n. 31 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 6 aprile 2018 -

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato presso cui e' domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

Contro Regione Lombardia in persona del Presidente pro tempore per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera a), b) e c) della legge della Regione Lombardia n. 7 del 25 gennaio 2018, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 5 del 29 gennaio 2018, recante «Integrazione alla legge regionale 1° ottobre 2015 n. 27 (Politiche regionali in materia di turismo e attrattivita' del territorio lombardo). Istituzione del codice identificativo da assegnare a case e appartamenti per vacanze». La legge regionale 27 ottobre 2015 n. 27 dispone in materia di «Politiche regionali in materia di turismo e attrattivita' del territorio lombardo». In particolare con l'art. 38 detta «Disposizioni comuni per le attivita' ricettive alberghiere e non alberghiere» e dispone: «l. Le attivita' ricettive alberghiere e non alberghiere disciplinate nei capi I, II, III e IV del titolo III della presente legge, ad esclusione delle case e appartamenti per vacanze e dei bivacchi fissi per i quali occorre la preventiva comunicazione al comune competente per territorio, sono intraprese previa SCIA, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 241/1990. 2. La SCIA e' presentata al comune competente per territorio corredata dalla documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti richiesti in base alle disposizioni vigenti. Copia della SCIA deve essere esposta visibilmente all'interno dei locali dove e' esercitata l'attivita'. 3. Il comune comunica alla provincia, alla Citta' metropolitana di Milano, all'Osservatorio regionale del turismo e dell'attrattivita' e alle strutture d'informazione e accoglienza turistica competenti per territorio, le SCIA, le comunicazioni di inizio attivita' e gli eventuali provvedimenti di sospensioni o cessazione dell'attivita'. 4. I prezzi massimi praticati nell'esercizio devono essere esposti in modo ben visibile nei locali di ricevimento del pubblico. 5. Le tariffe e i prezzi esposti nelle strutture ricettive alberghiere e non alberghiere devono essere redatti, oltre che in lingua italiana, almeno in due lingue straniere. 6. Il titolare delle strutture ricettive alberghiere e non alberghiere che intende procedere alla cessazione temporanea o definitiva dell'attivita' deve darne preventiva comunicazione al comune. 7. Il periodo di cessazione temporanea dell'attivita', fatta eccezione per i rifugi e per le attivita' ricettive svolte in modo non continuativo, non puo' essere superiore a sei mesi, prorogabile dal comune, per fondati motivi, una sola volta di ulteriori sei mesi: decorso tale termine, l'attivita' si intende definitivamente cessata. 8. Tutte le strutture ricettive alberghiere e non alberghiere, compresi gli alloggi o porzioni degli stessi dati in locazione per finalita' turistiche ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo), sono tenuti, oltre al rispetto delle vigenti normative in materia fiscale e di sicurezza previste dalla normativa statale vigente, alla comunicazione dei flussi turistici e all'adempimento della denuncia degli ospiti in base alle indicazioni dell'autorita' di pubblica sicurezza.». La legge regionale n. 7 del 25 gennaio 2018 ha integrato la legge regionale n. 27 del 1° ottobre 2015. L'art. 1 della legge regionale n. 7 del 25 gennaio 2018, articolato nelle lettere a), b), c), ha, con la lettera a), introdotto nell'art. 38 i commi 8-bis e 8-ter. Il comma 8-bis dispone: «Al fine di semplificare i controlli da parte delle autorita' competenti, la pubblicita', la promozione e...

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