n. 30 ORDINANZA (Atto di promovimento) 29 dicembre 2016 -

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO (Sezione Terza) ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 2415 del 2016, proposto da: Roberta Barbieri, Barbara Bari, Corrado Benigni, Giovanni Bertino, Giammaria Bonfiglio, Paolo Botteon, Paola Borghi, Jean Battista Carminati, Valentina Carminati, Davide Ceruti, Michele Cesari, Bruna Civardi, Nicola Colli, Francesco De Marini, Gessica Franzoni, Giovanni Frosio, Chiara Gaio, Giacomo Gozzini, Omarmassimo Hegazi, Cristina Maccari, Ruben Marioni, Fabio Marongiu, Paolo Moretti, Giulio Musci, Ottaviano Mussumeci, Marco Nossa, Stefano Rossi, Fabio Savoldi, Irene Sirtoli, Andrea Temporin, Ernesto Nicola Tucci, Simone Tangorra e Daniele Zucchinali, rappresentati e difesi dall'avvocato Giuseppe La Rosa C.F. LRSGPP82H28H163G, domiciliato ex art. 25 c.p.a. presso la segreteria del Tribunale amministrativo regionale Lazio in Roma, via Flaminia, 189;

Contro: il Consiglio Nazionale Forense (CNF), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Mario Sanino c.f. SNNMRA38E03H501M, Giuseppe Morbidelli c.f. MRBGPP44S16A390N e Giuseppe Colavitti c.f. CLVGPP70L27B354I, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Roma, v.le Parioli, 180;

il Ministero della giustizia, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato e presso la medesima domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Fondazione Scuola Superiore dell'Avvocatura - Sezione Scuola Superiore dell'Avvocatura per Cassazionisti non costituita in giudizio;

per l'annullamento: del Regolamento del Consiglio Nazionale Forense n. 1 del 20 novembre 2015 di cui all'art. 22 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 sui corsi per l'iscrizione all'«Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori», pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio Nazionale Forense a decorrere dal 14 dicembre 2015;

di tutti gli atti connessi, preordinati e conseguenti, comunque lesivi dei diritti e degli interessi degli odierni ricorrenti, tra cui, in particolare, del provvedimento CNF AMM05/01/16.024482U del 12 gennaio 2016, recante «Bando per l'ammissione al corso propedeutico all'iscrizione nell'Albo speciale per il patrocinio dinanzi alle Giurisdizioni superiori, ai sensi dell'art. 22, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 4, in data dal 12 gennaio 2016;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Consiglio Nazionale Forense (Cnf) e di Ministero della giustizia;

Viste le memorie difensive;

Visto l'art. 79, comma 1, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 ottobre 2016 il dott. Vincenzo Blanda e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

I ricorrenti sono iscritti all'Albo degli avvocati, ma non sono iscritti all'Albo speciale per il patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori. L'art. 221 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 («Riforma della professione forense») ha modificato il previgente sistema per il patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori, introducendo due alternative per acquisire l'abilitazione al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori: sostenere l'esame previsto dall'art. 4, comma 3, della legge n. 1003/1936, decorsi cinque anni dall'iscrizione all'Albo professionale;

oppure, decorsi otto anni di iscrizione all'Albo la frequenza di un corso svolto dalla Scuola superiore dell'avvocatura e superamento dell'esame finale. Il CNF, quindi, ha adottato il regolamento in esame, che ha abrogato e sostituito il precedente regolamento, emanato il 16 luglio 2014, che prevede: il possesso di requisiti di natura soggettiva, tra cui, ad esempio, non aver riportato nei tre anni precedenti sanzioni disciplinari definitive, non essere oggetto, al momento di presentazione della domanda di accesso al corso, di sospensione cautelare ed, infine, aver patrocinato nei quattro anni precedenti venti giudizi dinnanzi alla Corte di appello penale o dinnanzi alle giurisdizioni amministrative, tributarie e contabili o dieci giudizi avanti la Corte di appello civile;

una prova di accesso preselettiva da svolgersi in unica data a Roma, consistente in un test a risposta multipla, comprendente 36 domande complessive;

la frequenza di un corso di 100 ore con sede a Roma;

il superamento di una prova scritta finale, consistente nella redazione, a scelta del candidato, di un ricorso per Cassazione in materia civile o penale o di un atto di appello al Consiglio di Stato. La legge n. 247/2012 ha introdotto un regime transitorio a favore di coloro che, entro i tre anni dall'entrata in vigore della riforma della professione forense, maturassero i requisiti richiesti dalla precedente normativa (12 anni di anzianita'). Per questi ultimi il legislatore ha previsto comunque la possibilita' di iscriversi all'Albo delle giurisdizioni superiori in applicazione della precedente disciplina. Avverso il regolamento in esame hanno, quindi, proposto ricorso gli istanti deducendo i seguenti Motivi: 1) Disapplicazione e/o incostituzionalita' dell'art. 22 della legge n. 247/2012, per violazione dell'art. 3 Cost., dell'art. 41 Cost., degli articoli 10, 11 e 117, comma 1, Cost. e, per il loro tramite, dei principi di cui all'art. 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, degli articoli 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE, in relazione al divieto di non discriminazione. Violazione del principio di parita' di trattamento e non discriminazione a contrario di cui all'art. 53 della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Illegittimita' derivata e/o conseguente nullita' dell'atto gravato. L'art. 22 della legge n. 247/2012 violerebbe le norme indicate in rubrica. In particolare, la direttiva europea 16 febbraio 1998, n. 5, relativa all'esercizio stabile e continuativo della professione forense in uno Stato membro diverso rispetto a quello nel quale sia stato acquisito il relativo titolo di abilitazione, garantirebbe al professionista migrante l'accesso all'attivita' forense nello Stato membro ospitante. Tale direttiva 98/5 e' stata recepita nel nostro ordinamento con il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, la quale, riconoscendo il titolo professionale conseguito in un altro Stato membro, all'art. 8 ha previsto che «nell'esercizio delle attivita' relative alla rappresentanza, assistenza e difesa nei giudizi civili, penali ed amministrativi, nonche' nei procedimenti disciplinari nei quali e' necessaria la nomina di un difensore, l'avvocato stabilito deve agire di intesa con un professionista abilitato ad esercitare la professione con il titolo di avvocato». L'art. 9, comma 2, del decreto legislativo n. 96/2001 prevede la possibilita' per i professionisti europei di iscriversi all'Albo speciale per il patrocinio avanti alle giurisdizioni...

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