n. 3 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 21 gennaio 2019 -

Ricorso della Regione Campania (codice fiscale 80011990636), in persona del Presidente della Giunta regionale, dott. Vincenzo De Luca, quale legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Testa (codice fiscale TSTGPP54E25A064X) e Almerina Bove (codice fiscale BVOLRN70C46I262Z) dell'Avvocatura regionale (pec: almerinabove@pec.regione.campania.it - giuseppe.testa@pec.regione.campania.it;

fax 0817963684 presso cui desiderano ricevere ogni comunicazione ex art. 136 c.p.c.) domiciliati in Roma, alla via Poli n. 29 in virtu' di mandato a margine del presente atto e deliberazione di Giunta regionale n. 4 dell'8 gennaio 2019;

Contro il Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore per la declaratoria di illegittimita' costituzionale, previa sospensiva ai sensi dell'art. 35 della legge n. 87/1953, dell'art. 25-septies, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, in legge 17 dicembre 2018, n. 136, recante «Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria», per violazione degli articoli 3;

77;

97;

114;

117, comma 3;

118, commi 1 e 2, e 120 della Costituzione. F a t t o 1. Nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - del 18 dicembre 2018, n. 293, e' stata pubblicata la legge 17 dicembre 2018, n. 136 di «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria». 2. L'art. 1, comma 1, della menzionata legge di conversione dispone che «il decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge». 3. L'allegato alla legge di conversione richiamato dal citato art. 1 dispone, tra le modifiche al decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, tra l'altro, che «Dopo l'art. 25 sono inseriti i seguenti: (omissis) ... Art. 25-septies (Disposizioni in materia di commissariamenti delle regioni in piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario). - 1. All'art. 1, comma 395, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il primo periodo e' soppresso;

b) al secondo periodo, le parole: "per le medesime regioni" sono sostituite dalle seguenti: "per le regioni commissariate ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222". 2. Al comma 569 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nell'alinea, al primo periodo, le parole: "e successive modificazioni, sono sostituite dalle seguenti: "ovvero ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222,";

b) nell'alinea, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: "Il commissario ad acta deve possedere qualificate e comprovate professionalita' nonche' specifica esperienza di gestione sanitaria ovvero aver ricoperto incarichi di amministrazione o direzione di strutture, pubbliche o private, aventi attinenza con quella sanitaria ovvero di particolare complessita', anche sotto il profilo della prevenzione della corruzione e della tutela della legalita'";

c) la lettera d) e' sostituita dalla seguente: "d) il comma 84-bis e' abrogato". 3. Le disposizioni di cui al primo e al secondo periodo del comma 569 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dal comma 2 del presente articolo, si applicano anche agli incarichi commissariali in atto, a qualunque titolo, alla data di entrata in vigore del presente decreto. Conseguentemente il Consiglio dei ministri provvede entro novanta giorni, secondo la procedura di cui all'art. 2, comma 79, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, alla nomina di un commissario ad acta per ogni regione in cui si sia determinata l'incompatibilita' del commissario, il quale resta comunque in carica fino alla nomina del nuovo commissario ad acta». 4. Alla stregua delle modifiche apportate con la citata legge di conversione n. 136 del 17 dicembre 2018, l'art. 25-septies, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 ha, pertanto, disposto l'incompatibilita' del conferimento e del mantenimento dell'incarico di commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario delle Regioni con l'espletamento di incarichi istituzionali presso la Regione soggetta a commissariamento, mentre il comma 3 dell'art. 25-septies citato, ha sancito l'applicabilita' dell'indicata disposizione anche agli incarichi commissariali in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione, con la conseguenza che l'attuazione della predetta norma comportera' l'indiscriminata decadenza dall'incarico commissariale dei Presidenti di Regione a far data dalla nomina dei nuovi commissari ad acta. 5. Il citato art. 25-septies, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, cosi' come convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 e' costituzionalmente illegittimo per i seguenti Motivi I. Violazione degli articoli 114, 117, comma 3, 118 e 120 Cost. - Illegittima pretermissione del meccanismo dell'intesa in materia oggetto di legislazione concorrente. 1. La cornice normativa all'interno della quale si colloca la complessa materia dei piani di rientro dai disavanzi sanitari e dei commissariamenti delle regioni inadempienti e' storicamente delineata da apposite Intese tra Governo e Regioni e Patti per la Salute di respiro triennale, in ossequio alla riforma del titolo V della Carta costituzionale, che annovera la tutela della salute nell'ambito delle materie di legislazione concorrente, ai sensi dell'art. 117, comma 3;

nel settore della sanita', gli obiettivi di finanza pubblica sono stati posti, in particolare, attraverso un sistema di accordi fra Stato e Regioni (i c.d. «Patti per la Salute»), generalmente recepiti da leggi statali, che divengono cosi' vincolanti per le Regioni (in tal senso, ad es., le sentenze Corte costituzionale numeri 40 e 100 del 2010). 2. I piani di rientro in particolare nascono con l'art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e con la successiva Intesa tra Governo e Regioni del 23 marzo 2005 (art. 8), per poi trovare una piu' puntuale disciplina nel Patto per la Salute 2007-2009, i cui contenuti sono stati in seguito recepiti nella legge 27 dicembre 2006, n. 296;

successivamente, con il Patto per la Salute 2010-2012 (art. 13), di cui all'Intesa tra Governo e Regioni del 3 dicembre 2009, poi recepita nella legge 23 dicembre 2009, n. 191, e' stata anche disciplinata la procedura a seguito della quale, in caso di inadempimento da parte delle regioni che presentano disavanzi sanitari strutturali, il Consiglio dei ministri, in attuazione dell'art. 120 della Costituzione, «nomina il presidente della regione commissario ad acta per la predisposizione nei successivi trenta giorni del piano di rientro e per la sua attuazione per l'intera durata del piano stesso». 3. L'esperienza dei commissariamenti ad acta dei servizi sanitari regionali con disavanzi sanitari da ripianare nasce e si sviluppa, quindi, senza che per anni venga posta alcuna questione di incompatibilita' istituzionale tra la...

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