n. 3 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 1 febbraio 2018 -

PROCURA DELLA REPUBBLICA presso il Tribunale di Bari Ricorso ex art. 37, legge 11 marzo 1953, n. 87 del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari per conflitto di attribuzione con il Presidente del Consiglio dei ministri, in relazione a disposizioni dell'art. 18, comma 5, decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 (Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato). Dispone tra l'altro, testualmente, la norma dell'art. 18, comma 5, decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177: «...al fine di rafforzare gli interventi di razionalizzazione volti ad evitare duplicazioni e sovrapposizioni anche mediante un efficace e omogeneo coordinamento informativo, il capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza e i vertici delle altre Forze di polizia adottano apposite istruzioni attraverso cui i responsabili di ciascun presidio di polizia interessato, trasmettono alla propria scala gerarchica le notizie relative all'inoltro delle informative di reato all'autorita' giudiziaria, indipendentemente dagli obblighi prescritti dalle norme del codice di procedura penale». - La legge delega 7 agosto 2015, n. 124 all'art. 8 contemplava il seguente principio, cui il legislatore delegato era chiamato ad attenersi: «...razionalizzazione e potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia anche in funzione di una migliore cooperazione sul territorio al fine di evitare sovrapposizioni di competenze e di favorire la gestione associata dei servizi strumentali...». Non pertinente alla fattispecie in esame la disposizione dell'art. 17, comma 1, lett. u), della legge delega (« razionalizzazione dei flussi informativi dalle amministrazioni pubbliche alle amministrazioni centrali...»), perche' relativa al tema del riordino della disciplina del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. Nessun cenno nei lavori parlamentari della legge n. 124/2015 circa la possibilita' che fosse prevista per il legislatore delegato la possibilita' di disporre una comunicazione in via gerarchica, indipendentemente dagli obblighi prescritti dalle norme del codice di procedura penale, quale quella poi invece introdotta dall'Esecutivo a carico degli organi di polizia giudiziaria procedenti. Dal resoconto dei lavori della prima e della quarta Commissione riunite della Camera dei Deputati del 12 luglio 2016 emerge che detto organismo consultivo, nel licenziare, a maggioranza, il parere favorevole allo schema di decreto legislativo presentato dal Governo, formulo' una serie di osservazioni, tra le quali quella che evidenziava l'«opportunita' di garantire un coordinamento anche informativo al fine di evitare duplicazioni o sovrapposizioni...» e «... di applicare la previsione di cui all'art. 237 del testo unico delle disposizioni in materia di ordinamento militare a tutte le Forze di polizia di cui al presente decreto» (con riferimento al decreto del Presidente della Repubblica n. 90/2010, testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, per il quale «Indipendentemente dagli obblighi prescritti dalle norme del codice di procedura penale, i comandi dell'Arma dei carabinieri competenti all'inoltro delle informative di reato all'autorita' giudiziaria, danno notizia alla scala gerarchica della trasmissione, secondo le modalita' stabilite con apposite istruzioni del Comandante generale dell'Arma dei Carabinieri»). Per effetto della disposizione dell'art. 18, comma 5 in oggetto (che, come gia' ricordato, prevede obbligo di comunicazione di notizie relative all'inoltro delle informative di reato «...indipendentemente dagli obblighi prescritti dalle norme del codice di procedura penale») deve ritenersi parzialmente abrogato,in parte qua, il segreto investigativo disposto dall'art. 329 del codice procedura penale («Gli atti d'indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria sono coperti dal segreto fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari»), la violazione del quale e' sanzionata dall'art. 326 del codice penale. Ritiene questo Procuratore della Repubblica che l'intervento normativo dell'Esecutivo abbia leso prerogative di rango costituzionale pertinenti all'Autorita' Giudiziaria requirente, con riferimento al principio di obbligatorieta' dell'azione penale, ex art. 112 Cost., cui il segreto investigativo strettamente inerisce, nonche' in relazione alla statuizione della diretta dipendenza della polizia giudiziaria dall'autorita' giudiziaria affermata dall'art. 109 Carta e che, per la rimozione dall'ordinamento della disposizione che contempla la trasmissione di notizie circa le informative di reato ai vertici gerarchici, ad opera delle Forze di polizia, al dichiarato fine di rafforzare interventi di razionalizzazione volti ad evitare duplicazioni e sovrapposizioni, anche mediante un efficace e omogeneo coordinamento informativo, non vi sia altro rimedio esperibile che il ricorso a codesta Corte per conflitto di attribuzione. Circa la legittimazione del Procuratore della Repubblica all'elevazione del conflitto non possono nutrirsi...

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