n. 31 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 4 marzo 2015 -

Ricorso proposto dalla Regione Veneto (codice fiscale n. 80007580279, Partita I.V.A. n. 02392630279), in persona del Presidente della Giunta Regionale dott. Luca Zaia (codice fiscale ZAILCU68C27C957O), autorizzato con delibera della Giunta regionale n. 152 del 10 febbraio 2015 (all. 1), rappresentato e difeso, per mandato a margine del presente atto, tanto unitamente quanto disgiuntamente, dagli avv.ti Ezio Zanon (codice fiscale ZNNZEI57L07B563K) coordinatore dell'Avvocatura regionale, prof. Luca Antonini (codice fiscale NTNLCU63E27D869I) del Foro di Milano e Luigi Manzi (codice fiscale MNZLGU34E15H501V) del Foro di Roma, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via Confalonieri, n. 5 (per eventuali comunicazioni: fax 06/3211370, posta elettronica certificata luigimanzi@ordineavvocatiroma.org Contro Il Presidente del Consiglio dei Ministri pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la quale e' domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12 per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale delle seguenti disposizioni della legge n. 190 del 23 dicembre 2014 recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2015)», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29 dicembre 2014 - Suppl. Ordinario n. 99: articolo 1, comma 359;

articolo 1, comma 398, lett. a) e b);

articolo 1, comma 398, lett. c), comma 414 e comma 556;

articolo 1, commi 431, 432, 433 e 434;

articolo 1, comma 609;

articolo 1, commi 611 e 612;

articolo 1, comma 629, lettera b), comma 632, comma 633;

Con istanza di sospensione dell'art. 1, commi 398, lett. a), b) e c), 414 e 556, nonche' dell'art. 1 comma 629, lettera b), comma 632, comma 633, ai sensi dell'art. 35 della legge n. 87/53, come sostituito dall'art. 9 della legge n. 131/2003, che tanto consente in presenza di un rischio di pregiudizio grave e irreparabile all'interesse pubblico o per i diritti dei cittadini. Motivi 1) Illegittimita' costituzionale dell'articolo 1, comma 359, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per violazione degli art 3, 97, 117, III e IV comma, 118 e 119 della Costituzione, nonche' del principio di leale collaborazione di cui all'art. 120 Cost. L'art. 1, comma 359, riduce di 8,9 milioni di euro per l'anno 2015 e di 10 milioni di euro a decorrere dal 2016 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 12, della legge n. 67 del 1988, finalizzata al finanziamento, per capitale e interessi, dei mutui che sono autorizzati a contrarre le ferrovie in regime di concessione e in gestione commissariale governativa (oggetto di delega, in quanto servizi ferroviari di interesse regionale, alle Regioni, per quanto concerne i compiti di programmazione e di amministrazione, in base all'art.8, comma 1, del decreto legislativo n. 422/1997). In questi termini la disposizione riduce il contributo statale per gli ammortamenti dei mutui per investimenti in infrastrutture ferroviarie, risultando applicabile anche a investimenti gia' effettuati dalla Regione. Infatti, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, era stata prevista la concessione di contributi a carico dello Stato in misura pari agli oneri per capitali e interessi derivanti dall'ammortamento dei mutui garantiti dallo Stato che le ferrovie in regime di concessione ed in gestione commissariale governativa potevano contrarre nel limite complessivo di L. 5.000.000.000.000 per la realizzazione di investimenti ferroviari. Con decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione n. 1334 del 9 luglio 1987 erano state fissate le modalita' per l'attivazione dei mutui in funzione di un piano di riparto preventivo relativo alle entita' degli interventi previsti per le varie ferrovie. Ai sensi dell'art. 1, comma 3 del decreto legge 4 ottobre 1996, n. 517 recante «Interventi nel settore dei trasporti», convertito con modificazioni nella legge 4 dicembre 1996, n. 611, al fine di consentire il completamento dei programmi di potenziamento ed ammodernamento delle ferrovie in concessione ed in gestione commissariale governativa di cui al predetto articolo 2, comma 3, della predetta legge n. 910 del 1986, era stata autorizzata l'accensione di ulteriori mutui. Ai sensi degli articoli 8 e 15 del decreto legislativo n. 422/1997 era stata quindi prevista la facolta' di stipulare accordi di programma tra le Regioni ed i Ministeri competenti per la delega di funzioni in materia di servizi ferroviari di interesse locale. In particolare l'art. 15, comma 2-ter del decreto legislativo n. 422/1997 aveva disposto che le risorse necessarie all'attuazione degli accordi di programma erano state depositate presso conti di tesoreria infruttiferi intestati al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con vincolo di destinazione alla Regione. Ai sensi dell'articolo 54 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 erano stati autorizzati ulteriori limiti di impegno per la prosecuzione degli interventi previsti dalla legge 4 dicembre 1996, n. 611. Con deliberazioni della Giunta regionale 22 novembre 2002, n. 3334 e 13 dicembre 2002, n. 3613 era stato approvato lo schema di Accordo di Programma Stato - Regione Veneto per disciplinare realizzazione degli interventi di ammodernamento e di potenziamento della linea ferroviaria Adria-Mestre. Tale Accordo di Programma ex art. 15 del decreto legislativo n. 422/1997 e' stato poi sottoscritto in data 17 dicembre 2002 tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Regione del Veneto. Il valore complessivo degli interventi inclusi nel richiamato Accordo di Programma e' ammontato ad €

