n. 30 ORDINANZA (Atto di promovimento) 17 dicembre 2015 -

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL PIEMONTE (Sezione Second

  1. Ha pronunciato la presente ordinanza sui ricorsi numero di registro generale 796, 805, 834, 863, 954, 955, 956, 957 del 2015: r.g. 796/2015 proposto da DHL Express (Italy) S.r.l., DHL Global Forwarding (Italy) S.p.a., DHL Supply Chain (Italy) S.p.a., Giorgio Gori S.r.l., Eurodifarm S.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dagli avv.ti Antonio Catricala', G. Cesare Rizza e Marco Zotta, elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv.to Silvia Verzaro in Torino, Via Vittorio Amedeo II, 24;

    r.g. 805/2015 proposto da United Parcel Service Italia S.r.l., UPS Healthcare Italia S.r.l. e UPS SCS (Italy) S.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dagli avv.ti Francesca Sutti, Alessandro Boso Caretta, Ilaria Gobbato, Toti S. Musumeci e Chiara Carpignano, con domicilio eletto presso l'avv.to Toti S. Musumeci in Torino, Via Ettore de Sonnaz, 14;

    r.g. 834/2015 proposto da CONFETRA - Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica, FEDESPEDI - Federazione Nazionale delle Imprese di Spedizioni Internazionali, FEDIT - Federazione Italiana Trasportatori, ASSOLOGISTICA - Associazione Italiana Imprese di Logistica, Magazzini Generali e Frigoriferi, Terminal Operators Portuali, Interportuali ed Aeroportuali, TRASPORTOUNITO - FIAP, JAS - Jet Air Service S.p.a., Rhenus Logistics S.p.a., ANITA - Associazione Nazionale Imprese Trasporti Automobilistici, FERCAM S.p.a., Associazione Nazionale delle Cooperative di Servizi - LEGACOOP SERVIZI, CFT - Societa' Cooperativa, TRANSCOOP - Societa' Cooperativa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dagli avv.ti Salvatore Alberto Romano e Andrea Romano, con domicilio eletto presso l'avv.to Silvia Verzaro in Torino, Via Vittorio Amedeo II, 24;

    r.g. 863/2015 proposto da Venezia Terminal Passeggeri S.p.a., La Spezia Container Terminal S.p.a., Medcenter Container Terminal S.p.a., Porto Industriale Cagliari S.p.a., ASSITERMINAL - Associazione Italiana Terminalisti Portuali, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dagli avv.ti Alessandro Dondero, Stefano Malinconico, Davide Maresca e Paolo Federico Videtta, con domicilio eletto presso l'avv.to Paolo Federico Videtta in Torino, Via Cernaia, 30;

    r.g. 954/2015 proposto da Aviapartner S.p.a. e Aviapartner Handling S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese dagli avv.ti Edoardo Vinci e Alessandro Gigli, con domicilio eletto presso l'avv.to Bruno Sarzotti in Torino, Corso Re Umberto, 27;

    r.g. 955/2015 proposto da GH Catania S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Edoardo Vinci e Alessandro Gigli, con domicilio eletto presso l'avv.to Bruno Sarzotti in Torino, Corso Re Umberto, 27;

    r.g. 956/2015 proposto da Aviation Services S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Edoardo Vinci e Alessandro Gigli, con domicilio eletto presso l'avv.to Bruno Sarzotti in Torino, Corso Re Umberto, 27;

    r.g. 957/2015 proposto da ALISUD - GESAC HANDLING - SERVISAIR 2 - Societa' consortile a responsabilita' limitata, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Edoardo Vinci e Alessandro Gigli, con domicilio eletto presso l'avv.to Bruno Sarzotti in Torino, Corso Re Umberto, 27;

    contro Autorita' di Regolarzione dei Trasporti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, presso la quale e' domiciliato in corso Stati Uniti, 45;

    Presidenza del Consiglio dei ministri, in persona del Presidente pro tempore;

    Ministero dell'economia e delle finanze, in persona del Ministro pro tempore;

    Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in persona del Ministro pro tempore;

    per l'annullamento quanto al ricorso n. 796 del 2015: della delibera 23 gennaio 2014, n. 10, dell'Autorita' di regolazione dei trasporti, recante Determinazione in prima attuazione della aliquota del contributo dovuto per l'anno 2014 dai gestori delle infrastrutture e dei servizi regolati, modalita' di riscossione e comunicazione all'Autorita' dei dati relativi;

    del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 febbraio 2014 di approvazione della delibera citata, ai fini della sua esecutivita', non pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;

    della lettera standard datata 19 marzo 2014 (n. prot. U248/2014), oggetto: contributo per il funzionamento dell'Autorita' di regolazione dei trasporti, la Lettera standard 19 marzo 2014, inviata alle Ricorrenti - oltre che ad altre societa' destinatarie, di cui non sono noti numero e identita' - per posta raccomandata dal Segretario generale dell'Autorita' di regolazione dei trasporti, e ricevuta rispettivamente in data 21 marzo 2013 da DHL Supply Chain (Italy) S.p.A. e in data 24 marzo 2014 da DHL Express (Italy) s.r.l. e DHL Global Forwarding (Italy) S.p.A.;

    nonche' di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, in particolare, ove occorra: (i) della determinazione 17 gennaio 2014, n. 9, del Segretario generale dell'Autorita' di regolazione dei trasporti, recante Definizione delle modalita' operative relative al versamento e comunicazione del contributo per il funzionamento dell'Autorita' di regolazione dei trasporti per l'anno 2014, anch'essa notificata alle Ricorrenti in allegato alla Lettera standard 19 marzo 2014;

