n. 31 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 8 marzo 2017 -

Ricorso ai sensi dell'art. 127 della costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri (c.f. 80188230587), rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato (c.f. 80224030587), presso i cui uffici domicilia in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12 (fax 0696514000 - PEC ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it) Contro la Regione Toscana (c.f. 01386030488), in persona del Presidente della Giunta Regionale in carica, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale degli articoli 70, 122 e 123 della legge della Regione Toscana, 20 dicembre 2016, n. 86 recante: «Testo unico del sistema turistico regionale» (pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana del 28 dicembre 2016, n. 57). 1. - Con legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86, la Regione Toscana ha emanato il nuovo «testo unico del sistema turistico regionale», disciplinando (art. 1, comma 1) «il sistema organizzativo del turismo della Regione», nonche' «le strutture turistico ricettive, le imprese e le professioni del turismo». Come si evince dal preambolo (par. 1) alla predetta legge, l'esigenza di approvare il testo in esame e' sorta a seguito delle modifiche apportate nel tempo alla legge regionale 23 marzo 2000, n. 23, contenente il precedente «Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo», «sia al fine di introdurre le molteplici novita' di carattere normativo ed economico intervenute negli ultimi anni nella disciplina del sistema organizzativo del turismo, delle strutture turistiche ricettive nonche' delle imprese e professioni turistiche, sia allo scopo di realizzare una maggiore organicita' della disciplina». A tal fine il legislatore regionale e' intervenuto con una novella integrale della disciplina previgente (che, infatti, e' stata espressamente abrogata dall'art. 160 della l.r. n. 86/2016), normando, altresi', fattispecie che, in precedenza, non erano contemplate dalla legge;

e' il caso, ad esempio, degli immobili locati per finalita' esclusivamente turistiche, con riguardo ai quali, nel par. 7 del citato preambolo, si precisa che «Al fine di regolamentare l'ospitalita' offerta dagli alloggi locati per finalita' esclusivamente turistiche, attualmente non soggetta all'applicazione della legge regionale 23 marzo 2000, n. 42 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo), viene previsto, per i proprietari/usufruttuari di tali alloggi, il rispetto di alcune condizioni, tra cui l'obbligo di comunicazione al comune delle informazioni relative all'attivita' svolta e alla forma di gestione, nonche' la possibilita' di esercizio delle locazioni turistiche, sia in forma imprenditoriale sia non imprenditoriale, anche mediante gestione indiretta tramite agenzie immobiliari e societa' di gestione immobiliare turistica». 2. - Nell'ambito di tale disciplina viene in rilievo, in particolare, l'art. 70 del testo unico appena emanato, intitolato «Locazioni turistiche», il quale contiene le seguenti disposizioni: «1. Ai fini del presente testo unico, sono locazioni turistiche le locazioni per finalita' esclusivamente turistiche di case e appartamenti arredati e senza alcuna prestazione di servizi accessori o complementari. Alle locazioni turistiche non si applica la disciplina delle case e appartamenti per vacanze di cui all'art. 57. 2. Le locazioni turistiche possono essere esercitate: a) in forma non imprenditoriale da parte di proprietari o usufruttuari nel caso in cui: 1) destinano alla locazione turistica non piu' di due alloggi nel corso dell'anno solare, indipendentemente dal numero di comunicazioni di locazione turistica effettuate;

2) destinano alla locazione turistica piu' di due alloggi nel corso dell'anno solare e effettuano complessivamente sino a ottanta comunicazioni di locazione turistica nel corso dell'anno solare;

b) in forma imprenditoriale indipendentemente dal numero di alloggi gestiti. 3. Le locazioni di cui al comma 2, lettere a) e b), possono essere gestite in forma indiretta tramite agenzie immobiliari e societa' di gestione immobiliare turistica. 4. I proprietari e gli usufruttuari che concedono in locazione alloggi per finalita' turistiche nonche' gli intermediari con mandato della locazione turistica comunicano al comune dove gli alloggi sono situati, la forma imprenditoriale o non imprenditoriale di esercizio dell'attivita' e le informazioni relative all'attivita' svolta, utili anche a fini statistici, definite con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente. 5. La deliberazione della Giunta regionale definisce altresi' le modalita' e i termini con cui sono effettuate le comunicazioni di cui al comma 4. 6. Gli alloggi locati per finalita' turistiche devono possedere: a) i requisiti strutturali e igienico-sanitari previsti per le case di civile abitazione;

b) le condizioni di sicurezza e salubrita' degli edifici e degli impianti negli stessi installati ai sensi della normativa vigente...

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