n. 3 SENTENZA 1 dicembre 2015- 14 gennaio 2016 -

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 508, anche in combinato disposto con il comma 590, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilita' 2014), promosso dalla Regione siciliana con ricorso notificato il 25 febbraio 2014, depositato in cancelleria il 5 marzo 2014 ed iscritto al n. 17 del registro ricorsi 2014. Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 1° dicembre 2015 il Giudice relatore Aldo Carosi;

uditi l'avvocato Paolo Chiapparrone per la Regione siciliana e l'avvocato dello Stato Wally Ferrante per il Presidente del Consiglio dei ministri. Ritenuto in fatto 1.- Con ricorso depositato il 5 marzo 2014 ed iscritto al registro ricorsi n. 17 del 2014 la Regione siciliana ha impugnato, tra le altre disposizioni, l'art 1, commi 508 e 590, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilita' 2014), in riferimento agli artt. 20, 36 e 43 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), in relazione all'art. 2, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria), nonche' in riferimento agli artt. 81, sesto comma, 97, primo comma, e 119 della Costituzione. 1.1.- L'art. 1, comma 508, della legge n. 147 del 2013 dispone che «Al fine di assicurare il concorso delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano all'equilibrio dei bilanci e alla sostenibilita' del debito pubblico, in attuazione dell'articolo 97, primo comma, della Costituzione, le nuove e maggiori entrate erariali derivanti dal decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono riservate all'Erario, per un periodo di cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 2014, per essere interamente destinate alla copertura degli oneri per il servizio del debito pubblico, al fine di garantire la riduzione del debito pubblico stesso nella misura e nei tempi stabiliti dal Trattato sulla stabilita', sul coordinamento e sulla governance nell'Unione economica e monetaria, fatto a Bruxelles il 2 marzo 2012, ratificato ai sensi della legge 23 luglio 2012, n. 114. Con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentiti i Presidenti delle giunte regionali interessati, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalita' di individuazione del maggior gettito, attraverso separata contabilizzazione». La Regione assume anzitutto che la riserva erariale contemplata dal censurato comma 508 riguarda entrate che, in quanto previste da due decreti-legge del 2011, non presenterebbero piu' il requisito di novita' di cui erano dotate quando analoghe riserve erano state scrutinate da questa Corte (si cita la sentenza n. 241 del 2012), peraltro con esito favorevole per la ricorrente. Inoltre, ora come allora, difetterebbe il requisito della specificita' della destinazione del maggior gettito riservato all'Erario, finalizzato ad assicurare un ulteriore concorso delle autonomie speciali alla finanza pubblica. Risulterebbe in tal modo violato l'art. 2, primo comma, del d.P.R. n. 1074 del 1965, in difetto delle condizioni richieste per attribuire allo Stato risorse di spettanza regionale. Alla luce dei precedenti rilievi nonche' «sulla scorta della legge 24 dicembre 2012, n. 243», risulterebbero altresi' violati l'art. 97, primo comma, Cost., che la norma pretenderebbe di attuare, in ordine alla garanzia degli equilibri di bilancio delle pubbliche amministrazioni, nonche' gli artt. 81, sesto comma, e 119 Cost. Inoltre, la disposizione censurata, sottraendo alla Regione «senza previsione di raccordo alcuno, risorse...

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