entrate della regione sono costituite: a) dai sette decimi del gettito delle imposte sul reddito delle persone fisiche e sul reddito delle persone giuridiche riscosse nel territorio della regione;

  1. dai nove decimi del gettito delle imposte sul bollo, di registro, ipotecarie, sul consumo dell'energia elettrica e delle tasse sulle concessioni governative percette nel territorio della regione;

  2. dai cinque decimi delle imposte sulle successioni e donazioni riscosse nel territorio della regione;

  3. dai nove decimi dell'imposta di fabbricazione su tutti i prodotti che ne siano gravati, percetta nel territorio della regione;

  4. dai nove decimi della quota fiscale dell'imposta erariale di consumo relativa ai prodotti dei monopoli dei tabacchi consumati nella regione;

  5. dai nove decimi del gettito dell'imposta sul valore aggiunto generata sul territorio regionale da determinare sulla base dei consumi regionali delle famiglie rilevati annualmente dall'ISTAT;

  6. dai canoni per le concessioni idroelettriche;

  7. da imposte e tasse sul turismo e da altri tributi propri che la regione ha facolta' di istituire con legge in armonia con i principi del sistema tributario dello Stato;

  8. dai redditi derivanti dal proprio patrimonio e dal proprio demanio;

  9. da contributi straordinari dello Stato per particolari piani di opere pubbliche e di trasformazione fondiaria;

  10. dai sette decimi di tutte le entrate erariali, dirette o indirette, comunque denominate, ad eccezione di quelle di spettanza di altri enti pubblici. Nelle entrate spettanti alla regione sono comprese anche quelle che, sebbene relative a fattispecie tributarie maturate nell'ambito regionale, affluiscono, in attuazione di disposizioni legislative o per esigenze amministrative, ad uffici finanziari situati fuori del territorio della regione». Espone il Presidente del Consiglio dei ministri che la materia disciplinata dalle norme regionali in esame attiene al sistema impositivo delle accise: in base all'art. l, comma 2, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 (Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonche' disposizioni concernenti la disciplina dei Centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 29 ottobre 1993 n. 427, l'accisa e' «l'imposizione diretta sulla produzione o sui consumi prevista dalle vigenti disposizioni, con la denominazione di imposta di fabbricazione o di consumo e corrispondente sovrimposta di confine o di consumo»;

    l'art. 2 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative), dispone inoltre che l'accisa e' esigibile solo dall'atto della immissione in consumo, e tale previsione - secondo il ricorrente - sarebbe perfettamente aderente a quanto disposto dalla normativa comunitaria di riferimento e in particolare dalla direttiva 16 dicembre 2008, n. 2008/118/CE (Direttiva del Consiglio relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE), in vigore dal 15 gennaio 2009 e attuata nell'ordinamento italiano dal decreto legislativo 29 marzo 2010, n. 48 (Attuazione della direttiva 2008/118/CE relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE). Secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, quindi, il dato rilevante sarebbe costituito dall'effettiva immissione in consumo nel territorio nazionale, che rappresenterebbe la circostanza condizionante il perfezionamento della pretesa tributaria, in mancanza della quale quest'ultima rimarrebbe estinta: pertanto, il fatto generatore dell'accisa (quale la produzione o l'importazione dei prodotti sottoposti) non risulterebbe sufficiente da solo a quantificare concretamente l'entita' della pretesa tributaria che dipenderebbe invece dall'impiego reale degli stessi prodotti nel luogo di effettivo consumo. Da quanto sopra ne deriverebbe, secondo il ricorrente, che potrebbero spettare alla Regione autonoma Sardegna le somme relative alle accise per le quali si sia verificato nella Regione non soltanto il fatto generatore ma altresi' la condizione di esigibilita' che si realizza al momento dell'immissione in consumo nello stesso territorio dei prodotti soggetti ad accisa. Da quanto esposto, secondo il...

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