n. 30 SENTENZA 27 gennaio - 17 febbraio 2016 -

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 12, comma 3, della legge della Regione Piemonte 26 giugno 2006, n. 22 (Norme in materia di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente), promosso dal Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte nel procedimento vertente tra la Ditta Vottero Autoservizi di Vottero Prina Fiorenzo e la Provincia di Torino con ordinanza del 27 marzo 2015, iscritta al n. 155 del registro ordinanze 2015 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 34, prima serie speciale, dell'anno 2015. Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 2016 il Giudice relatore Daria de Pretis. Ritenuto in fatto 1.- Con ordinanza del 27 marzo 2015 il Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte - sezione seconda - ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 12, comma 3, della legge della Regione Piemonte 26 giugno 2006, n. 22 (Norme in materia di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente), in riferimento agli artt. 3, 41 e 117, primo e secondo comma, della Costituzione. La questione e' sorta nel corso di un giudizio promosso dalla Ditta Vottero Autoservizi contro la Provincia di Torino per l'annullamento dell'atto con cui il dirigente del Servizio trasporti della Provincia ha respinto l'istanza di nulla-osta all'immatricolazione di un autobus (usato) «ad incremento del parco automezzi dell'impresa ricorrente». La Provincia ha respinto l'istanza in applicazione dell'art. 12, comma 3, della citata legge regionale n. 22 del 2006. In base a tale disposizione (nella formulazione vigente al momento dell'atto e del ricorso al TAR), «Gli incrementi del parco autobus successivi al rilascio dell'autorizzazione sono effettuati con autobus nuovi». La ricorrente ha impugnato l'atto di rigetto con un unico motivo, consistente nell'illegittimita' derivata dall'incostituzionalita' dell'art. 12, comma 3, della legge regionale n. 22 del 2006, per contrasto con gli artt. 3, 41 e 117 della Costituzione, anche in relazione a quanto previsto dalla legge 11 agosto 2003, n. 218 (Disciplina dell'attivita' di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente). 1.1.- Il rimettente illustra, in primo luogo, il contenuto della citata legge n. 218 del 2003 e, di seguito, sintetizza il contenuto della legge regionale n. 22 del 2006. In particolare, l'art. 12 (Qualita' degli autobus) stabiliva, nella versione originaria, quanto segue: «1. Al fine di tutelare la sicurezza degli utenti le imprese si dotano di un parco autobus adibito a noleggio avente un'anzianita' media non superiore ad otto anni, con un'anzianita' massima per singolo autobus non superiore a quindici anni ed in ogni caso una percorrenza chilometrica massima pari a 1.000.000 di chilometri certificata con gli strumenti previsti dalle normative vigenti. 2. La presente disposizione acquista efficacia trascorsi quattro anni dall'entrata in vigore della presente legge e in caso di mancanza del requisito, l'autorizzazione e' sospesa fino alla sua effettiva reintegrazione. 3. Gli incrementi del parco autobus successivi al rilascio dell'autorizzazione sono effettuati con autobus nuovi». Il giudice a quo argomenta la rilevanza della questione di costituzionalita', osservando che essa «sostanzialmente coincide con l'unica ed articolata censura dedotta dall'impresa ricorrente». Il TAR passa poi ad illustrare la non manifesta infondatezza della questione. Sotto un primo profilo, il rimettente evidenzia che la norma regionale de qua «avrebbe introdotto un requisito di esercizio non previsto dal diritto europeo, con effetto discriminatorio nei confronti delle imprese stabilite nella Regione Piemonte, in violazione dell'art. 3 Cost. nonche' dell'art. 117, primo comma, Cost. che impone alle Regioni di conformarsi ai vincoli dell'ordinamento...

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