n. 30 ORDINANZA (Atto di promovimento) 5 dicembre 2017 -

IL GIUDICE DI PACE DI MACERATA L'avv. Antonino di Renzo Mannino ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa iscritta al n. RGNR 989/15 e 367/C/2016 R.G. GdP nel procedimento penale di quest'Ufficio, L B nato a ... il ...(CUI ...) clandestino sul t.n. senza fisso domicilio elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Biasco Domenico, in Macerata, C.so Cavour n. 3, tel. 0733-470345 nominato difensore di fiducia imputato del reato di cui all'art. 10-bis decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (in relazione agli articoli 4 e 5 del medesimo testo unico) perche', quale cittadino straniero, faceva ingresso illegale nei territorio dello Stato (in quanto sprovvisto di passaporto o di altro documento equipollente e/o del necessario visto d'ingresso, previsti dall'art. 4 decreto legislativo n. 286/98 e non versando in alcuna ipotesi di esenzione o di causa di forza maggiore) o comunque ivi si tratteneva senza conseguire il necessario permesso di soggiorno previsto dall'art. 5 decreto legislativo n. 286/98. Accertato in Civitanova Marche (MC) il 16 novembre 2015. Il Giudice di Pace visto gli atti del procedimento suddetto, considerato che oggetto d'esame e' l'art.10-bis decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

che la fattispecie necessita un vaglio in ordine alle problematiche complessive e di riferimento specifico che si espongono di seguito. Si osserva in diritto 1) preliminarmente si evidenzia che la natura del fatto in esame, laddove si ritenesse la validita' della sussistenza di aspetti di incostituzionalita', dovrebbe vedere l'imputato assolto dal reato contestato. Si ritiene il requisito della rilevanza quale perno su cui si fonda la incidentalita', ovvero la sussistenza del nesso di pregiudizialita' tra il giudizio davanti alla Corte e quello dinanzi al giudice remittente, apparendo il tasso di concretezza del controllo di costituzionalita', utile in funzione della soluzione della controversia pendente. Tenuto conto della giurisprudenza costituzionale e del suo rigore, si ritiene che la rilevanza dipenda non gia' dalla mera eventualita', ma dalla necessita' che la norma riceva applicazione da parte del giudice remittente. La rilevanza appare concreta e non meramente eventuale: questo giudice, allo stato degli atti, avendo necessita' di applicare la legge denunziata, per la ratio decidendi, si pone l'interrogativo volto anche a prevenire decisioni dubbie sotto il profilo costituzionale, pur considerato il controllo di - non implausibilita' - e di completezza delle ragioni poste a sostegno e di seguito argomentate. Cio' appare in re ipsa di particolare rilevanza per le ragioni accennate. Le problematiche complessive che ineriscono alla materia della immigrazione vedono, il remittente, ritenere in ordine all'art. 10-bis in relazione all'art. 76 della Costituzione il problema di un eccesso di delega, non commissivo ma omissivo: appare non manifestamente infondato, dunque, immaginare una illegittimita' costituzionale del decreto legislativo per contrasto con art. 76 Cost., nella parte in cui non ha proceduto all'abolizione del reato ex 10-bis ( (1) .) che si sottopone all'illuminato vaglio del Giudice ad quem ( (2) ). Appare opportuno evidenziare che nel passaggio dalla delega al decreto delegato, il criterio della deflazione si rivolge a fattispecie di reato che hanno una certa ricorrenza nei repertori giurisprudenziali, pur non mancando connotazioni di carattere in senso «politico». A questa logica pare ispirarsi l'inclusione da parte del legislatore delegante tra le ipotesi da depenalizzare dell'art. 10-bis del testo unico sull'immigrazione, il passaggio ha pero' ridimensionato il criterio accennato, infatti non e' stata esercitata la delega in relazione al reato d'ingresso e soggiorno illegale nel...

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