n. 30 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 8 marzo 2017 -

Ricorso ex art. 127 della Costituzione per il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici e' domiciliato in Roma alla via dei Portoghesi, 12;

Contro la Provincia autonoma di Trento, in persona del presidente della Provincia pro tempore per la declaratoria di illegittimita' costituzionale dell'art. 10, comma 2, lettera d) della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 20 recante «Legge di stabilita' provinciale 2017», come da delibera del Consiglio dei ministri in data 23 febbraio 2017. Sul B.U.R. Trentino-Alto Adige del 30 dicembre 2016, numero straordinario n. 3, e' stata pubblicata la legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 20 recante «Legge di stabilita' provinciale 2017». L'art. 10 di tale legge provinciale (recante «Modificazioni della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27, in materia di contenimento delle spese») al comma 2 introduce una serie di modificazioni dell'art. 8 della legge provinciale n. 27/2010 (recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Provincia autonoma di Trento - legge finanziaria provinciale 2011»). In particolare la lettera d) del citato art. 10, comma 2, prevede che «alla fine del comma 1 sono inserite le parole: ", nonche' le relative sanzioni a carico degli enti locali. Con riferimento alle sanzioni previste per gli amministratori si applica quanto disposto dalla disciplina statale per le medesime fattispecie"». Il Presidente del Consiglio ritiene che tale disposizione sia illegittima per contrasto con l'art. 117, terzo comma, della Costituzione ed ecceda le competenze statutarie di cui all'art. 79, commi 3 e 4, dello Statuto decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

pertanto propone questione di legittimita' costituzionale ai sensi dell'art. 127, comma 1 della Costituzione per i seguenti Motivi Per effetto della modifica intervenuta, l'art. 8, comma 1, della legge provinciale n. 27/2010 e' ad oggi cosi' formulato (in grassetto la parte aggiunta con la legge provinciale n. 20/2016): «A decorrere dall'esercizio finanziario 2016 cessano di applicarsi le disposizioni provinciali che disciplinano gli obblighi relativi al patto di stabilita' interno con riferimento agli enti locali e ai loro enti e organismi strumentali. Gli enti locali assicurano il pareggio di bilancio secondo quanto previsto dalla normativa statale e provinciale in materia di equilibrio dei bilanci. Con successivo provvedimento, adottato d'intesa tra la Giunta provinciale e il Consiglio delle autonomie locali, sono definite le modalita' di monitoraggio e certificazione delle sue risultanze, nel rispetto degli obiettivi fissati per il sistema territoriale provinciale integrato, nonche' le relative sanzioni a carico degli enti locali. Con riferimento alle sanzioni previste per gli amministratori si applica quanto...

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