    (ii) della determinazione del Segretario generale 10 aprile 2014, n. 24, avente ad oggetto Ulteriori istruzioni relative alle modalita' di versamento del contributo per il funzionamento dell'Autorita' di regolazione dei trasporti per l'anno 2014;

    (iii) della lettera datata 11 aprile 2014, n. prot. U324, inviata per posta raccomandata dal Segretario generale dell'Autorita' di regolazione dei trasporti alle Ricorrenti, oltre che ad altre societa' destinatarie, di cui non sono noti numero e identita';

    della delibera ART 27 novembre 2014, n. 78, recante Misura e modalita' di versamento del contributo dovuto all'Autorita' di regolazione dei trasporti per l'anno 2015;

    la Delibera, pubblicata sul sito dell'ART in data ignota e comunicata alle Ricorrenti con lettera standard datata 17 aprile 2015 (n. prot. 2015/1735, oggetto: contributo per il funzionamento dell'Autorita' di regolazione dei trasporti la «Lettera standard);

    del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 aprile 2015 di approvazione della Delibera ai fini della sua esecutivita', trasmesso all'ART in data 9 aprile 2015 e pubblicato sul sito dell'ART in data ignota (il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri);

    della determina 16 aprile 2015, n. 24, del Segretario generate dell'ART, recante Definizione delle modalita' operative relative al versamento e comunicazione del contributo per il funzionamento dell'Autorita' di regolazione dei trasporti per l'anno 2015 (la Determina);

    della Lettera standard, inviata alle Ricorrenti - oltre che ad altre societa' destinatarie, di cui non sono noti numero e identita' - per posta raccomandata;

    nonche' di ogni altro atto presupposto dai, o consequenziale e/o comunque connesso, ai precedenti;

    quanto al ricorso n. 805 del 2015: della delibera dell'Autorita' di Regolazione dei Trasporti n. 10/2014 del 23 gennaio 2014 concernente la determinazione in prima attuazione dell'aliquota del contributo dovuto per l'anno 2014 dai gestori delle infrastrutture e dei servizi regolari, modalita' di riscossione e comunicazione dei dati relativi, approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 febbraio 2014 qui parimenti impugnato;

    nonche', per quanto occorrer possa: a) delle note dell'Autorita' di Regolazione dei Trasporti nn. U 133/2013 e U 67/2014 rispettivamente del 23 dicembre 2013 e 24 gennaio 2014 - non note -;

  2. della nota del Ministero dell'economia e delle finanze - Capo di Gabinetto n. 1963 del 27 gennaio 2014 - non nota -;

  3. del parere espresso in merito dal Ministero dell'economia e della finanza con nota del Capo di Gabinetto n. 3358 del 7 febbraio 2014 con cui si rappresenta di non avere osservazioni da formulare - non noto -;

  4. della determinazione del Segretario Generale dell'Autorita' di Regolazione dei Trasporti n. 912014 avente ad oggetto definizione delle modalita' operative relative al versamento e comunicazione del contributo per il funzionamento dell'Autorita' di Regolazione dei Trasporti per l'anno 2014;

  5. della determinazione del Segretario Generale dell'Autorita' di Regolazione dei Trasporti n. 24/2014 avente ad oggetto ulteriori istruzioni relative alle modalita' di versamento del contributo per il funzionamento dell'Autorita' di Regolazione dei Trasporti per l'anno 2014;

    della delibera dell'Autorita' di Regolazione dei Trasporti n. 78/2014 del 27 novembre 2014 avente ad oggetto misura e modalita' di versamento del contributo dovuto all'Autorita' di Regolazione di Trasporti per l'anno 2015, approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 aprile 2015 (trasmesso il 9 aprile 2015 per le vie brevi e acquisito al protocollo dell'Autorita' il 10 aprile 2015 con n. 1510);

    del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 aprile 2015 che ha approvato la delibera 78/2014;

    nonche', per quanto occorrer possa, a) delle note del Ministero dell'economia e delle finanze - Capo di Gabinetto protocollo n. 647 del 14 gennaio 2015 e 4039 del 24 febbraio 2015 - non note - con le quali sono stati chiesti all'Autorita' di Regolazione dei Trasporti chiarimenti in merito alla menzionata delibera n. 78/2014;

  6. delle note dell'Autorita' di Regolazione dei Trasporti protocollo 2015/263 del 28 gennaio 2015 e 2015/1053 del 16 marzo - non note - con cui l'Autorita' di Regolazione dei Trasporti ha fornito chiarimenti in merito alle...

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