n. 31 ORDINANZA (Atto di promovimento) 12 agosto 2014 -

TRIBUNALE DI TRIESTE Sezione Civile Il Giudice, dott.ssa Anna L. Fanelli, ha pronunziato la seguente ordinanza ex art. 702-bis c.p.c. nel procedimento civile di I° grado iscritto al n. R.G. n. 1563/14 ed iniziato con ricorso depositato il 22/05/14 da Simeoni Federico, Boaro Claudio Antonio, Bertolutti Claudio, Specogna Rinaldo, Tribos Fabio, Toppano Claudio, Rossi Mirco, Tasca Adriano con avv.ti on.le L. Besostri, L. Campanotto, elettivamente dom.ti c/o avv. G. Sbisa' - parte ricorrente;

Contro Stato Italiano, in persona del legale rappresentante, Presidenza del Consiglio dei ministri, in persona del Presidente in carica, Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica con Avvocatura dello Stato - parte resistente, avente ad oggetto: accertamento circa esercizio diritto di voto. Fatto I ricorrenti in epigrafe hanno adito questo Tribunale al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: «Piaccia al Tribunale Civile di Trieste, ogni contraria istanza e deduzione disattesa, cosi' giudicare: previo rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 267 TFUE alla Corte di Giustizia dell'UE delle questioni relative all'interpretazione/applicazione del diritto comunitario, avvalendosi del procedimento pregiudiziale accelerato ai sensi dell'art. 105 del Regolamento di procedura della Corte di Giustizia europea, cosi' come riconosciuto dalla stessa Corte di Giustizia Europea, con nota del 5.12.2009 n. C-297/01;

previa rimessione alla Corte Costituzionale, delle questioni incidentali di costituzionalita' che con il presente atto vengono dedotte in giudizio, considerata la loro rilevanza ai fini del decidere e ritenuta la loro non manifesta infondatezza: accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti come compiutamente identificato nel ricorso di esercitare il proprio diritto di voto libero, eguale, personale e diretto, e comunque a pienamente goderne come indisponibile e rispettata la relativa efficacia, cosi' come attribuito e garantito nel suo esercizio, e comunque nella sua efficacia, dalla Costituzione Italiana e dai vigenti Trattati sull'Unione Europea e il suo funzionamento e norme comunitarie applicabili, anche in relazione ai principi di rango costituzionale o paracostituzionale propri dell'ordinamento di speciale tutela linguistica vigente nell'ambito della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. In caso di resistenza alla domanda dei ricorrenti, di voler dichiarare compensate le spese di giudizio, in quanto non vi e' un interesse privato nel suo accoglimento, ma interesse personale come cittadini elettori alla regolarita' del processo elettorale.» In particolare, i ricorrenti - premesso di essere cittadini friulano foni (eccetto il Tasca), residenti in Comuni friulanofoni ex art. 3 legge n. 482/99, nonche' elettori appartenenti alla Circoscrizione Europea II Italia Nord Orientale, come da certificati di iscrizione alle liste elettorali allegati - hanno dedotto il proprio diritto all'esercizio del voto libero, eguale, personale e diretto per le elezioni dei rappresentati italiani al Parlamento Europeo «nelle forme e nei limiti previsti e garantiti dal combinato disposto degli articoli 1, 2, 3, 48, 49, 51, 56, 58, e 117, primo comma, della Costituzione e dell'art. 3 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, nonche' degli artt. 20, 22 , 223 e 224 TFUE, artt. 2, 6, 9, 10 e 14 TUE , Preambolo cpv 2°, artt. 10, 12, 20, 21 e 39 Carta dei diritti fondamentali dell'UE, art. 1 comma 1 nn. 2), 3) e 8), decisione 2002/772/CE che modifica l'atto relativo all'elezione dei rappresentanti al Parlamento Europeo a suffragio universale diretto, allegato alla decisione 76/787 CECA, CEE, Euratom e' della sentenza 23 aprile 1986 in causa 294/1983 Parti Ecologiste-Les Verts vs. Parlament Europeen». Cio', segnatamente denunciando la lesivita' delle modifiche della legge n. 18/79 introdotte dalla legge n. 10/09 in materia di elezioni europee, e dichiarando quindi di agire ai sensi degli artt. 24, comma 1 e 2, e 111, comma 1 e 2, Cost., nonche' 99, 100 e 102 c.p.c.. Nel costituirsi in giudizio, l'Avvocatura dello Stato ha chiesto rigettarsi il ricorso, in quanto inammissibile e infondato, fra l'altro rilevando la carenza di interesse ad agire in capo ai ricorrenti. Sentite le parti, il Giudice si e' riservato l'ordinanza. Motivi della decisione: il ricorso e' in parte fondato e da accogliere, nei termini e per le ragioni che seguono. Preliminarmente, puo' ritenersi rituale lo strumento adottato ex art. 702-bis c.p.c., in quanto avente ad oggetto una questione di esercizio di diritti, sia pure di natura pubblica, che si assume leso (piu' che di capacita' o status tali da implicare il necessario intervento del P.M. e la conseguente competenza collegiale), ed inoltre apparendo sussistente ed incontestato il profilo della competenza territoriale. Inoltre, il ricorso puo' essere senz'altro deciso sulla base delle risultanze documentali gia' in atti, senza necessita' di specifica istruttoria. Cio' premesso, va in primo luogo risolta positivamente la prima questione controversa relativa alla sussistenza della condizione dell'azione rappresentata dall'interesse ad agire in capo ai ricorrenti. In proposito, appaiono invero illuminanti le recenti pronunce della Cassazione di cui alla ordinanza interlocutoria dd. 21/03/13 n. 12060 e alla sentenza dd. 4/04/14 n. 8878 (prodotta dagli istanti), dove la S.C. ha fornito risposta affermativa riguardo ad analoga ipotesi di domanda di accertamento svolta da alcuni singoli elettori circa la lesione del rispettivo diritto all'esercizio del voto in modo libero, diretto e conforme alle previsioni sia della Costituzione sia delle fonti europee, con specifico riferimento alla legge n. 270/05 (cd. «Porcellum»). Ne' peraltro puo' dubitarsi della concretezza ed attualita' dell'interesse in questione stante l'ormai avvenuta recente consultazione elettorale del maggio 2014, posto che il problema potra' ragionevolmente riproporsi per le prossime elezioni del 2019, salvo che non intervenga nel frattempo una modifica legislativa (allo stato peraltro non prevedibile). Vanno quindi esaminate distintamente le singole censure proposte (quali enucleabili dalla pur in verita' farraginosa e non sempre lineare narrativa del ricorso introduttivo).

  1. Eccepita illegittimita' dell'art. 21 comma 1 n. 3 Legge 24/01/79 n. 18, recante norme sulla «Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia», siccome poi modificata dalla legge 20/02/09 n. 10, in punto...

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