49.162.101,68, da quanto risulta dall'ultima rimodulazione apportata al relativo piano con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 6 ottobre 2005, n. 4090. Per finanziare una parte degli investimenti la regione Veneto e' ricorsa al mercato finanziario, contraendo in data 24 dicembre 2003 tre contratti di mutuo per l'ammontare complessivo di €

34.033.213,30, con atti ai rogiti dell'Ufficiale Rogante della Regione Veneto Giunta Regionale Rep. n. 5504, Rep. n. 5503 e Rep. n. 5502 (registrati a Venezia il 30 dicembre 2003, rispettivamente ai numeri 4236, 4238 e 4237 Atti Pubblici) a fronte dei seguenti tre limiti di impegno pluriennali. Piu' precisamente: il contratto rep. n. 5504 e' stato sottoscritto per l'importo di €

11.343.190,09 a fronte del primo limite d'impegno di €

1.285.276,54;

il contratto rep. n. 5503 e' stato sottoscritto per l'importo di €

14.529.952,71 a fronte del secondo limite di impegno di €

1.224.002,85;

il contratto rep. n. 5502 e' stato sottoscritto per l'importo di €

8.160.070,50 a fronte del terzo limite di impegno di €

687.404,13. Sulla scorta del finanziamento ottenuto, in data 8 aprile 2004 la Regione del Veneto ha potuto sottoscrivere con la Sistemi Territoriali S.p.a., soggetto gestore della linea Adria-Mestre, nonche' attuatore degli interventi, giusta D.G.R. n. 899 del 6 aprile 2004, una convenzione per disciplinare le modalita' di realizzazione degli interventi previsti dal citato Accordo di Programma. Tale convenzione e' stata successivamente modificata ed integrata con atti del 16 novembre 2004 del 13 luglio 2005 e del 17 novembre 2009. Gli interventi programmati sono stati completamente realizzati dal soggetto attuatore e rimangono a carico della regione Veneto. Attualmente sono ancora in essere i contratti di mutui rep. n. 5503 del 24 dicembre 2003 e rep. 5502 del 24 dicembre 2003, entrambi scadenti il 31 dicembre 2016, per i quali devono essere ancora corrisposte le annualita' 2015 e 2016. La riduzione dell'autorizzazione di spesa operata dall'art. 1, comma 359, incide quindi retroattivamente su impegni gia' assunti dalla regione Veneto e determina una irragionevole alterazione della programmazione gia' compiuta dalla Regione. Rende in tal modo carenti di provvista le obbligazioni da questa assunte e, violando il legittimo affidamento, incide sull'equilibrio finanziario della Regione, senza peraltro che sia stata prevista alcuna partecipazione della Conferenza Stato-Regioni, con lesione, anche sotto questo particolare profilo, del principio di leale collaborazione. E' utile ricordare che questa ecc.ma Corte nella sentenza n. 326 del 2010, nel tutelare i principi di certezza delle entrate e di affidamento delle Regioni ha dichiarato la parziale illegittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 187, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2010) perche' la norma «palesa una irragionevolezza che si riverbera sulla autonomia finanziaria delle Regioni e degli enti locali come ridisegnata dall'art. 119 Cost. ... lasciando privo di copertura finanziaria e, comunque, di una regolamentazione sia pure transitoria, un settore di rilievo, qual e' quello degli investimenti strutturali a medio e lungo termine effettuati mediante la stipulazione di mutui originariamente "garantiti" dal finanziamento statale». Non rileva, invece, nel caso in esame, quanto precisato da questa ecc.ma Corte nella sentenza n. 207 del 2011 dal momento che in quella situazione «oggetto dell'intervento sono (erano) risorse del bilancio dello Stato non ancora impegnate», motivo per cui «non e' sostenibile che esse abbiano dato vita a rapporti gia' consolidati, mentre proprio la mancanza di concreti atti di impegno, in presenza di risorse assegnate ma non utilizzate in un arco di tempo circoscritto, non breve, giustifica che l'intervento sia stato effettuato proprio su quelle risorse». Anzi, al contrario, dato che nel caso di specie si tratta proprio di somme gia' impegnate e programmate dalla Regione, anche quest'ultima pronuncia conferma la violazione, da parte dell'art. 1 comma 359 qui impugnato, degli art. 3 e 97 per lesione del principio di affidamento della Regione e del principio di proporzionalita', con una lesione che ridonda sulle competenze...

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