n. 31 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 16 giugno 2016 -

Ricorso ex art. 127 Costituzione della Presidenza del Consiglio dei ministri (c.f. 80188230587), in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato (c.f. 80224030587;

pec: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it;

fax 06/96514000) ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

Contro Regione Puglia, in persona del Presidente pro tempore della Giunta regionale dott. Michele Emiliano, con sede in Bari (cap. 70100), Lungomare Nazario Sauro per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Puglia 11 aprile 2016, n. 7, pubblicata nel Bollettino Ufficiale telematico della regione n. 40 del 12 aprile 2016, recante «Modifica di tutela delle aree colpite da xylella fastidiosa», per violazione degli articoli 3, 41, 42, 43, 117, commi 1 e 3, 118 e 120 Cost. L'art. 1, comma 1, della legge regionale Puglia n. 7/2016 dispone che: «In tutte le zone territoriali omogenee a destinazione rurale, al fine di garantire la continuita' dell'uso agricolo, i terreni interessati da infezione a causa della xylella fastidiosa o complesso disseccamento rapido dell'olivo (co.di.r.o.) e per questo interessati da espianto, abbattimento o spostamento di alberi di olivo, non possono cambiare per i successivi sette anni la tipizzazione urbanistica vigente al momento dell'espianto, abbattimento o spostamento di alberi di olivo, ne' essere interessati dal rilascio di permessi di costruire in contrasto con la precedente destinazione urbanistica. Di tale divieto e' dato atto nei certificati di destinazione urbanistica sulla base di specifiche segnalazioni da parte delle strutture regionali ai sensi e secondo le modalita' di cui all'art. 2». La disposizione, dunque, istituisce un vincolo di natura urbanistica sulle aree che, per effetto dell'infezione dal batterio della xylella fastidiosa e del co.di.r.o., siano interessate dall'espianto, abbattimento o spostamento degli alberi di ulivo. Al dichiarato fine di garantire la continuita' dell'uso agricolo dei terreni, quindi, le zone territoriali omogenee a destinazione rurale interessate dal batterio non possono mutare la destinazione urbanistica vigente al momento dell'espianto per sette anni, ne' essere interessate dal rilascio di permessi di costruire che siano in contrasto con la preesistente destinazione urbanistica. A tal proposito, si rappresenta che la citata norma, nella sua precedente...

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