n. 3 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 3 gennaio 2018 -

Ricorso ex art. 127 Cost. del Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, e' domiciliato per legge;

Contro la Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Sudtirol, in persona del presidente in carica della giunta regionale, con sede a Trento, via Gazzoletti, 2, per la declaratoria della illegittimita' costituzionale giusta deliberazione del Consiglio dei Ministri assunta nella seduta del giorno 22 dicembre 2017, dell'art. 1 della legge della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Sudtirol 31 ottobre 2017, n. 8 pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Sudtirol n. 44, numero straordinario n. 1, del 31 ottobre 2017. Premesse di fatto In data 31 ottobre 2017, sul n. 44 - numero straordinario n. 1 - del Bollettino ufficiale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Sudtirol, e' stata pubblicata la legge 31 ottobre 2017, n. 8, intitolata «Istituzione del nuovo comune di Sen Jan di Fassa - Sen Jan mediante la fusione dei comuni di Pozza di Fassa-Poza e Vigo di Fassa-Vich». In particolare, ed ai fini che qui interessano, l'art. 1 della legge dispone l'istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2018, del Comune di Sen Jan di Fassa-Sen Jan mediante la fusione dei comuni di Pozza di Fassa-Poza e Vigo di Fassa-Vich. Tale disposizione, nella parte in cui la denominazione del Comune di nuova istituzione e' espressa soltanto in lingua ladina - anziche' congiuntamente in lingua italiana e in lingua ladina -, e' costituzionalmente illegittima perche' eccede le competenze regionali violando, in primo luogo, e frontalmente, l'art. 99 dello Statuto di autonomia del Trentino-Alto Adige/Sudtirol - approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 - nonche', e comunque, i principi desumibili dagli articoli 6 e 5 della Carta fondamentale. Tale norma viene pertanto impugnata con il presente ricorso ex art. 127 Cost. affinche' ne sia dichiarata la illegittimita' costituzionale e ne sia pronunciato il conseguente annullamento per i seguenti Motivi di diritto Come s'e' detto in premessa, l'art. 1 della legge dispone l'istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2018, del Comune di Sen Jan di Fassa-Sen Jan mediante la fusione dei comuni di Pozza di Fassa-Poza e Vigo di Fassa-Vich. La norma costituisce espressione della potesta' legislativa riservata alla Regione autonoma Trentino-Alto...

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