n. 30 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 3 marzo 2015 -

Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, C.F. 80224030587, n. fax 0696514000 ed indirizzo p.e.c. per il ricevimento degli atti ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it, presso i cui uffici domicilia in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12, contro la Regione Lombardia, in persona del Presidente della Giunta Regionale in carica, con sede in Milano, Piazza Citta' di Lombardia n. 1 per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale degli articoli 1 e 6, comma 1, lettere a), c) ed f) della legge Regione Lombardia n. 35 del 30 dicembre 2014, intitolata "Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilita' della Regione) - Collegato 2015" pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 53, supplemento del 31 dicembre 2014, per contrasto con gli articoli 3, 117, primo comma, 117 secondo comma, lettere e) ed s) della Costituzione, nonche' i principi fondamentali in materia di produzione, trasporto e distribuzione di energia e di coordinamento della finanza pubblica di cui all'art. 117, comma 3, della Costituzione e 120 della Costituzione, e cio' a seguito ed in forza della delibera di impugnativa assunta dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 20 febbraio 2015. Fatto 1. La legge della Regione Lombardia 30 dicembre 2014, n. 35, intitolata "Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilita' della Regione) - Collegato 2015", reca disposizioni per l'attuazione della programmazione economica e finanziaria regionale, modificando leggi regionali inerenti diverse materie. L'art. 1 della legge reg. n. 35 del 2014 apporta diverse modifiche alla legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 (Riordino delle comunita' montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali);

in particolare la lett. a) del cit. art. 1 sostituisce l'art. 18 della legge reg. n. 19 del 2008 i cui primi due commi, nel testo attualmente vigente, dispongono: "1. Le unioni di comuni lombarde sono costituite tra comuni per l'esercizio associato di funzioni e servizi. 2. Le unioni di comuni esercitano in gestione associata, per tutti i comuni che le compongono, almeno cinque delle funzioni di cui all'art. 14, comma 27, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122". 2. L'art. 6 della legge reg. n. 35 del 2014 dispone modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche). La lettera a) del cit. art. 6 aggiunge i commi 3-bis, 3-ter e 3-quater all'art. 14 della legge reg. n. 26 del 2003. L'art. 14, comma 3-bis, legge reg. n. 26 del 2003 dispone che: "Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dall'art. 35, comma 6, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attivita' produttive) convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, nel rispetto della programmazione regionale dei flussi dei rifiuti urbani, nonche' dell'obiettivo di autosufficienza per il recupero e smaltimento degli stessi sul territorio regionale, con il termine rifiuti urbani prodotti nel territorio regionale si intendono anche i rifiuti decadenti dal trattamento dei rifiuti urbani". Il successivo comma 3-ter prevede: "Il contributo previsto dall'art. 35, comma 7, del d.l. 133/2014 convertito dalla l. 164/2014, e' determinato nella misura di euro 20,00 per ogni tonnellata di rifiuto urbano indifferenziato (codice CER 200301) di provenienza extraregionale, trattato in impianti di recupero energetico. Il trattamento e' da attuarsi previo accordo tra le regioni interessate". L'art. 6, lett. c), legge reg. n. 35 del 2014 sostituisce il comma 4 dell'art. 53-bis il cui attuale testo dispone: "La Giunta regionale, al fine di garantire la continuita' della produzione elettrica e in considerazione dei tempi necessari per effettuare la ricognizione delle opere di cui al comma 2 e per espletare le procedure di gara, puo' consentire, per le sole concessioni in scadenza entro il 31 dicembre 2017, la prosecuzione temporanea, da parte del concessionario uscente, dell'esercizio degli impianti di grande derivazione ad uso idroelettrico per il tempo strettamente necessario al completamento delle procedure di...

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